Page 32 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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infrastruttura,  l'espletamento,  in  via  esclusiva,   del
                      servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio  e  la
                      comunicazione,  in  tempo  reale,   all'azienda   sanitaria
                      competente  dei  dati  relativi  all'impegno   orario   del
                      sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed  agli
                      estremi dei pagamenti, anche in raccordo con  le  modalita'
                      di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Ferme
                      restando le disposizioni in materia di tracciabilita' delle
                      prestazioni  e  dei   relativi   pagamenti,   la   suddetta
                      disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare
                      in caso di emergenze assistenziali  o  di  malfunzionamento
                      del sistema. Le modalita'  tecniche  per  la  realizzazione
                      della infrastruttura sono determinate, entro il 30 novembre
                      2012,  con  decreto,  di  natura  non  regolamentare,   del
                      Ministro della salute,  previa  intesa  con  la  Conferenza
                      permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
                      province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto
                      delle disposizioni contenute  nel  decreto  legislativo  30
                      giugno 2003, n.  196,  recante  il  codice  in  materia  di
                      protezione dei dati personali. Agli oneri  si  provvede  ai
                      sensi della lettera c), mediante adeguata  rideterminazione
                      delle tariffe operata in misura tale  da  coprire  i  costi
                      della prima attivazione della rete, anche  stimati  in  via
                      preventiva;
                            a-ter)  facolta'  di  concedere,  su  domanda   degli
                      interessati  e  con  l'applicazione   del   principio   del
                      silenzio-assenso,   la   temporanea   continuazione   dello
                      svolgimento di attivita' libero professionali presso  studi
                      professionali,  gia'  autorizzati  ai  sensi  del  comma  3
                      dell'art. 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,
                      convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
                      n.  248,  oltre  la  data  del  30  novembre   2012,   fino
                      all'attivazione  del  loro  collegamento   operativo   alla
                      infrastruttura di  rete  di  cui  alla  lettera  a-bis),  e
                      comunque non  oltre  il  30  aprile  2013.  Gli  oneri  per
                      l'acquisizione  della  necessaria  strumentazione  per   il
                      predetto collegamento sono  a  carico  del  titolare  dello
                      studio;
                            b) pagamento  di  prestazioni  di  qualsiasi  importo
                      direttamente al competente  ente  o  azienda  del  Servizio
                      sanitario  nazionale,  mediante  mezzi  di  pagamento   che
                      assicurino  la  tracciabilita'  della   corresponsione   di
                      qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali
                      in rete, la  necessaria  strumentazione  e'  acquisita  dal
                      titolare dello studio, a suo carico,  entro  il  30  aprile
                      2013;
                            c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati,
                      previo  accordo  in  sede  di  contrattazione   integrativa
                      aziendale,   di   importi   da   corrispondere    a    cura
                      dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a  remunerare
                      i compensi del professionista, dell'equipe,  del  personale
                      di supporto, articolati secondo criteri  di  riconoscimento
                      della   professionalita',    i    costi    pro-quota    per
                      l'ammortamento e  la  manutenzione  delle  apparecchiature,
                      salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo,
                      e dalla lettera b), ultimo periodo, nonche'  ad  assicurare
                      la  copertura  di  tutti  i  costi  diretti  ed   indiretti
                      sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi  alle
                      attivita' di prenotazione e di riscossione degli onorari  e
                      quelli relativi alla realizzazione  dell'infrastruttura  di
                      rete di cui  alla  lettera  a-bis).  Nell'applicazione  dei
                      predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella  gia'
                      prevista dalla vigente disciplina contrattuale,  una  somma
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