Page 32 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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infrastruttura, l'espletamento, in via esclusiva, del
servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la
comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria
competente dei dati relativi all'impegno orario del
sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli
estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalita'
di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Ferme
restando le disposizioni in materia di tracciabilita' delle
prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta
disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare
in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento
del sistema. Le modalita' tecniche per la realizzazione
della infrastruttura sono determinate, entro il 30 novembre
2012, con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di
protezione dei dati personali. Agli oneri si provvede ai
sensi della lettera c), mediante adeguata rideterminazione
delle tariffe operata in misura tale da coprire i costi
della prima attivazione della rete, anche stimati in via
preventiva;
a-ter) facolta' di concedere, su domanda degli
interessati e con l'applicazione del principio del
silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello
svolgimento di attivita' libero professionali presso studi
professionali, gia' autorizzati ai sensi del comma 3
dell'art. 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, oltre la data del 30 novembre 2012, fino
all'attivazione del loro collegamento operativo alla
infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis), e
comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per
l'acquisizione della necessaria strumentazione per il
predetto collegamento sono a carico del titolare dello
studio;
b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo
direttamente al competente ente o azienda del Servizio
sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che
assicurino la tracciabilita' della corresponsione di
qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali
in rete, la necessaria strumentazione e' acquisita dal
titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile
2013;
c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati,
previo accordo in sede di contrattazione integrativa
aziendale, di importi da corrispondere a cura
dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare
i compensi del professionista, dell'equipe, del personale
di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento
della professionalita', i costi pro-quota per
l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature,
salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo,
e dalla lettera b), ultimo periodo, nonche' ad assicurare
la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti
sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle
attivita' di prenotazione e di riscossione degli onorari e
quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di
rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei
predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella gia'
prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma