Page 35 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la
destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei
direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti
di cui al comma 5. Qualora la nomina dei direttori generali
suddetti competa ad organi statali, questi ultimi
provvedono alla destituzione su richiesta della regione o
della provincia autonoma. In caso di mancato adempimento
degli obblighi a carico delle regioni e delle province
autonome di cui al presente comma, e' precluso l'accesso ai
finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai
livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di
inadempimento da parte delle regioni o delle province
autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento
alla destituzione di cui al primo periodo del presente
comma (16) (17).
8. Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al
Ministro della salute una relazione sull'attuazione dei
commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con cadenza trimestrale fino al
conseguimento effettivo, da parte della stessa, del
definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2,
e successivamente con cadenza annuale.
9. Esclusivamente per l'attivita' clinica e diagnostica
ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati
all'attivita' istituzionale possono essere utilizzati anche
per l'attivita' libero-professionale intramuraria,
garantendo la separazione delle attivita' in termini di
orari, prenotazioni e modalita' di riscossione dei
pagamenti.
10. (abrogato).
11. Al Collegio di direzione di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, alla
commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del
presente articolo e' anche affidato il compito di dirimere
le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attivita'
libero-professionale intramuraria.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano dovranno definire le modalita' per garantire
l'effettuazione, da parte dei dirigenti veterinari del
Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni
libero-professionali che per la loro particolare tipologia
e modalita' di erogazione esigono una specifica
regolamentazione.
13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e' attivato l'Osservatorio nazionale
sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento
degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di
controllo a livello regionale e aziendale, come previsto
dall'art. 15-quaterdecies del citato decreto legislativo n.
502 del 1992.
14. Dall'eventuale costituzione e dal funzionamento
delle commissioni paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11,
nonche' dall'attuazione del medesimo comma 11, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Per il testo vigente dell'art. 15 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.