Page 35 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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risultato  pari  ad  almeno  il  20  per  cento  ovvero  la
                      destituzione,  nell'ipotesi  di  grave  inadempienza,   dei
                      direttori generali delle aziende, policlinici  ed  istituti
                      di cui al comma 5. Qualora la nomina dei direttori generali
                      suddetti  competa  ad   organi   statali,   questi   ultimi
                      provvedono alla destituzione su richiesta della  regione  o
                      della provincia autonoma. In caso  di  mancato  adempimento
                      degli obblighi a carico  delle  regioni  e  delle  province
                      autonome di cui al presente comma, e' precluso l'accesso ai
                      finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto  ai
                      livelli di cui all'accordo sancito l'8  agosto  2001  dalla
                      Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
                      regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
                      pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6  settembre
                      2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in  caso  di
                      inadempimento da  parte  delle  regioni  o  delle  province
                      autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'art. 8
                      della legge 5 giugno 2003, n. 131,  anche  con  riferimento
                      alla destituzione di cui  al  primo  periodo  del  presente
                      comma (16) (17).
                          8. Ciascuna regione o provincia autonoma  trasmette  al
                      Ministro della salute  una  relazione  sull'attuazione  dei
                      commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con cadenza  trimestrale  fino  al
                      conseguimento  effettivo,  da  parte  della   stessa,   del
                      definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2,
                      e successivamente con cadenza annuale.
                          9. Esclusivamente per l'attivita' clinica e diagnostica
                      ambulatoriale,  gli  spazi  e  le   attrezzature   dedicati
                      all'attivita' istituzionale possono essere utilizzati anche
                      per    l'attivita'    libero-professionale    intramuraria,
                      garantendo la separazione delle  attivita'  in  termini  di
                      orari,  prenotazioni  e  modalita'   di   riscossione   dei
                      pagamenti.
                          10. (abrogato).
                          11. Al Collegio di direzione di  cui  all'art.  17  del
                      decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
                      modificazioni, o, qualora esso  non  sia  costituito,  alla
                      commissione paritetica di sanitari di cui al  comma  4  del
                      presente articolo e' anche affidato il compito di  dirimere
                      le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine  all'attivita'
                      libero-professionale intramuraria.
                          12. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
                      Bolzano  dovranno  definire  le  modalita'  per   garantire
                      l'effettuazione, da  parte  dei  dirigenti  veterinari  del
                      Servizio    sanitario    nazionale,    delle    prestazioni
                      libero-professionali che per la loro particolare  tipologia
                      e   modalita'   di   erogazione   esigono   una   specifica
                      regolamentazione.
                          13. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
                      della presente legge e' attivato  l'Osservatorio  nazionale
                      sullo stato di  attuazione  dei  programmi  di  adeguamento
                      degli  ospedali  e  sul  funzionamento  dei  meccanismi  di
                      controllo a livello regionale e  aziendale,  come  previsto
                      dall'art. 15-quaterdecies del citato decreto legislativo n.
                      502 del 1992.
                          14. Dall'eventuale  costituzione  e  dal  funzionamento
                      delle commissioni paritetiche di cui ai commi 4,  5  e  11,
                      nonche' dall'attuazione del medesimo comma 11,  non  devono
                      derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
                      pubblica.».
                          -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  15  del   citato
                      decreto-legge n. 95  del  2012,  si  veda  nei  riferimenti
                      normativi all'art. 1.
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