Page 28 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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«a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
            pubblica, di sistemi e di  moduli  organizzativi  e  tecnologici  che
            consentano   il    controllo    dei    volumi    delle    prestazioni
            libero-professionali,   che   non   devono   superare,    globalmente
            considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;»;))
              c) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
              «a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo  2013,  da
            parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
            ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda  del
            Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di  rete  per  il
            collegamento ((in voce o in dati)), in condizioni di  sicurezza,  tra
            l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate
            le  prestazioni  di  attivita'  libero  professionale   intramuraria,
            interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le  funzioni
            e  le  competenze  dell'azienda  ((sanitaria  e  del  professionista,
            prevede,))    con     l'utilizzo     esclusivo     della     predetta
            infrastruttura,l'espletamento   del   servizio    di    prenotazione,
            l'inserimento  obbligatorio  e  la  comunicazione,  in  tempo  reale,
            all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario
            del sanitario,  ai  pazienti  visitati,  alle  prescrizioni  ed  agli
            estremi  dei  pagamenti,  anche  in  raccordo  con  le  modalita'  di
            realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.  ((Ferme  restando
            le disposizioni in materia di tracciabilita' delle prestazioni e  dei
            relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere
            le misure da  adottare  in  caso  di  emergenze  assistenziali  o  di
            malfunzionamento  del  sistema.))  Le  modalita'  tecniche   per   la
            realizzazione della infrastruttura  sono  determinate,  entro  il  30
            novembre 2012, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
            della salute, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
            rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
            di Bolzano, nel rispetto delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
            legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in  materia  di
            protezione dei dati personali. Agli oneri si provvede ai sensi  della
            lettera c), mediante adeguata rideterminazione delle tariffe  operata
            in misura tale da coprire i costi della prima  ((attivazione))  della
            rete, anche stimati in via preventiva;
              a-ter) facolta' di concedere, su domanda degli  interessati  e  con
            l'applicazione del  principio  del  silenzio-assenso,  la  temporanea
            continuazione dello svolgimento  di  attivita'  libero  professionali
            presso studi professionali, gia' autorizzati ai  sensi  del  comma  3
            dell'articolo  22-bis  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
            convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
            oltre la data del 30 novembre 2012,  fino  all'attivazione  del  loro
            collegamento operativo  alla  infrastruttura  di  rete  di  cui  alla
            lettera a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per
            l'acquisizione  della  necessaria  strumentazione  per  il   predetto
            collegamento sono a carico del titolare dello studio;»;
              d) al comma 4 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
              «b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo  direttamente  al
            competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale,  mediante
            mezzi  di  pagamento   che   assicurino   la   tracciabilita'   della
            corresponsione di qualsiasi  importo.  Nel  caso  dei  singoli  studi
            professionali in rete, la necessaria strumentazione e' acquisita  dal
            titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;»;
              e) al comma 4 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
              «c) definizione,  d'intesa  con  i  dirigenti  interessati,  previo
            accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale,  di  importi
            da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione,
            a  remunerare  i  compensi  del  professionista,   dell'equipe,   del
            personale di supporto, articolati secondo criteri  di  riconoscimento
            della professionalita', i costi pro-quota  per  l'ammortamento  e  la
            manutenzione  delle  apparecchiature,  salvo  quanto  previsto  dalla
            lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b),  ultimo  periodo,
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