Page 28 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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«a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che
consentano il controllo dei volumi delle prestazioni
libero-professionali, che non devono superare, globalmente
considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;»;))
c) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del
Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il
collegamento ((in voce o in dati)), in condizioni di sicurezza, tra
l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate
le prestazioni di attivita' libero professionale intramuraria,
interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni
e le competenze dell'azienda ((sanitaria e del professionista,
prevede,)) con l'utilizzo esclusivo della predetta
infrastruttura,l'espletamento del servizio di prenotazione,
l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale,
all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario
del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli
estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalita' di
realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. ((Ferme restando
le disposizioni in materia di tracciabilita' delle prestazioni e dei
relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere
le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di
malfunzionamento del sistema.)) Le modalita' tecniche per la
realizzazione della infrastruttura sono determinate, entro il 30
novembre 2012, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di
protezione dei dati personali. Agli oneri si provvede ai sensi della
lettera c), mediante adeguata rideterminazione delle tariffe operata
in misura tale da coprire i costi della prima ((attivazione)) della
rete, anche stimati in via preventiva;
a-ter) facolta' di concedere, su domanda degli interessati e con
l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea
continuazione dello svolgimento di attivita' libero professionali
presso studi professionali, gia' autorizzati ai sensi del comma 3
dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
oltre la data del 30 novembre 2012, fino all'attivazione del loro
collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui alla
lettera a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per
l'acquisizione della necessaria strumentazione per il predetto
collegamento sono a carico del titolare dello studio;»;
d) al comma 4 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al
competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante
mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilita' della
corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi
professionali in rete, la necessaria strumentazione e' acquisita dal
titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;»;
e) al comma 4 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo
accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi
da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione,
a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del
personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento
della professionalita', i costi pro-quota per l'ammortamento e la
manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla
lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo,