Page 27 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate
            le seguenti modificazioni:
              a) al comma 3 le parole: «entro il termine stabilito dal  comma  2,
            primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31  dicembre
            2014»;
              b) al comma 4, il primo periodo ed il  secondo  periodo  fino  alle
            parole: «seguenti  modalita':»  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Le
            regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentite  le
            organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
            interessate, in coerenza con le  misure  di  cui  ai  commi  1  e  2,
            adottano provvedimenti tesi a  garantire  che  le  aziende  sanitarie
            locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
            i policlinici universitari a  gestione  diretta  e  gli  Istituti  di
            ricovero e cura a  carattere  scientifico,  ((di  seguito  denominati
            IRCCS di diritto  pubblico,))  provvedano,  entro  il  ((31  dicembre
            2012)), ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili ((e
            che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione  delle
            misure previste dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
            95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
            135,e  successive  modificazioni,))  per  l'esercizio  dell'attivita'
            libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata  dei
            volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in  tale  tipo  di
            attivita' ((presso le strutture)) interne, le strutture esterne e gli
            studi professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni  e  le
            province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono   autorizzare
            l'azienda  sanitaria,  ove  ne  sia   adeguatamente   dimostrata   la
            necessita' e nel limite  delle  risorse  disponibili,  ad  acquisire,
            tramite  l'acquisto  o  la  locazione  presso   strutture   sanitarie
            autorizzate  non  accreditate,  nonche'   tramite   la   stipula   di
            convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni,
            aziendali e  pluridisciplinari,  per  l'esercizio  di  attivita'  sia
            istituzionali  sia  in  regime  di  libera  professione  intramuraria
            ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruita' e idoneita'
            per l'esercizio delle attivita' medesime, previo parere da parte  del
            collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo
            30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni.  Qualora
            quest'ultimo non sia costituito, il parere e' reso da una commissione
            paritetica     di     sanitari     che     esercitano     l'attivita'
            libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. Le
            regioni e le province autonome nelle  quali  siano  presenti  aziende
            sanitarie  nelle  quali  risultino  non  disponibili  gli  spazi  per
            l'esercizio dell'attivita' libero professionale, possono autorizzare,
            limitatamente alle  medesime  aziende  sanitarie,  l'adozione  di  un
            programma  sperimentale  che  preveda  lo  svolgimento  delle  stesse
            attivita',  in  via  residuale,  presso   gli   studi   privati   dei
            professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto  previsto  dalla
            lettera a-bis) del  presente  comma,  previa  sottoscrizione  di  una
            convenzione annuale rinnovabile tra il professionista  interessato  e
            l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di  uno  schema  tipo
            approvato con accordo  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
            rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
            di Bolzano. ((Le autorizzazioni di cui  al  comma  3))  dell'articolo
            22-bis del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
            modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  cessano  al  ((31
            dicembre 2012)). Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
            Bolzano garantiscono((, anche attraverso proprie linee  guida,))  che
            le aziende sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,  le  aziende
            ospedaliere universitarie,  i  policlinici  universitari  a  gestione
            diretta e gli IRCCS di diritto  pubblico  gestiscano,  con  integrale
            responsabilita'     propria,     l'attivita'     libero-professionale
            intramuraria, al  fine  di  assicurarne  il  corretto  esercizio,  in
            particolare nel rispetto delle seguenti modalita':»;
              ((b-bis) al comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
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