Page 27 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «entro il termine stabilito dal comma 2,
primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre
2014»;
b) al comma 4, il primo periodo ed il secondo periodo fino alle
parole: «seguenti modalita':» sono sostituiti dai seguenti: «Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
interessate, in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2,
adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, ((di seguito denominati
IRCCS di diritto pubblico,)) provvedano, entro il ((31 dicembre
2012)), ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili ((e
che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione delle
misure previste dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135,e successive modificazioni,)) per l'esercizio dell'attivita'
libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei
volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in tale tipo di
attivita' ((presso le strutture)) interne, le strutture esterne e gli
studi professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare
l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la
necessita' e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire,
tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie
autorizzate non accreditate, nonche' tramite la stipula di
convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni,
aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attivita' sia
istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria
ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruita' e idoneita'
per l'esercizio delle attivita' medesime, previo parere da parte del
collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Qualora
quest'ultimo non sia costituito, il parere e' reso da una commissione
paritetica di sanitari che esercitano l'attivita'
libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. Le
regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende
sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per
l'esercizio dell'attivita' libero professionale, possono autorizzare,
limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un
programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse
attivita', in via residuale, presso gli studi privati dei
professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla
lettera a-bis) del presente comma, previa sottoscrizione di una
convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e
l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo
approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. ((Le autorizzazioni di cui al comma 3)) dell'articolo
22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cessano al ((31
dicembre 2012)). Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano garantiscono((, anche attraverso proprie linee guida,)) che
le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende
ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione
diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale
responsabilita' propria, l'attivita' libero-professionale
intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in
particolare nel rispetto delle seguenti modalita':»;
((b-bis) al comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: