Page 26 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
                      comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
                      funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
                      delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
                      trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
                      con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
                      economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
                      amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
                      essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
                      diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
                      necessaria neutralita' finanziaria.
                          2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
                      limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
                      al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
                      specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
                      avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
                      servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
                      fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
                      trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
                      disponibili.
                          2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
                      fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
                      della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
                      dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
                      destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
                      esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
                      nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,
                      comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.
                      1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
                          2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
                      dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
                      destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
                      applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
                      economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
                      contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
                      amministrazione.
                          2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
                      esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
                      programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in
                      assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
                      rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
                      per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
                      quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
                      nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
                      norme e dal presente decreto.».





                                                              Capo I

                        Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assistenziale e
                                                        sanitaria





                                           Art. 2

                 Esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria
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