Page 25 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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provvede alla modifica ed integrazione di tutti  i  sistemi
                      informativi del Servizio sanitario nazionale, anche  quando
                      gestiti da diverse amministrazioni  dello  Stato,  ed  alla
                      interconnessione a livello  nazionale  di  tutti  i  flussi
                      informativi  su  base  individuale.  Il   complesso   delle
                      informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e'  reso
                      disponibile per le attivita' di valutazione  esclusivamente
                      in  forma  anonima  ai  sensi  dell'art.  35  del   decreto
                      legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.  Il  Ministero  della
                      salute si  avvale  dell'AGENAS  per  lo  svolgimento  delle
                      funzioni  di  valutazione  degli  esiti  delle  prestazioni
                      assistenziali   e   delle   procedure    medico-chirurgiche
                      nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A  tal  fine,
                      AGENAS accede, in tutte le fasi  della  loro  gestione,  ai
                      sistemi informativi interconnessi  del  Servizio  sanitario
                      nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.
                          25-ter. In relazione alla determinazione  dei  costi  e
                      dei  fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario  secondo
                      quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
                      68,   il   Governo   provvede   all'acquisizione   e   alla
                      pubblicazione dei relativi dati entro il 31  ottobre  2012,
                      nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del  medesimo
                      decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
                      nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.».
                          -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  30  del   decreto
                      legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
                      sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
                      amministrazioni pubbliche):
                          «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
                      amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
                      ricoprire posti vacanti in organico mediante  cessione  del
                      contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla  stessa
                      qualifica in servizio  presso  altre  amministrazioni,  che
                      facciano  domanda  di  trasferimento.  Le   amministrazioni
                      devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei
                      posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
                      di   personale   da   altre    amministrazioni,    fissando
                      preventivamente i criteri di scelta.  Il  trasferimento  e'
                      disposto   previo   parere   favorevole    dei    dirigenti
                      responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e'
                      o sara' assegnato  sulla  base  della  professionalita'  in
                      possesso del dipendente in relazione al posto  ricoperto  o
                      da ricoprire.
                          1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma  2,  con
                      decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
                      l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e
                      delle finanze e previa intesa con la conferenza  unificata,
                      sentite le confederazioni sindacali  rappresentative,  sono
                      disposte le misure per agevolare i processi  di  mobilita',
                      anche volontaria, per garantire l'esercizio delle  funzioni
                      istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
                      carenze di organico.
                          2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
                      procedure e i criteri generali per l'attuazione  di  quanto
                      previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli  accordi,
                      gli atti o le clausole dei contratti  collettivi  volti  ad
                      eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
                      di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
                          2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
                      all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
                      copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
                      procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
                      via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
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