Page 24 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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nazionale e del  correlato  finanziamento,  previsto  dalla
                      vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
                      l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e  di
                      2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e  2.100  milioni  di
                      euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
                      ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
                      di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede  di
                      autocoordinamento dalle  regioni  e  province  autonome  di
                      Trento e di Bolzano  medesime,  da  recepire,  in  sede  di
                      espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
                      per i rapporti fra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
                      autonome di  Trento  e  Bolzano  per  la  ripartizione  del
                      fabbisogno sanitario  e  delle  disponibilita'  finanziarie
                      annue per il Servizio  sanitario  nazionale,  entro  il  30
                      settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed  entro  il
                      30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
                      Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
                      predetti, all'attribuzione del  concorso  alla  manovra  di
                      correzione dei conti alle singole regioni e  alle  Province
                      autonome di Trento e  di  Bolzano,  alla  ripartizione  del
                      fabbisogno  e  alla   ripartizione   delle   disponibilita'
                      finanziarie annue per il Servizio  sanitario  nazionale  si
                      provvede  secondo  i  criteri  previsti   dalla   normativa
                      vigente. Le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
                      autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione  della  regione
                      Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma
                      mediante le procedure previste dall'art. 27 della  legge  5
                      maggio 2009, n. 42.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
                      attuazione di  cui  al  predetto  art.  27,  l'importo  del
                      concorso  alla  manovra  di  cui  al  presente   comma   e'
                      annualmente  accantonato,   a   valere   sulle   quote   di
                      compartecipazione ai tributi erariali.
                          23. A decorrere dall'anno 2013,  la  quota  premiale  a
                      valere  sulle  risorse  ordinarie  previste  dalla  vigente
                      legislazione per il finanziamento  del  Servizio  sanitario
                      nazionale, disposta  dall'art.  9,  comma  2,  del  decreto
                      legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e'  annualmente  pari
                      allo 0,25 per cento delle predette risorse.
                          24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio  2013,  le
                      disposizioni di cui all'art. 2, comma 68,  della  legge  23
                      dicembre 2009, n. 191.
                          25. L'art. 16, comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio
                      2011, n. 98, convertito con modificazioni  dalla  legge  15
                      luglio  2011,  n.  111  si  interpreta  nel  senso  che  le
                      disposizioni ivi richiamate di limitazione  della  crescita
                      dei trattamenti economici  anche  accessori  del  personale
                      delle pubbliche amministrazioni  si  applicano,  in  quanto
                      compatibili,  anche  al  personale  convenzionato  con   il
                      servizio sanitario nazionale  fin  dalla  loro  entrata  in
                      vigore. La disciplina prevista dall'art. 9, commi  3-bis  e
                      3-ter,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
                      convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
                      n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e dall'art.
                      31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
                      convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
                      n. 122, in  materia  di  compensazione  dei  crediti,  e  i
                      relativi  decreti  attuativi,  trovano   applicazione   nei
                      confronti degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
                      secondo le modalita' e le condizioni fissate dalle medesime
                      disposizioni.
                          25-bis.  Ai  fini  della  attivazione   dei   programmi
                      nazionali di valutazione sull'applicazione delle  norme  di
                      cui  al  presente  articolo,  il  Ministero  della   salute
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