Page 23 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni
su un programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un
limite invalicabile.
17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro della salute e' istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, una commissione per la
formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe
determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta
da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, si confronta con le
associazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale dei soggetti titolari di strutture private
accreditate. Ai componenti della commissione non e'
corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La
commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni
dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta
giorni il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede all'eventuale aggiornamento delle predette
tariffe.
18 Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo,
secondo, terzo, quarto periodo dell'art. 1, comma 170,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Al quinto periodo dell'art. 1, comma 170, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la medesima
cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le
seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,».
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di
riferimento del Piano di rientro ovvero della sua
prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede
di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli
obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua
prosecuzione.
21. Il comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti: «3. Le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015. 3-bis. Alla verifica
dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 3 si provvede con le modalita' previste dall'art. 2,
comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione e'
giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo
conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario,
limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione e'
considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio
economico. 3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di
rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di
prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente
articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario