Page 23 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 23

sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180,  della
                      legge 30 dicembre 2004, n. 311 e  successive  modificazioni
                      su  un  programma   operativo   di   riorganizzazione,   di
                      riqualificazione o di potenziamento del Servizio  sanitario
                      regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un
                      limite invalicabile.
                          17-bis. Con decreto di  natura  non  regolamentare  del
                      Ministro della salute e' istituita, senza nuovi o  maggiori
                      oneri per la  finanza  pubblica,  una  commissione  per  la
                      formulazione di proposte, nel rispetto degli  equilibri  di
                      finanza  pubblica,  per   l'aggiornamento   delle   tariffe
                      determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta
                      da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero
                      dell'economia e delle  finanze  e  della  Conferenza  delle
                      regioni e delle province  autonome,  si  confronta  con  le
                      associazioni   maggiormente   rappresentative   a   livello
                      nazionale  dei  soggetti  titolari  di  strutture   private
                      accreditate.  Ai  componenti  della  commissione   non   e'
                      corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La
                      commissione conclude i suoi lavori  entro  sessanta  giorni
                      dalla data dell'insediamento.  Entro  i  successivi  trenta
                      giorni  il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
                      Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
                      Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
                      regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
                      provvede   all'eventuale   aggiornamento   delle   predette
                      tariffe.
                          18 Sono abrogate le disposizioni contenute  nel  primo,
                      secondo, terzo, quarto  periodo  dell'art.  1,  comma  170,
                      della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
                          19. Al quinto periodo dell'art.  1,  comma  170,  della
                      legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la  medesima
                      cadenza di cui al quarto periodo» sono  sostituite  con  le
                      seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
                      entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,».
                          20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
                      di cui all'art. 11, comma 1, del  decreto-legge  31  maggio
                      2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
                      luglio 2010, n. 122, qualora  al  termine  del  periodo  di
                      riferimento  del  Piano  di  rientro   ovvero   della   sua
                      prosecuzione, non venga verificato positivamente,  in  sede
                      di verifica  annuale  e  finale,  il  raggiungimento  degli
                      obiettivi strutturali del piano stesso,  ovvero  della  sua
                      prosecuzione.
                          21. Il comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge 6  luglio
                      2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
                      luglio 2011, n. 111 e'  sostituito  dai  seguenti:  «3.  Le
                      disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72, della  legge
                      23 dicembre 2009, n. 191 si  applicano  anche  in  ciascuno
                      degli  anni  2013,  2014  e  2015.  3-bis.  Alla   verifica
                      dell'effettivo conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  al
                      comma 3 si provvede con le modalita' previste dall'art.  2,
                      comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione e'
                      giudicata  adempiente   ove   sia   accertato   l'effettivo
                      conseguimento  di  tali  obiettivi.  In   caso   contrario,
                      limitatamente  agli  anni  2013  e  2014,  la  regione   e'
                      considerata adempiente ove  abbia  conseguito  l'equilibrio
                      economico. 3-ter. Per le regioni  sottoposte  ai  Piani  di
                      rientro dai deficit sanitari o ai  Programmi  operativi  di
                      prosecuzione di detti  Piani  restano  comunque  fermi  gli
                      specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».
                          22. In funzione delle disposizioni recate dal  presente
                      articolo il livello del fabbisogno del  servizio  sanitario
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28