Page 22 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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14. A tutti i singoli contratti e  a  tutti  i  singoli
                      accordi vigenti nell'esercizio  2012,  ai  sensi  dell'art.
                      8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
                      502, per l'acquisto di prestazioni  sanitarie  da  soggetti
                      privati   accreditati   per   l'assistenza    specialistica
                      ambulatoriale e per l'assistenza  ospedaliera,  si  applica
                      una riduzione  dell'importo  e  dei  corrispondenti  volumi
                      d'acquisto in misura percentuale fissa,  determinata  dalla
                      regione o dalla provincia  autonoma,  tale  da  ridurre  la
                      spesa complessiva annua, rispetto alla  spesa  consuntivata
                      per l'anno 2011, dello  0,5  per  cento  per  l'anno  2012,
                      dell'1 per cento per l'anno  2013  e  del  2  per  cento  a
                      decorrere dall'anno 2014. La misura di  contenimento  della
                      spesa di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto  alle
                      misure eventualmente gia' adottate dalle singole regioni  e
                      province autonome di Trento e Bolzano e trova  applicazione
                      anche in caso di mancata  sottoscrizione  dei  contratti  e
                      degli accordi, facendo riferimento, in  tale  ultimo  caso,
                      agli atti di  programmazione  regionale  o  delle  province
                      autonome di Trento e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
                      livello di  spesa  determinatosi  per  il  2012  a  seguito
                      dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al
                      presente comma costituisce il livello su cui  si  applicano
                      le misure che le regioni devono adottare, a  decorrere  dal
                      2013, ai sensi dell'art. 17, comma  1,  lettera  a),  terzo
                      periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
                      con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
                          15.  In  deroga  alla  procedura   prevista   dall'art.
                      8-sexies, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
                      1992, n. 502, in materia di remunerazione  delle  strutture
                      che  erogano  assistenza  ospedaliera  ed  ambulatoriale  a
                      carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro  della
                      salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
                      finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
                      tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
                      di Bolzano, con proprio  decreto,  entro  il  15  settembre
                      2012, determina le tariffe massime  che  le  regioni  e  le
                      province  autonome  possono  corrispondere  alle  strutture
                      accreditate,  di  cui   all'art.   8-quater   del   decreto
                      legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502   e   successive
                      modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili  e,
                      ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari  regionali,
                      tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite  la
                      determinazione  tariffaria,  margini  di   inappropriatezza
                      ancora esistenti a livello locale e nazionale.
                          16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla
                      data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto
                      dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014,
                      costituiscono  riferimento   per   la   valutazione   della
                      congruita' delle risorse a carico  del  Servizio  Sanitario
                      Nazionale, quali principi di  coordinamento  della  finanza
                      pubblica.
                          17.  Gli  importi  tariffari,  fissati  dalle   singole
                      regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma  15
                      restano a carico dei bilanci regionali.  Tale  disposizione
                      si intende comunque rispettata dalle regioni per  le  quali
                      il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
                      dell'art.   12   dell'Intesa   sancita   dalla   Conferenza
                      permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
                      Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta  del  23
                      marzo 2005, abbia verificato  il  rispetto  dell'equilibrio
                      economico-finanziario del settore  sanitario,  fatto  salvo
                      quanto specificatamente previsto per le regioni  che  hanno
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