Page 21 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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presidi ospedalieri articolati in piu' sedi,  e  promuovono
                      l'ulteriore passaggio dal ricovero  ordinario  al  ricovero
                      diurno e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in  regime
                      ambulatoriale,  favorendo   l'assistenza   residenziale   e
                      domiciliare;
                            c-bis)  e'  favorita  la  sperimentazione  di   nuovi
                      modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui
                      questa e' garantita, che realizzino effettive finalita'  di
                      contenimento  della  spesa  sanitaria,   anche   attraverso
                      specifiche sinergie  tra  strutture  pubbliche  e  private,
                      ospedaliere ed extraospedaliere;
                            d) fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma
                      1, lettera a), del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
                      convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
                      111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per
                      essi, le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
                      Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi
                      relativi  alle  categorie  merceologiche   presenti   nella
                      piattaforma   CONSIP,   gli   strumenti   di   acquisto   e
                      negoziazione telematici messi a disposizione  dalla  stessa
                      CONSIP,  ovvero,  se   disponibili,   dalle   centrali   di
                      committenza regionali di riferimento  costituite  ai  sensi
                      dell'art. 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.
                      296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto
                      dalla presente lettera sono nulli,  costituiscono  illecito
                      disciplinare    e    sono    causa    di    responsabilita'
                      amministrativa;
                            e) costituisce adempimento ai  fini  dell'accesso  al
                      finanziamento integrativo del SSN, ai sensi  della  vigente
                      legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
                      e dei contratti di global service e facility management  in
                      termini  tali  da  specificare  l'esatto  ammontare   delle
                      singole prestazioni richieste (lavori, servizi,  forniture)
                      e la loro incidenza percentuale  relativamente  all'importo
                      complessivo  dell'appalto.  Alla  verifica   del   predetto
                      adempimento provvede il Tavolo tecnico  di  verifica  degli
                      adempimenti di cui all'art.  12  dell'Intesa  Stato-Regioni
                      del 23 marzo 2005, sulla base  dell'istruttoria  effettuata
                      dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici;
                            f) il tetto di spesa per  l'acquisto  di  dispositivi
                      medici, di cui all'art. 17, comma 2,  del  decreto-legge  6
                      luglio 2011, n.  98,  convertito  con  modificazioni  dalla
                      legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per  l'anno
                      2013 al valore del 4,9 per cento e, a decorrere  dal  2014,
                      al valore del 4,8 per cento;
                            f-bis) all'art. 3, comma 7, del  decreto  legislativo
                      30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  dopo
                      il  penultimo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Nelle
                      aziende         ospedaliere,         nelle          aziende
                      ospedaliero-universitarie di cui  all'art.  2  del  decreto
                      legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli  istituti  di
                      ricovero  e  cura   a   carattere   scientifico   pubblici,
                      costituiti da un unico presidio, le funzioni  e  i  compiti
                      del direttore sanitario di cui al presente articolo  e  del
                      dirigente medico di cui all'art. 4, comma 9,  del  presidio
                      ospedaliero sono svolti  da  un  unico  soggetto  avente  i
                      requisiti di legge»;
                            g)  all'art.  8-sexies  del  decreto  legislativo  30
                      dicembre 1992, n. 502, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
                      seguente comma:
                          «1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
                      funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
                      limite di remunerazione assegnato.».
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