Page 21 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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presidi ospedalieri articolati in piu' sedi, e promuovono
l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime
ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e
domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi
modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui
questa e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma
1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per
essi, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi
relativi alle categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto
dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita'
amministrativa;
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni
del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata
dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,8 per cento;
f-bis) all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
il penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'art. 4, comma 9, del presidio
ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i
requisiti di legge»;
g) all'art. 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.».