Page 128 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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preventivamente autorizzati dal Ministero della sanita' e
non possano essere destinati ad usi diversi da quelli per i
quali sono stati introdotti nel territorio nazionale;
inoltre, al termine dell'esposizione, ai prodotti a cio'
destinati si applica quanto previsto alla lettera f), n.
2);
f) destinati a studi particolari o ad analisi, ferma
restando la vigilanza del competente servizio veterinario a
che:
1) non siano destinati all'alimentazione umana, ne'
ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti
nel territorio nazionale;
2) siano, effettuati gli studi o le analisi, e ad
eccezione dei quantitativi utilizzati per le analisi,
distrutti o rispediti nel rispetto di adeguate garanzie
sanitarie fissate dal medesimo servizio veterinario.
2. Restano ferme le prescrizioni di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere b), e c), comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e
successive modifiche, in materia di carni fresche e
prodotti a base di carne in provenienza da Paesi terzi.
3. Le spese relative alla distruzione, rispedizione o
trasformazione dei prodotti di cui al comma 1 sono a carico
del detentore o altro soggetto responsabile della merce.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse):
«Art. 17. - Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e
la sanita' pubblica e' costituita, per i professionisti di
cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata
con decreto del Capo dello Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un
consigliere di Stato e costituita da un membro del
Consiglio superiore di sanita' e da un funzionario
dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non
inferiore al 6°.
Fanno parte altresi' della Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei medici chirurghi, un ispettore generale
medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e
tre supplenti;
b) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei veterinari, un ispettore generale
veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre
supplenti;
c) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei farmacisti, un ispettore generale per il
servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque
effettivi e tre supplenti;
d) per l'esame degli affari concernenti la
professione delle ostetriche, un ispettore generale medico
e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;
e) per l'esame degli affari concernenti la
professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e
otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti.
I sanitari liberi professionisti indicati nel comma
precedente sono designati dai Comitati centrali delle
rispettive Federazioni nazionali.
Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono
avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati