Page 128 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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preventivamente autorizzati dal Ministero della  sanita'  e
                      non possano essere destinati ad usi diversi da quelli per i
                      quali  sono  stati  introdotti  nel  territorio  nazionale;
                      inoltre, al termine dell'esposizione, ai  prodotti  a  cio'
                      destinati si applica quanto previsto alla  lettera  f),  n.
                      2);
                            f) destinati a studi particolari o ad analisi,  ferma
                      restando la vigilanza del competente servizio veterinario a
                      che:
                              1) non siano destinati all'alimentazione umana, ne'
                      ad usi diversi da quelli per i quali sono stati  introdotti
                      nel territorio nazionale;
                              2) siano, effettuati gli studi o le analisi,  e  ad
                      eccezione  dei  quantitativi  utilizzati  per  le  analisi,
                      distrutti o rispediti nel  rispetto  di  adeguate  garanzie
                      sanitarie fissate dal medesimo servizio veterinario.
                          2. Restano ferme le prescrizioni di cui all'articolo 1,
                      comma 2, lettere  b),  e  c),  comma  3,  del  decreto  del
                      Presidente della  Repubblica  1°  marzo  1992,  n.  231,  e
                      successive  modifiche,  in  materia  di  carni  fresche   e
                      prodotti a base di carne in provenienza da Paesi terzi.
                          3. Le spese relative alla distruzione,  rispedizione  o
                      trasformazione dei prodotti di cui al comma 1 sono a carico
                      del detentore o altro soggetto responsabile della merce.».
                          - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
                      legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13  settembre
                      1946, n 233 (Ricostituzione degli Ordini delle  professioni
                      sanitarie  e  per  la   disciplina   dell'esercizio   delle
                      professioni stesse):
                          «Art. 17. - Presso l'Alto Commissariato per l'igiene  e
                      la sanita' pubblica e' costituita, per i professionisti  di
                      cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata
                      con  decreto  del  Capo  dello  Stato,  su   proposta   del
                      Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
                      Ministro per  la  grazia  e  giustizia,  presieduta  da  un
                      consigliere  di  Stato  e  costituita  da  un  membro   del
                      Consiglio  superiore  di  sanita'  e  da   un   funzionario
                      dell'Amministrazione  civile  dell'interno  di  grado   non
                      inferiore al 6°.
                          Fanno parte altresi' della Commissione:
                            a)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
                      professione dei medici  chirurghi,  un  ispettore  generale
                      medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi  e
                      tre supplenti;
                            b)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
                      professione   dei   veterinari,   un   ispettore   generale
                      veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre
                      supplenti;
                            c)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
                      professione dei farmacisti, un ispettore  generale  per  il
                      servizio farmaceutico e  otto  farmacisti,  di  cui  cinque
                      effettivi e tre supplenti;
                            d)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
                      professione delle ostetriche, un ispettore generale  medico
                      e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;
                            e)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
                      professione di odontoiatra, un ispettore generale medico  e
                      otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti.
                          I sanitari liberi  professionisti  indicati  nel  comma
                      precedente  sono  designati  dai  Comitati  centrali  delle
                      rispettive Federazioni nazionali.
                          Almeno tre dei componenti sopra  indicati  non  debbono
                      avere la qualifica di presidente o di membro  dei  Comitati
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