Page 123 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 123

medico  e  delle  altre  professionalita'  sanitarie.   Il   predetto
            personale mantiene i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con
            i medici fiduciari titolari di incarico nell'ambito della convenzione
            di  medicina   generale   rimangono   disciplinati   dalla   relativa
            convenzione, salva la possibilita', per gli assistiti di cui al comma
            89, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche
            oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo
            riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari  di  altro  rapporto
            convenzionale  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  le   regioni
            assicurano un incarico nell'ambito della medicina dei servizi per  un
            monte orario  non  inferiore  all'ammontare  dei  compensi  percepiti
            nell'anno 2011.
              92-bis. Con accordi  sanciti  dalla  Conferenza  permanente  per  i
            rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
            di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  28
            agosto 1997, n. 281, su proposta del  Ministro  della  salute  e  del
            Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   e'   assicurato
            l'esercizio coordinato delle funzioni conferite  a  salvaguardia  del
            diritto del personale navigante ad usufruire  dei  livelli  garantiti
            delle prestazioni  sanitarie  in  tutto  il  territorio  nazionale  e
            all'estero. (( Fino alla data di entrata in vigore dei  provvedimenti
            di organizzazione del servizio adottati dalle  regioni,  in  base  ai
            principi definiti dai predetti accordi, al fine di garantire su tutto
            il territorio nazionale la continuita' delle funzioni  conferite,  le
            regioni  erogano  l'assistenza  sanitaria  al  personale   navigante,
            marittimo e dell'aviazione civile,  attraverso  gli  ambulatori  SASN
            esistenti e i medici fiduciari incaricati, i quali stipulano apposite
            convenzioni non onerose. ))
              92-ter. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse,  al
            personale navigante marittimo e dell'aviazione civile si applicano le
            vigenti   disposizioni   sull'assistenza    sanitaria    in    ambito
            internazionale e dell'Unione europea, nello spazio economico  europeo
            e in Svizzera, nonche' gli accordi di sicurezza sociale in vigore con
            i Paesi non aderenti all'Unione europea, fatto salvo quanto  previsto
            per le prestazioni (( medico-legali )) dai decreti di  cui  al  comma
            90.
              92-quater. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
            delle finanze, sono assegnate  al  Servizio  sanitario  nazionale  le
            risorse finanziarie, relative alle funzioni trasferite ai  sensi  dei
            commi 89 e 93, iscritte nello stato di  previsione  della  spesa  del
            Ministero della salute.».
              2. Sono prestazioni a  titolo  oneroso  rese  dal  Ministero  della
            salute a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati, le attivita'
            di vigilanza e controllo sull'importazione ed esportazione del sangue
            umano e dei  suoi  prodotti,  per  uso  terapeutico,  profilattico  e
            diagnostico, nonche' le attivita':
              a) per il rilascio del nulla osta per importazioni di  prodotti  di
            origine animale destinati alla  commercializzazione,  a  seguito  dei
            controlli sanitari effettuati ai sensi degli articoli  56  e  57  del
            decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
              b) per  il  rilascio  del  documento  veterinario  di  entrata  per
            importazioni di  prodotti  di  origine  animale  non  destinati  alla
            commercializzazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e),  del
            decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, e di prodotti di origine
            non animale;
              c) per  il  rilascio  del  documento  veterinario  di  entrata  per
            importazioni  di  prodotti  di  origine  animale  destinati  a  studi
            particolari o ad analisi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f),
            del decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  80,  ad  eccezione  di
            quelli destinati a laboratori pubblici e ad altre strutture pubbliche
            di ricerca che sono esclusi dal pagamento della tariffa;
              d) per le attivita' di cui all'articolo 1 paragrafi 1, 2 e 6  della
            decisione della Commissione 2000/571/CE dell'8 settembre 2000.
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128