Page 123 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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medico e delle altre professionalita' sanitarie. Il predetto
personale mantiene i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con
i medici fiduciari titolari di incarico nell'ambito della convenzione
di medicina generale rimangono disciplinati dalla relativa
convenzione, salva la possibilita', per gli assistiti di cui al comma
89, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche
oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo
riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari di altro rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, le regioni
assicurano un incarico nell'ambito della medicina dei servizi per un
monte orario non inferiore all'ammontare dei compensi percepiti
nell'anno 2011.
92-bis. Con accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' assicurato
l'esercizio coordinato delle funzioni conferite a salvaguardia del
diritto del personale navigante ad usufruire dei livelli garantiti
delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e
all'estero. (( Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di organizzazione del servizio adottati dalle regioni, in base ai
principi definiti dai predetti accordi, al fine di garantire su tutto
il territorio nazionale la continuita' delle funzioni conferite, le
regioni erogano l'assistenza sanitaria al personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile, attraverso gli ambulatori SASN
esistenti e i medici fiduciari incaricati, i quali stipulano apposite
convenzioni non onerose. ))
92-ter. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse, al
personale navigante marittimo e dell'aviazione civile si applicano le
vigenti disposizioni sull'assistenza sanitaria in ambito
internazionale e dell'Unione europea, nello spazio economico europeo
e in Svizzera, nonche' gli accordi di sicurezza sociale in vigore con
i Paesi non aderenti all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto
per le prestazioni (( medico-legali )) dai decreti di cui al comma
90.
92-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono assegnate al Servizio sanitario nazionale le
risorse finanziarie, relative alle funzioni trasferite ai sensi dei
commi 89 e 93, iscritte nello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute.».
2. Sono prestazioni a titolo oneroso rese dal Ministero della
salute a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati, le attivita'
di vigilanza e controllo sull'importazione ed esportazione del sangue
umano e dei suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e
diagnostico, nonche' le attivita':
a) per il rilascio del nulla osta per importazioni di prodotti di
origine animale destinati alla commercializzazione, a seguito dei
controlli sanitari effettuati ai sensi degli articoli 56 e 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
b) per il rilascio del documento veterinario di entrata per
importazioni di prodotti di origine animale non destinati alla
commercializzazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, e di prodotti di origine
non animale;
c) per il rilascio del documento veterinario di entrata per
importazioni di prodotti di origine animale destinati a studi
particolari o ad analisi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ad eccezione di
quelli destinati a laboratori pubblici e ad altre strutture pubbliche
di ricerca che sono esclusi dal pagamento della tariffa;
d) per le attivita' di cui all'articolo 1 paragrafi 1, 2 e 6 della
decisione della Commissione 2000/571/CE dell'8 settembre 2000.