Page 126 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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tutto il territorio nazionale la continuita' delle funzioni
                      conferite, le regioni  erogano  l'assistenza  sanitaria  al
                      personale navigante,  marittimo  e  dell'aviazione  civile,
                      attraverso  gli  ambulatori  SASN  esistenti  e  i   medici
                      fiduciari   incaricati,   i   quali   stipulano    apposite
                      convenzioni non onerose.
                          92-ter. A decorrere dall'effettivo trasferimento  delle
                      risorse, al personale navigante marittimo e  dell'aviazione
                      civile si applicano le vigenti disposizioni sull'assistenza
                      sanitaria in ambito internazionale e  dell'Unione  europea,
                      nello spazio economico europeo e in Svizzera,  nonche'  gli
                      accordi di sicurezza sociale in  vigore  con  i  Paesi  non
                      aderenti all'Unione europea, fatto  salvo  quanto  previsto
                      per le prestazioni medico-legali  dai  decreti  di  cui  al
                      comma 90.
                          92-quater.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro
                      dell'economia e delle finanze, sono assegnate  al  Servizio
                      sanitario nazionale le risorse finanziarie,  relative  alle
                      funzioni trasferite ai sensi dei commi 89  e  93,  iscritte
                      nello stato di previsione della spesa del  Ministero  della
                      salute.».
                          - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
                      decreto legislativo n. 281 del 1997:
                          «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
                      autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e
                      province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
                      principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
                      obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
                      dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
                      Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
                      l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
                      attivita' di interesse comune.
                          2.  Gli  accordi  si  perfezionano  con   l'espressione
                      dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle  regioni  e
                      delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
                          - Si riporta il  testo  degli  articoli  56  e  57  del
                      decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
                      320 (Regolamento di polizia veterinaria):
                          «Art. 56. - Le pelli secche o salate secche, le budella
                      e le vesciche secche, i cagli secchi, il sangue, le unghie,
                      le ossa e gli avanzi animali in genere allo stato secco, le
                      lane lavate, le farine di pesce,  i  grassi  fusi  per  uso
                      industriale non alimentare sono ammessi all'importazione da
                      qualunque provenienza senza  obbligo  di  presentazione  di
                      certificati di origine  e  di  sanita',  previo  favorevole
                      controllo sanitario.
                          Le pelli, le budella e le  vesciche  in  salamoia  sono
                      ammesse all'importazione da qualunque provenienza,  purche'
                      scortate da certificati di origine e  di  sanita'  portanti
                      l'attestazione di un veterinario di Stato o a cio' delegato
                      dallo Stato che i detti prodotti sono  stati  sottoposti  a
                      salagione ad umido per almeno 30 giorni.
                          Sono altresi'  ammessi  all'importazione  da  qualunque
                      provenienza le setole, i crini, i peli, le piume, le farine
                      di carne, di ossa e di sangue per uso  zootecnico,  purche'
                      abbiano   subito   un   trattamento   di    sterilizzazione
                      riconosciuto   idoneo   agli   effetti   della   profilassi
                      veterinaria.  Il  trattamento  subito  deve  risultare   da
                      certificati di origine e di  sanita'  rilasciati  nei  modi
                      sopraindicati. Per le pelli sottoposte ad un trattamento di
                      sterilizzazione il certificato e' richiesto soltanto se non
                      sono allo stato di secchezza.».
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