Page 126 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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tutto il territorio nazionale la continuita' delle funzioni
conferite, le regioni erogano l'assistenza sanitaria al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile,
attraverso gli ambulatori SASN esistenti e i medici
fiduciari incaricati, i quali stipulano apposite
convenzioni non onerose.
92-ter. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle
risorse, al personale navigante marittimo e dell'aviazione
civile si applicano le vigenti disposizioni sull'assistenza
sanitaria in ambito internazionale e dell'Unione europea,
nello spazio economico europeo e in Svizzera, nonche' gli
accordi di sicurezza sociale in vigore con i Paesi non
aderenti all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto
per le prestazioni medico-legali dai decreti di cui al
comma 90.
92-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono assegnate al Servizio
sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative alle
funzioni trasferite ai sensi dei commi 89 e 93, iscritte
nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo degli articoli 56 e 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320 (Regolamento di polizia veterinaria):
«Art. 56. - Le pelli secche o salate secche, le budella
e le vesciche secche, i cagli secchi, il sangue, le unghie,
le ossa e gli avanzi animali in genere allo stato secco, le
lane lavate, le farine di pesce, i grassi fusi per uso
industriale non alimentare sono ammessi all'importazione da
qualunque provenienza senza obbligo di presentazione di
certificati di origine e di sanita', previo favorevole
controllo sanitario.
Le pelli, le budella e le vesciche in salamoia sono
ammesse all'importazione da qualunque provenienza, purche'
scortate da certificati di origine e di sanita' portanti
l'attestazione di un veterinario di Stato o a cio' delegato
dallo Stato che i detti prodotti sono stati sottoposti a
salagione ad umido per almeno 30 giorni.
Sono altresi' ammessi all'importazione da qualunque
provenienza le setole, i crini, i peli, le piume, le farine
di carne, di ossa e di sangue per uso zootecnico, purche'
abbiano subito un trattamento di sterilizzazione
riconosciuto idoneo agli effetti della profilassi
veterinaria. Il trattamento subito deve risultare da
certificati di origine e di sanita' rilasciati nei modi
sopraindicati. Per le pelli sottoposte ad un trattamento di
sterilizzazione il certificato e' richiesto soltanto se non
sono allo stato di secchezza.».
«Art. 57. - Sono ammessi all'importazione, purche'