Page 125 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La
decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e'
contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse,
finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza
e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente
l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza.
91. Ferma restando l'autonomia normativa e
organizzativa degli enti riceventi, il personale di ruolo
in servizio presso i Servizi di assistenza sanitaria al
personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova, e
relative articolazioni territoriali, e' trasferito,
nell'ambito del territorio provinciale, assicurando il
riconoscimento del servizio prestato ed applicando il
trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
nei contratti collettivi vigenti per il personale degli
enti del Servizio sanitario nazionale, secondo tabelle di
corrispondenza da definirsi con i decreti di cui al comma
90. Qualora le voci fisse e continuative del trattamento
economico fondamentale e accessorio in godimento alla data
di trasferimento risultino maggiori di quelle spettanti
nella nuova posizione di inquadramento, la relativa
differenza e' conservata dagli interessati come assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. All'esito del
trasferimento le dotazioni organiche del Ministero della
salute sono corrispondentemente ridotte, tenendo conto
delle funzioni che lo Stato continua ad esercitare in
materia.
92. I rapporti con il personale ambulatoriale
infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono
disciplinati ad esaurimento da accordi collettivi nazionali
di durata triennale stipulati dalla Struttura
interregionale sanitari convenzionati (SISAC). Negli
accordi collettivi della medicina specialistica
ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale e'
ricompreso il personale ambulatoriale medico e delle altre
professionalita' sanitarie. Il predetto personale mantiene
i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con i medici
fiduciari titolari di incarico nell'ambito della
convenzione di medicina generale rimangono disciplinati
dalla relativa convenzione, salva la possibilita', per gli
assistiti di cui al comma 89, di optare, entro il primo
anno, per uno dei predetti medici anche oltre il massimale
previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo
riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari di altro
rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale,
le regioni assicurano un incarico nell'ambito della
medicina dei servizi per un monte orario non inferiore
all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno 2011.».
92-bis. Con accordi sanciti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta
del Ministro della salute e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' assicurato l'esercizio
coordinato delle funzioni conferite a salvaguardia del
diritto del personale navigante ad usufruire dei livelli
garantiti delle prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale e all'estero. Fino alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione del
servizio adottati dalle regioni, in base ai principi
definiti dai predetti accordi, al fine di garantire su