Page 125 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Istituti  medico-legali   dell'Aeronautica   militare.   La
                      decorrenza  dell'esercizio  delle  funzioni  conferite   e'
                      contestuale  all'effettivo  trasferimento  delle   risorse,
                      finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza
                      e' abrogato il decreto del Presidente della  Repubblica  31
                      luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo  2  concernente
                      l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza.
                          91.   Ferma   restando    l'autonomia    normativa    e
                      organizzativa degli enti riceventi, il personale  di  ruolo
                      in servizio presso i Servizi  di  assistenza  sanitaria  al
                      personale  navigante  (S.A.S.N.)  di  Napoli  e  Genova,  e
                      relative   articolazioni   territoriali,   e'   trasferito,
                      nell'ambito  del  territorio  provinciale,  assicurando  il
                      riconoscimento  del  servizio  prestato  ed  applicando  il
                      trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
                      nei contratti collettivi vigenti  per  il  personale  degli
                      enti del Servizio sanitario nazionale, secondo  tabelle  di
                      corrispondenza da definirsi con i decreti di cui  al  comma
                      90. Qualora le voci fisse e  continuative  del  trattamento
                      economico fondamentale e accessorio in godimento alla  data
                      di trasferimento risultino  maggiori  di  quelle  spettanti
                      nella  nuova  posizione  di  inquadramento,   la   relativa
                      differenza e' conservata dagli interessati come assegno  ad
                      personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
                      economici a  qualsiasi  titolo  conseguiti.  All'esito  del
                      trasferimento le dotazioni organiche  del  Ministero  della
                      salute  sono  corrispondentemente  ridotte,  tenendo  conto
                      delle funzioni che  lo  Stato  continua  ad  esercitare  in
                      materia.
                          92.  I  rapporti   con   il   personale   ambulatoriale
                      infermieristico,  tecnico  e  della   riabilitazione   sono
                      disciplinati ad esaurimento da accordi collettivi nazionali
                      di   durata    triennale    stipulati    dalla    Struttura
                      interregionale  sanitari   convenzionati   (SISAC).   Negli
                      accordi    collettivi    della    medicina    specialistica
                      ambulatoriale   del   Servizio   sanitario   nazionale   e'
                      ricompreso il personale ambulatoriale medico e delle  altre
                      professionalita' sanitarie. Il predetto personale  mantiene
                      i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con i medici
                      fiduciari   titolari   di   incarico   nell'ambito    della
                      convenzione di  medicina  generale  rimangono  disciplinati
                      dalla relativa convenzione, salva la possibilita', per  gli
                      assistiti di cui al comma 89, di  optare,  entro  il  primo
                      anno, per uno dei predetti medici anche oltre il  massimale
                      previsto,  fino  al  20  per  cento  dello  stesso,   salvo
                      riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari  di  altro
                      rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale,
                      le  regioni  assicurano  un  incarico   nell'ambito   della
                      medicina dei servizi per  un  monte  orario  non  inferiore
                      all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno 2011.».
                          92-bis. Con accordi sanciti dalla Conferenza permanente
                      per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
                      autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  4
                      del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta
                      del  Ministro   della   salute   e   del   Ministro   delle
                      infrastrutture e dei trasporti, e'  assicurato  l'esercizio
                      coordinato delle  funzioni  conferite  a  salvaguardia  del
                      diritto del personale navigante ad  usufruire  dei  livelli
                      garantiti  delle  prestazioni   sanitarie   in   tutto   il
                      territorio  nazionale  e  all'estero.  Fino  alla  data  di
                      entrata in vigore dei provvedimenti di  organizzazione  del
                      servizio  adottati  dalle  regioni,  in  base  ai  principi
                      definiti dai predetti accordi,  al  fine  di  garantire  su
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