Page 130 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi
operanti presso il Ministero della salute di cui
all'Allegato 1. Entro la medesima data il Ministro della
salute, puo', con propri decreti, rinnovarne la
composizione, senza accrescere il numero dei componenti.
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti
salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa
vigente, puo' rinnovare la composizione del Consiglio
superiore di sanita', nominando il presidente e i
componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al
numero di quaranta.
3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il
comma 5 e' inserito il seguente: «5.1. Limitatamente agli
esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al
comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e
comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica
disciplina riguardante la responsabilita' civile e le
relative condizioni assicurative degli esercenti le
professioni sanitarie.».
Capo IV
Norme finali
(( Art. 15 bis
Razionalizzazione della spesa sanitaria
1. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce
adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al
Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'intesa Stato- regioni del 23 marzo 2005,
pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla
CONSIP e dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici».
2. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a):
1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per prezzo di
riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5°
percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero il 20° percentile,
ovvero il 25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o
servizio oggetto di analisi sulla base della significativita'
statistica e della eterogeneita' dei beni e dei servizi riscontrate