Page 130 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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prorogati gli  organi  collegiali  e  gli  altri  organismi
                      operanti  presso  il  Ministero   della   salute   di   cui
                      all'Allegato 1. Entro la medesima data  il  Ministro  della
                      salute,   puo',   con   propri   decreti,   rinnovarne   la
                      composizione, senza accrescere il numero dei componenti.
                          3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti
                      salvi i componenti  di  diritto  previsti  dalla  normativa
                      vigente,  puo'  rinnovare  la  composizione  del  Consiglio
                      superiore  di  sanita',  nominando  il   presidente   e   i
                      componenti non  di  diritto,  riducendo  questi  ultimi  al
                      numero di quaranta.
                          3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,
                      n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
                      settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il
                      comma 5 e' inserito il seguente: «5.1.  Limitatamente  agli
                      esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui  al
                      comma 5, lettera e), si applicano  decorso  un  anno  dalla
                      data di entrata in vigore del decreto del Presidente  della
                      Repubblica di  cui  all'alinea  del  medesimo  comma  5,  e
                      comunque  non  oltre  l'entrata  in  vigore  di   specifica
                      disciplina  riguardante  la  responsabilita'  civile  e  le
                      relative  condizioni  assicurative   degli   esercenti   le
                      professioni sanitarie.».





                                                             Capo IV

                                                      Norme finali





                                       (( Art. 15 bis


                           Razionalizzazione della spesa sanitaria

              1. All'articolo 15, comma  13,  lettera  d),  del  decreto-legge  6
            luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
            agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il
            rispetto  di  quanto  disposto  alla  presente  lettera   costituisce
            adempimento ai fini  dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  al
            Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto  adempimento
            provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti  di  cui
            all'articolo  12  dell'intesa  Stato-  regioni  del  23  marzo  2005,
            pubblicata nel supplemento alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
            maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta  effettuata  dalla
            CONSIP e dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici».
              2. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
            98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
            111,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
            modificazioni:
              a) alla lettera a):
              1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per prezzo  di
            riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende  il  5°
            percentile, ovvero il  10°  percentile,  ovvero  il  20°  percentile,
            ovvero il 25° percentile dei  prezzi  rilevati  per  ciascun  bene  o
            servizio  oggetto  di  analisi  sulla  base  della   significativita'
            statistica e della eterogeneita' dei beni e dei  servizi  riscontrate
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