Page 127 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti
o limitazioni, le pelli fresche o salate fresche, nonche'
le budella, le vesciche e i cagli freschi o salati freschi.
Detti prodotti devono essere scortati da certificati di
origine e di sanita' portanti l'attestazione di un
veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato che
provengono da animali indenni da malattie infettive e
diffusive.
Le lane sucide sono ammesse all'importazione senza
obbligo di certificato di origine e di sanita', purche' da
altri documenti di scorta risulti la provenienza da paesi
per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.
Le pelli fresche degli animali macellati a bordo delle
navi sono ammesse all'importazione su presentazione di una
dichiarazione del comandante della nave attestante che
provengono da animali imbarcati in porti di paesi per i
quali non sono in vigore divieti o limitazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 (Attuazione della
direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione
dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi
terzi):
«Art. 16 (Esclusioni dai controlli). - 1. Sono esclusi
dalle modalita' di controllo previste dagli articoli da 3 a
15, i prodotti:
a) contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e
destinati al loro consumo personale, a condizione che la
quantita' trasportata non superi quella stabilita, in
attesa di disposizioni comunitarie, con provvedimento del
Ministero della sanita' e provengano da un Paese terzo o da
una parte di esso che figura nell'elenco stabilito in sede
comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le
importazioni;
b) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, a
condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi
carattere commerciale, la quantita' spedita non superi
quella stabilita, in attesa di disposizioni comunitarie,
con provvedimento del Ministero della sanita' e provengano
da un Paese terzo o da una parte di un Paese terzo che
figura nell'elenco stabilito in sede comunitaria e in
provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;
c) a bordo di mezzi di trasporto che effettuano
tragitti internazionali, destinati all'approvvigionamento
dell'equipaggio e dei passeggeri, a condizione che non
vengano introdotti in uno dei territori elencati
nell'allegato I. Quando tali prodotti o i loro rifiuti di
cucina sono sbarcati, devono essere distrutti; e' tuttavia
possibile non ricorrere alla distruzione se i prodotti sono
trasferiti direttamente da un mezzo di trasporto che
effettua tragitti internazionali ad un altro, presso lo
stesso porto e sotto vigilanza doganale;
d) sottoposti ad un trattamento termico in recipiente
ermetico con valore F° pari o superiore a 3,00, a
condizione che la quantita' non superi quella definita in
sede comunitaria, e sono:
1) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori
e destinati al loro consumo personale;
2) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati,
purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi
carattere commerciale;
e) sotto forma di campioni commerciali nonche' quelli
introdotti al fine di esposizione, a condizione che non
siano destinati ad essere commercializzati, siano stati