Page 127 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti
                      o limitazioni, le pelli fresche o salate  fresche,  nonche'
                      le budella, le vesciche e i cagli freschi o salati freschi.
                          Detti prodotti devono essere scortati da certificati di
                      origine  e  di  sanita'  portanti  l'attestazione   di   un
                      veterinario di Stato o a  cio'  delegato  dallo  Stato  che
                      provengono da  animali  indenni  da  malattie  infettive  e
                      diffusive.
                          Le lane  sucide  sono  ammesse  all'importazione  senza
                      obbligo di certificato di origine e di sanita', purche'  da
                      altri documenti di scorta risulti la provenienza  da  paesi
                      per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.
                          Le pelli fresche degli animali macellati a bordo  delle
                      navi sono ammesse all'importazione su presentazione di  una
                      dichiarazione del  comandante  della  nave  attestante  che
                      provengono da animali imbarcati in porti  di  paesi  per  i
                      quali non sono in vigore divieti o limitazioni.».
                          - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
                      legislativo 25  febbraio  2000,  n.  80  (Attuazione  della
                      direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di  organizzazione
                      dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da  Paesi
                      terzi):
                          «Art. 16 (Esclusioni dai controlli). - 1. Sono  esclusi
                      dalle modalita' di controllo previste dagli articoli da 3 a
                      15, i prodotti:
                            a) contenuti nei bagagli personali di  viaggiatori  e
                      destinati al loro consumo personale, a  condizione  che  la
                      quantita'  trasportata  non  superi  quella  stabilita,  in
                      attesa di disposizioni comunitarie, con  provvedimento  del
                      Ministero della sanita' e provengano da un Paese terzo o da
                      una parte di esso che figura nell'elenco stabilito in  sede
                      comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate  le
                      importazioni;
                            b) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, a
                      condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi
                      carattere commerciale,  la  quantita'  spedita  non  superi
                      quella stabilita, in attesa  di  disposizioni  comunitarie,
                      con provvedimento del Ministero della sanita' e  provengano
                      da un Paese terzo o da una parte  di  un  Paese  terzo  che
                      figura nell'elenco  stabilito  in  sede  comunitaria  e  in
                      provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;
                            c) a bordo  di  mezzi  di  trasporto  che  effettuano
                      tragitti internazionali,  destinati  all'approvvigionamento
                      dell'equipaggio e dei  passeggeri,  a  condizione  che  non
                      vengano  introdotti   in   uno   dei   territori   elencati
                      nell'allegato I. Quando tali prodotti o i loro  rifiuti  di
                      cucina sono sbarcati, devono essere distrutti; e'  tuttavia
                      possibile non ricorrere alla distruzione se i prodotti sono
                      trasferiti  direttamente  da  un  mezzo  di  trasporto  che
                      effettua tragitti internazionali ad  un  altro,  presso  lo
                      stesso porto e sotto vigilanza doganale;
                            d) sottoposti ad un trattamento termico in recipiente
                      ermetico  con  valore  F°  pari  o  superiore  a  3,00,   a
                      condizione che la quantita' non superi quella  definita  in
                      sede comunitaria, e sono:
                              1) contenuti nei bagagli personali dei  viaggiatori
                      e destinati al loro consumo personale;
                              2) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati,
                      purche'  si  tratti  di  importazioni  prive  di  qualsiasi
                      carattere commerciale;
                            e) sotto forma di campioni commerciali nonche' quelli
                      introdotti al fine di esposizione,  a  condizione  che  non
                      siano destinati ad  essere  commercializzati,  siano  stati
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