Page 133 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 133

decorrere  dal  1°  gennaio  2013  la  individuazione   dei
                      dispositivi  medici  per  le   finalita'   della   presente
                      disposizione e' effettuata dalla medesima  Agenzia  di  cui
                      all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
                      266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro
                      della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
                      delle finanze, relativamente a parametri  di  qualita',  di
                      standard tecnologico, di sicurezza e  di  efficacia.  Nelle
                      more   della   predetta    individuazione    resta    ferma
                      l'individuazione di dispositivi medici  eventualmente  gia'
                      operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie
                      che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle
                      more  dell'espletamento  delle   gare   indette   in   sede
                      centralizzata o aziendale, possono, al fine  di  assicurare
                      comunque   la   disponibilita'   dei   beni    e    servizi
                      indispensabili  per  garantire  l'attivita'  gestionale   e
                      assistenziale,  stipulare  nuovi  contratti   accedendo   a
                      convenzioni-quadro,  anche  di  altre  regioni,  o  tramite
                      affidamento  diretto  a  condizioni  piu'  convenienti   in
                      ampliamento  di  contratto  stipulato  da   altre   aziende
                      sanitarie mediante gare di appalto o forniture;
                            a-bis) in  fase  di  prima  applicazione  nonche'  la
                      determinazione  dei  prezzi  di  riferimento  di  cui  alla
                      lettera a) e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle
                      stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori  volumi
                      di acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei
                      contratti pubblici;».





                                                             Capo IV

                                                      Norme finali





                                           Art. 16

                                      Entrata in vigore

              1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
            quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
            Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
            in legge.





                                                             Capo IV

                                                      Norme finali





                                                                 Allegato 1
                                                          ( Articolo 8, comma 15)
   128   129   130   131   132   133   134   135