Page 133 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei
dispositivi medici per le finalita' della presente
disposizione e' effettuata dalla medesima Agenzia di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, relativamente a parametri di qualita', di
standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle
more della predetta individuazione resta ferma
l'individuazione di dispositivi medici eventualmente gia'
operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie
che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle
more dell'espletamento delle gare indette in sede
centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare
comunque la disponibilita' dei beni e servizi
indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite
affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato da altre aziende
sanitarie mediante gare di appalto o forniture;
a-bis) in fase di prima applicazione nonche' la
determinazione dei prezzi di riferimento di cui alla
lettera a) e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle
stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi
di acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici;».
Capo IV
Norme finali
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Capo IV
Norme finali
Allegato 1
( Articolo 8, comma 15)