Page 124 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 124
3. Alle prestazioni di cui al comma 2 si applicano tariffe da
rideterminarsi con decreto del Ministro della salute, al fine di
coprire le spese sostenute dal relativo Ministero, computate con il
criterio del costo orario medio delle prestazioni professionali rese
dal personale coinvolto, calcolato sulla base della retribuzione
annua lorda di ciascun dipendente (( divisa per il numero )) di ore
lavorative annue, comprensivo degli oneri a carico
dell'amministrazione.
(( 3-bis. In considerazione delle funzioni di giurisdizione
speciale esercitate, la Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e
successive modificazioni, e' esclusa dal riordino di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e continua ad
operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il termine
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n.
89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132,
come modificato dal comma 3-terdel presente articolo. All'Allegato 1
annesso al citato decreto-legge n. 89 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 132 del 2012, il numero 29 e' abrogato.
3-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012,
n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
132, le parole: «non oltreil 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «non oltre il 30 aprile 2013». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 89, 90, 91
e 92, della citata legge n. 183 del 2011, come modificati
dalla presente legge:
«89. Le funzioni relative all'assistenza sanitaria al
personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 620, ivi comprese le funzioni in materia di pronto
soccorso aeroportuale di competenza del Ministero della
salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di
quelle relative alla certificazione delle competenze in
materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica
a bordo di navi mercantili, di formazione e aggiornamento
di pronto soccorso sanitario del personale di volo, alle
visite effettuate dagli Istituti medico-legali
dell'Aeronautica militare, alle visite di idoneita' presso
gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera
(USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente
di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di
competenza dei predetti Istituti medico-legali
dell'Aeronautica militare.
90. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del
trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le
risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui
ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del
trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle
prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche',
di concerto anche con il Ministro della difesa, le
modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli