Page 124 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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3. Alle prestazioni di cui al  comma  2  si  applicano  tariffe  da
            rideterminarsi con decreto del Ministro  della  salute,  al  fine  di
            coprire le spese sostenute dal relativo Ministero, computate  con  il
            criterio del costo orario medio delle prestazioni professionali  rese
            dal personale coinvolto,  calcolato  sulla  base  della  retribuzione
            annua lorda di ciascun dipendente (( divisa per il numero ))  di  ore
            lavorative    annue,    comprensivo    degli    oneri    a     carico
            dell'amministrazione.
              ((  3-bis.  In  considerazione  delle  funzioni  di   giurisdizione
            speciale esercitate, la Commissione centrale  per  gli  esercenti  le
            professioni sanitarie, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
            del Capo provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.  233,  e
            successive modificazioni, e' esclusa dal riordino di cui all'articolo
            2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,  n.  183,  e  continua  ad
            operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il  termine
            di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012,  n.
            89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132,
            come modificato dal comma 3-terdel presente articolo. All'Allegato  1
            annesso al citato decreto-legge  n.  89  del  2012,  convertito,  con
            modificazioni, dalla legge n. 132 del 2012, il numero 29 e' abrogato.
              3-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28  giugno  2012,
            n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
            132, le parole: «non oltreil 31 dicembre 2012» sono sostituite  dalle
            seguenti: «non oltre il 30 aprile 2013». ))


                                Riferimenti normativi

                          - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 89, 90, 91
                      e 92, della citata legge n. 183 del 2011,  come  modificati
                      dalla presente legge:
                          «89. Le funzioni relative all'assistenza  sanitaria  al
                      personale navigante marittimo e dell'aviazione  civile,  di
                      cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  luglio
                      1980, n. 620, ivi comprese le funzioni in materia di pronto
                      soccorso aeroportuale di  competenza  del  Ministero  della
                      salute, sono  conferite  alle  regioni,  ad  esclusione  di
                      quelle relative alla  certificazione  delle  competenze  in
                      materia di primo soccorso sanitario e di assistenza  medica
                      a bordo di navi mercantili, di formazione  e  aggiornamento
                      di pronto soccorso sanitario del personale  di  volo,  alle
                      visite    effettuate    dagli    Istituti     medico-legali
                      dell'Aeronautica militare, alle visite di idoneita'  presso
                      gli Uffici di  sanita'  marittima,  aerea  e  di  frontiera
                      (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente
                      di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di
                      competenza    dei    predetti    Istituti     medico-legali
                      dell'Aeronautica militare.
                          90. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
                      dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  salute,  di
                      concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,  per
                      la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  delle
                      infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la  Conferenza
                      permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
                      province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
                      il  31  marzo  2013,  sono   individuati,   ai   fini   del
                      trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i  beni,  le
                      risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di  cui
                      ai commi 91 e  92,  i  relativi  criteri  e  modalita'  del
                      trasferimento e riparto tra le  regioni,  i  livelli  delle
                      prestazioni da assicurare al personale navigante,  nonche',
                      di  concerto  anche  con  il  Ministro  della  difesa,   le
                      modalita'  dei  rimborsi  delle  prestazioni   rese   dagli
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