Page 131 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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dal predetto Osservatorio. Il percentile e' tanto piu' piccolo quanto
            maggiore risulta essere l'omogeneita' del bene  o  del  servizio.  Il
            prezzo e' rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni.»;
              2) al quarto periodo, dopo le parole: «di cui  al  presente  comma,
            nonche'» sono inserite le seguenti: «, in sua assenza,»;
              b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
              «a-bis) in fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi
            di riferimento di cui alla lettera a) e' effettuata  sulla  base  dei
            dati rilevati  dalle  stazioni  appaltanti  che  hanno  effettuato  i
            maggiori  volumi  di  acquisto,  come  risultanti  dalla  Banca  dati
            nazionale dei contratti pubblici;». ))


                                Riferimenti normativi

                          - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15,  comma  13,
                      lettera d), del citato decreto-legge n. 95 del  2012,  come
                      modificato dalla presente legge:
                          «Art. 13. - Al fine di  razionalizzare  le  risorse  in
                      ambito sanitario e di conseguire una riduzione della  spesa
                      per acquisto di beni e servizi:
                            (Omissis).
                          d) fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  17,
                      comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
                      98, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15  luglio
                      2011, n. 111, gli enti del  servizio  sanitario  nazionale,
                      ovvero, per essi, le regioni  e  le  province  autonome  di
                      Trento e Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e
                      servizi  relativi  alle  categorie  merceologiche  presenti
                      nella piattaforma  CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto  e
                      negoziazione telematici messi a disposizione  dalla  stessa
                      CONSIP,  ovvero,  se   disponibili,   dalle   centrali   di
                      committenza regionali di riferimento  costituite  ai  sensi
                      dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,
                      n. 296. I  contratti  stipulati  in  violazione  di  quanto
                      disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono
                      illecito  disciplinare  e  sono  causa  di  responsabilita'
                      amministrativa.  Il  rispetto  di  quanto   disposto   alla
                      presente   lettera   costituisce   adempimento   ai    fini
                      dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  al   Servizio
                      sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
                      provvede  il  Tavolo  tecnico   per   la   verifica   degli
                      adempimenti di  cui  all'articolo  12,  dell'Intesa  Stato-
                      regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento  alla
                      Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7  maggio  2005,  sulla  base
                      dell'istruttoria  congiunta  effettuata  dalla   CONSIP   e
                      dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici;».
                          - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  1,  del
                      citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato  dalla
                      presente legge:
                          «Art. 17 (Razionalizzazione della spesa  sanitaria).  -
                      1.  Al  fine  di  garantire  il  rispetto  degli   obblighi
                      comunitari e la realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
                      pubblica,  il  livello  del  finanziamento   del   Servizio
                      sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013  e'
                      incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per  il
                      2012 ed e'  ulteriormente  incrementato  dell'1,4%  per  il
                      2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e
                      le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge
                      5 giugno 2003, n. 131, da  stipulare  entro  il  30  aprile
                      2012, sono indicate  le  modalita'  per  il  raggiungimento
                      dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente  comma.
                      Qualora la predetta  Intesa  non  sia  raggiunta  entro  il
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