Page 131 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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dal predetto Osservatorio. Il percentile e' tanto piu' piccolo quanto
maggiore risulta essere l'omogeneita' del bene o del servizio. Il
prezzo e' rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni.»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma,
nonche'» sono inserite le seguenti: «, in sua assenza,»;
b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) in fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi
di riferimento di cui alla lettera a) e' effettuata sulla base dei
dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i
maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici;». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 13,
lettera d), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13. - Al fine di razionalizzare le risorse in
ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa
per acquisto di beni e servizi:
(Omissis).
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi relativi alle categorie merceologiche presenti
nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilita'
amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla
presente lettera costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio
sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12, dell'Intesa Stato-
regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base
dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici;».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Razionalizzazione della spesa sanitaria). -
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 e'
incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il
2012 ed e' ulteriormente incrementato dell'1,4% per il
2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e
le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile
2012, sono indicate le modalita' per il raggiungimento
dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il