Page 129 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 129
centrali delle Federazioni nazionali.
I membri della Commissione centrale rimangono in carica
quattro anni e possono essere riconfermati.
Alla segreteria della Commissione centrale e' addetto
personale in servizio presso l'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanita' pubblica
Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza di
non meno di cinque membri della Commissione, compreso il
presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla
stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui
e' in esame la pratica.
In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri
effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie,
intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa
categoria.
Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli
affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il
presidente ha la facolta' di convocare la Commissione
centrale in seduta plenaria, e cioe' con l'intervento,
oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro
ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le
categorie sanitarie.
Per la validita' delle sedute plenarie occorre la
presenza di non meno di 18 membri della Commissione,
compreso il presidente, ed ogni professione deve essere
rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla
rispettiva categoria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, della
citata legge n. 183 del 2010:
«Art. 2 (Delega al Governo per la riorganizzazione
degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero della salute). -
(Omissis).
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge si procede al riordino degli organi
collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o
con regolamento nell'amministrazione centrale della salute,
mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi
dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture, anche
mediante la loro eventuale unificazione, a quelle
strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni
riguardanti la tutela della salute;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 132 (Proroga di termini in materia
sanitaria), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui
all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2012.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4,
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque
inderogabilmente non oltre il 30 aprile 2013, sono