Page 129 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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centrali delle Federazioni nazionali.
                          I membri della Commissione centrale rimangono in carica
                      quattro anni e possono essere riconfermati.
                          Alla segreteria della Commissione centrale  e'  addetto
                      personale  in  servizio  presso  l'Alto  Commissariato  per
                      l'igiene e la sanita' pubblica
                          Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza  di
                      non meno di cinque membri della  Commissione,  compreso  il
                      presidente; almeno tre dei membri devono  appartenere  alla
                      stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di  cui
                      e' in esame la pratica.
                          In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri
                      effettivi,   rappresentanti   le    categorie    sanitarie,
                      intervengono alle sedute i membri  supplenti  della  stessa
                      categoria.
                          Per le questioni d'indole generale e per l'esame  degli
                      affari  concernenti  tutte  le  professioni  sanitarie,  il
                      presidente ha  la  facolta'  di  convocare  la  Commissione
                      centrale in seduta  plenaria,  e  cioe'  con  l'intervento,
                      oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro
                      ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le
                      categorie sanitarie.
                          Per la  validita'  delle  sedute  plenarie  occorre  la
                      presenza di  non  meno  di  18  membri  della  Commissione,
                      compreso il presidente, ed  ogni  professione  deve  essere
                      rappresentata da almeno tre dei  membri  appartenenti  alla
                      rispettiva categoria.».
                          - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  4,  della
                      citata legge n. 183 del 2010:
                          «Art. 2 (Delega  al  Governo  per  la  riorganizzazione
                      degli enti  vigilati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
                      politiche  sociali  e  dal  Ministero  della   salute).   -
                      (Omissis).
                          4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
                      presente  legge  si  procede  al  riordino   degli   organi
                      collegiali e degli altri organismi istituiti  con  legge  o
                      con regolamento nell'amministrazione centrale della salute,
                      mediante l'emanazione di  regolamenti  adottati,  ai  sensi
                      dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.
                      400, nel rispetto dei seguenti criteri:
                            a) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
                      funzionali;
                            b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
                      che svolgono funzioni omogenee;
                            c) limitazione  del  numero  delle  strutture,  anche
                      mediante  la  loro   eventuale   unificazione,   a   quelle
                      strettamente indispensabili all'adempimento delle  funzioni
                      riguardanti la tutela della salute;
                            d)  diminuzione  del  numero  dei  componenti   degli
                      organismi.».
                          - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
                      28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla
                      legge 7 agosto 2012, n. 132 (Proroga di termini in  materia
                      sanitaria), come modificato dalla presente legge:
                          «Art. 1. - 1. Il termine del  30  giugno  2012  di  cui
                      all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre
                      2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
                      febbraio 2012, n. 14,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
                      dicembre 2012.
                          2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  del
                      Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4,
                      della  legge  4  novembre  2010,   n.   183,   e   comunque
                      inderogabilmente  non  oltre  il  30  aprile   2013,   sono
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