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predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e
2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio
sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni
in materia di spesa per il personale di cui all'articolo
16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa
sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attivita'
concernenti la determinazione annuale di costi
standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di
potenziare le attivita' delle Centrali regionali per gli
acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio
2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione
dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli
eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai
sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni
di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi
medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni
e dei servizi sanitari e non sanitari individuati
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a
carico del Servizio sanitario nazionale. Per prezzo di
riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si
intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero
il 20° percentile, ovvero il 25° percentile dei prezzi
rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi
sulla base della significativita' statistica e della
eterogeneita' dei beni e dei servizi riscontrate dal
predetto Osservatorio. Il percentile e' tanto piu' piccolo
quanto maggiore risulta essere l'omogeneita' del bene o del
servizio. Il prezzo e' rilasciato in presenza di almeno tre
rilevazioni. Cio', al fine di mettere a disposizione delle
regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e
razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le
misure necessarie a garantire il conseguimento degli
obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul
livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni
sanitarie presso gli operatori privati accreditati. Qualora
sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente
comma, nonche' ,in sua assenza, sulla base delle analisi
effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche
grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari
corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di
beni e servizi, emergano differenze significative dei
prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre
ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia
l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai
prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che
cio' comporti modifica della durata del contratto. In caso
di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla
trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra
proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere
dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e
cio' in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini
della presente lettera per differenze significative dei
prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento
rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati
della prima applicazione della presente disposizione, a