Page 132 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e
                      2014 che le regioni  rispettino  l'equilibrio  di  bilancio
                      sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni
                      in materia di spesa per il personale  di  cui  all'articolo
                      16, le seguenti disposizioni negli altri  ambiti  di  spesa
                      sanitaria:
                            a) nelle more  del  perfezionamento  delle  attivita'
                      concernenti   la   determinazione    annuale    di    costi
                      standardizzati per tipo di servizio e  fornitura  da  parte
                      dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
                      servizi e forniture  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
                      legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  anche  al  fine  di
                      potenziare le attivita' delle Centrali  regionali  per  gli
                      acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal  1°  luglio
                      2012, attraverso la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
                      pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
                      7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni  un'elaborazione
                      dei   prezzi   di   riferimento,   ivi   compresi    quelli
                      eventualmente previsti dalle convenzioni Consip,  anche  ai
                      sensi di quanto disposto all'articolo 11,  alle  condizioni
                      di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi
                      medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle  prestazioni
                      e  dei  servizi  sanitari  e   non   sanitari   individuati
                      dall'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali  di  cui
                      all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
                      266, tra quelli di maggiore impatto in termini di  costo  a
                      carico del Servizio  sanitario  nazionale.  Per  prezzo  di
                      riferimento  alle  condizioni  di  maggiore  efficienza  si
                      intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile,  ovvero
                      il 20° percentile, ovvero  il  25°  percentile  dei  prezzi
                      rilevati per ciascun bene o  servizio  oggetto  di  analisi
                      sulla  base  della  significativita'  statistica  e   della
                      eterogeneita'  dei  beni  e  dei  servizi  riscontrate  dal
                      predetto Osservatorio. Il percentile e' tanto piu'  piccolo
                      quanto maggiore risulta essere l'omogeneita' del bene o del
                      servizio. Il prezzo e' rilasciato in presenza di almeno tre
                      rilevazioni. Cio', al fine di mettere a disposizione  delle
                      regioni  ulteriori  strumenti  operativi  di  controllo   e
                      razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le
                      misure  necessarie  a  garantire  il  conseguimento   degli
                      obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche  sul
                      livello  di  spesa  per  gli  acquisti  delle   prestazioni
                      sanitarie presso gli operatori privati accreditati. Qualora
                      sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente
                      comma, nonche' ,in sua assenza, sulla  base  delle  analisi
                      effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti  anche
                      grazie  a  strumenti  di  rilevazione  dei  prezzi  unitari
                      corrisposti dalle Aziende Sanitarie  per  gli  acquisti  di
                      beni  e  servizi,  emergano  differenze  significative  dei
                      prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre
                      ai fornitori una rinegoziazione  dei  contratti  che  abbia
                      l'effetto di ricondurre i prezzi unitari  di  fornitura  ai
                      prezzi di riferimento come sopra individuati, e  senza  che
                      cio' comporti modifica della durata del contratto. In  caso
                      di mancato accordo, entro il termine  di  30  giorni  dalla
                      trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra
                      proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere
                      dal contratto senza alcun onere a carico  delle  stesse,  e
                      cio' in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini
                      della presente lettera  per  differenze  significative  dei
                      prezzi si intendono differenze superiori al  20  per  cento
                      rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati
                      della prima applicazione  della  presente  disposizione,  a
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