Page 122 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale  navigante  e
              altre norme sulle prestazioni rese dal Ministero

              1. I commi 89, 90, 91 e 92 dell'articolo 4 della legge 12  novembre
            2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:
              «89. Le funzioni relative  all'assistenza  sanitaria  al  personale
            navigante marittimo e dell'aviazione civile, di cui  al  decreto  del
            Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ivi  comprese  le
            funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale di competenza del
            Ministero della salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di
            quelle relative alla certificazione delle competenze  in  materia  di
            primo soccorso sanitario e di  assistenza  medica  a  bordo  di  navi
            mercantili,  di  formazione  e  aggiornamento  di   pronto   soccorso
            sanitario  del  personale  di  volo,  alle  visite  effettuate  dagli
            Istituti medico-legali  dell'Aeronautica  militare,  alle  visite  di
            idoneita'  presso  gli  Uffici  di  sanita'  marittima,  aerea  e  di
            frontiera (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente
            di  mare.  Restano  ferme  tutte  le  tipologie  di  prestazioni   di
            competenza  dei  predetti  Istituti  medico-legali   dell'Aeronautica
            militare.
              90. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
            Ministri, su proposta del Ministro della salute, di  concerto  con  i
            Ministri   dell'economia   e   delle   finanze,   per   la   pubblica
            amministrazione e la semplificazione, (( delle  infrastrutture  ))  e
            dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
            tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
            Bolzano, da adottare entro il 31 marzo  2013,  sono  individuati,  ai
            fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale,  i  beni,  le
            risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui  ai  commi
            91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento  e  riparto
            tra  le  regioni,  i  livelli  delle  prestazioni  da  assicurare  al
            personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della
            difesa, le  modalita'  dei  rimborsi  delle  prestazioni  rese  dagli
            Istituti  medico-legali  dell'Aeronautica  militare.  La   decorrenza
            dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale  all'effettivo
            trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con  la
            medesima decorrenza e'  abrogato  il  decreto  del  Presidente  della
            Repubblica  31  luglio  1980,  n.  620,  fatto  salvo  l'articolo   2
            concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza.
              91. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti
            riceventi, il personale di ruolo in  servizio  presso  i  Servizi  di
            assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.)  di  Napoli  e
            Genova,  e  relative  articolazioni  territoriali,   e'   trasferito,
            nell'ambito del territorio provinciale, assicurando il riconoscimento
            del  servizio  prestato  ed  applicando  il  trattamento   economico,
            compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti
            per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo
            tabelle di corrispondenza da definirsi con i decreti di cui al  comma
            90. Qualora le voci fisse e continuative  del  trattamento  economico
            fondamentale e accessorio in godimento  alla  data  di  trasferimento
            risultino maggiori di  quelle  spettanti  nella  nuova  posizione  di
            inquadramento, la relativa differenza e' conservata dagli interessati
            come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
            economici a qualsiasi titolo conseguiti. All'esito del  trasferimento
            le   dotazioni   organiche   del   Ministero   della   salute    sono
            corrispondentemente ridotte, tenendo  conto  delle  funzioni  che  lo
            Stato continua ad esercitare in materia.
              92. I rapporti  con  il  personale  ambulatoriale  infermieristico,
            tecnico e della riabilitazione sono disciplinati  ad  esaurimento  da
            accordi collettivi nazionali  di  durata  triennale  stipulati  dalla
            Struttura  interregionale  sanitari  convenzionati   (SISAC).   Negli
            accordi collettivi della  medicina  specialistica  ambulatoriale  del
            Servizio sanitario nazionale e' ricompreso il personale ambulatoriale
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