Page 122 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante e
altre norme sulle prestazioni rese dal Ministero
1. I commi 89, 90, 91 e 92 dell'articolo 4 della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:
«89. Le funzioni relative all'assistenza sanitaria al personale
navigante marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ivi comprese le
funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale di competenza del
Ministero della salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di
quelle relative alla certificazione delle competenze in materia di
primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi
mercantili, di formazione e aggiornamento di pronto soccorso
sanitario del personale di volo, alle visite effettuate dagli
Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, alle visite di
idoneita' presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di
frontiera (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente
di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di
competenza dei predetti Istituti medico-legali dell'Aeronautica
militare.
90. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, (( delle infrastrutture )) e
dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai
fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le
risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi
91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto
tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al
personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della
difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli
Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza
dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo
trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la
medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2
concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza.
91. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti
riceventi, il personale di ruolo in servizio presso i Servizi di
assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e
Genova, e relative articolazioni territoriali, e' trasferito,
nell'ambito del territorio provinciale, assicurando il riconoscimento
del servizio prestato ed applicando il trattamento economico,
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti
per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo
tabelle di corrispondenza da definirsi con i decreti di cui al comma
90. Qualora le voci fisse e continuative del trattamento economico
fondamentale e accessorio in godimento alla data di trasferimento
risultino maggiori di quelle spettanti nella nuova posizione di
inquadramento, la relativa differenza e' conservata dagli interessati
come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. All'esito del trasferimento
le dotazioni organiche del Ministero della salute sono
corrispondentemente ridotte, tenendo conto delle funzioni che lo
Stato continua ad esercitare in materia.
92. I rapporti con il personale ambulatoriale infermieristico,
tecnico e della riabilitazione sono disciplinati ad esaurimento da
accordi collettivi nazionali di durata triennale stipulati dalla
Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC). Negli
accordi collettivi della medicina specialistica ambulatoriale del
Servizio sanitario nazionale e' ricompreso il personale ambulatoriale