Page 121 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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l'incarico a titolo gratuito. Entro trenta giorni dalla
nomina, la commissione esprime il proprio parere motivato
sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13,
comma 3, sulla completezza della documentazione allegata
alla domanda e su quella eventualmente acquisita dalla
struttura interessata. La commissione puo' procedere ai
necessari sopralluoghi e valutare gli elementi cosi'
acquisiti. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere,
il Ministro della salute trasmette gli atti alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, che deve
esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro
quarantacinque giorni dal ricevimento.
3. Il riconoscimento e' disposto con decreto del
Ministro dalla salute, previa intesa con il Presidente
della Regione interessata. L'eventuale decisione difforme
dai pareri di cui al comma 2 deve essere motivata.».
«Art. 15 (Revisione e revoca). - 1. Le Fondazioni
IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati
inviano ogni due anni al Ministero della salute i dati
aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 13, nonche' la documentazione necessaria ai
fini della conferma, secondo quanto stabilito dal decreto
di cui al comma 1 dell'articolo 14.
2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo'
verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni
per il riconoscimento delle Fondazioni IRCCS, degli
Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel caso di
sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero
informa la regione territorialmente competente ed assegna
all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale
reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il
Ministro della salute e la regione competente possono
immediatamente sostituire i propri designati all'interno
dei consigli di amministrazione, nonche' sospendere
cautelativamente l'erogazione dei finanziamenti nei
confronti degli enti interessati. Alla scadenza di tale
termine, sulla base dell'esito della verifica, il Ministro
della salute, d'intesa con il Presidente della regione
interessata, conferma o revoca il riconoscimento.
3. In caso di revoca del riconoscimento, le Fondazioni
IRCCS e gli Istituti, pubblici e privati, riacquistano la
natura e la forma giuridica rivestite prima della
concessione del riconoscimento, fermo restando l'obbligo di
terminare i progetti di ricerca finanziati con risorse
pubbliche o, in caso di impossibilita', di restituire i
fondi non utilizzati.».
Capo IV
Norme finali
Art. 15