Page 121 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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l'incarico a titolo gratuito.  Entro  trenta  giorni  dalla
                      nomina, la commissione esprime il proprio  parere  motivato
                      sulla sussistenza dei requisiti  di  cui  all'articolo  13,
                      comma 3, sulla completezza  della  documentazione  allegata
                      alla domanda e  su  quella  eventualmente  acquisita  dalla
                      struttura interessata. La  commissione  puo'  procedere  ai
                      necessari  sopralluoghi  e  valutare  gli  elementi   cosi'
                      acquisiti. Entro dieci giorni dal ricevimento  del  parere,
                      il Ministro della salute trasmette gli atti alla Conferenza
                      permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
                      province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che   deve
                      esprimersi   sulla   domanda   di   riconoscimento    entro
                      quarantacinque giorni dal ricevimento.
                          3.  Il  riconoscimento  e'  disposto  con  decreto  del
                      Ministro dalla salute,  previa  intesa  con  il  Presidente
                      della Regione interessata. L'eventuale  decisione  difforme
                      dai pareri di cui al comma 2 deve essere motivata.».
                          «Art. 15 (Revisione  e  revoca).  -  1.  Le  Fondazioni
                      IRCCS,  gli  Istituti  non  trasformati  e  quelli  privati
                      inviano ogni due anni al  Ministero  della  salute  i  dati
                      aggiornati  circa  il  possesso  dei   requisiti   di   cui
                      all'articolo 13, nonche' la  documentazione  necessaria  ai
                      fini della conferma, secondo quanto stabilito  dal  decreto
                      di cui al comma 1 dell'articolo 14.
                          2. Il  Ministero  della  salute,  nell'esercizio  delle
                      funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2,  puo'
                      verificare in ogni momento la sussistenza delle  condizioni
                      per  il  riconoscimento  delle  Fondazioni   IRCCS,   degli
                      Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel  caso  di
                      sopravvenuta  carenza  di  tali  condizioni,  il  Ministero
                      informa la regione territorialmente competente  ed  assegna
                      all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale
                      reintegrare  il  possesso  dei  prescritti  requisiti.   Il
                      Ministro della  salute  e  la  regione  competente  possono
                      immediatamente sostituire i  propri  designati  all'interno
                      dei  consigli  di   amministrazione,   nonche'   sospendere
                      cautelativamente   l'erogazione   dei   finanziamenti   nei
                      confronti degli enti interessati.  Alla  scadenza  di  tale
                      termine, sulla base dell'esito della verifica, il  Ministro
                      della salute, d'intesa  con  il  Presidente  della  regione
                      interessata, conferma o revoca il riconoscimento.
                          3. In caso di revoca del riconoscimento, le  Fondazioni
                      IRCCS e gli Istituti, pubblici e privati,  riacquistano  la
                      natura  e  la  forma  giuridica   rivestite   prima   della
                      concessione del riconoscimento, fermo restando l'obbligo di
                      terminare i progetti  di  ricerca  finanziati  con  risorse
                      pubbliche o, in caso di  impossibilita',  di  restituire  i
                      fondi non utilizzati.».





                                                             Capo IV

                                                      Norme finali





                                           Art. 15
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126