Page 120 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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dalla presente legge:
«Art. 13 (Riconoscimento). - 1. L'istituzione di nuovi
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve
essere coerente e compatibile con la programmazione
sanitaria della Regione interessata; essa e' subordinata al
riconoscimento di cui al comma 3 ed avviene con riferimento
a un'unica specializzazione disciplinare coerente con gli
obiettivi della programmazione scientifica nazionale di cui
all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni e integrazioni ed ai soli
presidi nei quali la stessa attivita' e' svolta. I
policlinici possono essere riconosciuti con riferimento a
non piu' di due discipline, purche' tra loro complementari
e integrate.
2. Le strutture pubbliche che chiedono il
riconoscimento possono costituirsi nella forma delle
Fondazioni di cui all'articolo 2; le strutture private
debbono costituirsi in una delle forme giuridiche
disciplinate dal codice civile.
3. Il riconoscimento del carattere scientifico e'
soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti
requisiti:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o di
diritto privato;
b) titolarita' dell'autorizzazione e
dell'accreditamento sanitari;
c) economicita' ed efficienza dell'organizzazione,
qualita' delle strutture e livello tecnologico delle
attrezzature;
d) caratteri di eccellenza del livello dell'attivita'
di ricovero e cura di alta specialita' direttamente svolta
negli ultimi tre anni, ovvero del contributo
tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attivita' di
ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e
internazionale, al fine di assicurare una piu' alta
qualita' dell'attivita' assistenziale, attestata da
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
e) caratteri di eccellenza della attivita' di ricerca
svolta nell'ultimo triennio relativamente alla specifica
disciplina assegnata;
f) dimostrata capacita' di inserirsi in rete con
Istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di
collaborazioni con altri enti pubblici e privati;
g) dimostrata capacita' di attrarre finanziamenti
pubblici e privati indipendenti;
h) certificazione di qualita' dei servizi secondo
procedure internazionalmente riconosciute.».
«Art. 14 (Procedimento per il riconoscimento). - 1. La
domanda di riconoscimento e' presentata dalla struttura
interessata alla regione competente per territorio,
unitamente alla documentazione comprovante la titolarita'
dei requisiti di cui all'articolo 13, individuata con
decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano. La regione inoltra
la domanda, nella quale devono essere indicate la sede
effettiva di attivita' della struttura e la disciplina per
la quale si richiede il riconoscimento, al Ministero della
salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la
propria programmazione sanitaria.
2. Il Ministro della salute nomina una commissione di
valutazione formata da almeno due esperti nella disciplina
oggetto della richiesta di riconoscimento, che svolgono