Page 120 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 120

dalla presente legge:
                          «Art. 13 (Riconoscimento). - 1. L'istituzione di  nuovi
                      Istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico  deve
                      essere  coerente  e  compatibile  con   la   programmazione
                      sanitaria della Regione interessata; essa e' subordinata al
                      riconoscimento di cui al comma 3 ed avviene con riferimento
                      a un'unica specializzazione disciplinare coerente  con  gli
                      obiettivi della programmazione scientifica nazionale di cui
                      all'articolo 12-bis del  decreto  legislativo  n.  502  del
                      1992, e successive modificazioni e integrazioni ed ai  soli
                      presidi  nei  quali  la  stessa  attivita'  e'  svolta.   I
                      policlinici possono essere riconosciuti con  riferimento  a
                      non piu' di due discipline, purche' tra loro  complementari
                      e integrate.
                          2.   Le   strutture   pubbliche   che    chiedono    il
                      riconoscimento  possono  costituirsi  nella   forma   delle
                      Fondazioni di cui  all'articolo  2;  le  strutture  private
                      debbono  costituirsi  in   una   delle   forme   giuridiche
                      disciplinate dal codice civile.
                          3.  Il  riconoscimento  del  carattere  scientifico  e'
                      soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti
                      requisiti:
                            a) personalita' giuridica di diritto  pubblico  o  di
                      diritto privato;
                            b)      titolarita'       dell'autorizzazione       e
                      dell'accreditamento sanitari;
                            c) economicita'  ed  efficienza  dell'organizzazione,
                      qualita'  delle  strutture  e  livello  tecnologico   delle
                      attrezzature;
                            d) caratteri di eccellenza del livello dell'attivita'
                      di ricovero e cura di alta specialita' direttamente  svolta
                      negli   ultimi   tre   anni,    ovvero    del    contributo
                      tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attivita' di
                      ricerca  biomedica  riconosciuta  a  livello  nazionale   e
                      internazionale,  al  fine  di  assicurare  una  piu'   alta
                      qualita'   dell'attivita'   assistenziale,   attestata   da
                      strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
                            e) caratteri di eccellenza della attivita' di ricerca
                      svolta nell'ultimo triennio  relativamente  alla  specifica
                      disciplina assegnata;
                            f) dimostrata capacita'  di  inserirsi  in  rete  con
                      Istituti di ricerca della stessa area di riferimento  e  di
                      collaborazioni con altri enti pubblici e privati;
                            g) dimostrata  capacita'  di  attrarre  finanziamenti
                      pubblici e privati indipendenti;
                            h) certificazione di  qualita'  dei  servizi  secondo
                      procedure internazionalmente riconosciute.».
                          «Art. 14 (Procedimento per il riconoscimento). - 1.  La
                      domanda di riconoscimento  e'  presentata  dalla  struttura
                      interessata  alla  regione   competente   per   territorio,
                      unitamente alla documentazione comprovante  la  titolarita'
                      dei requisiti  di  cui  all'articolo  13,  individuata  con
                      decreto del Ministro della salute,  sentita  la  Conferenza
                      permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
                      province autonome di Trento e Bolzano. La  regione  inoltra
                      la domanda, nella quale  devono  essere  indicate  la  sede
                      effettiva di attivita' della struttura e la disciplina  per
                      la quale si richiede il riconoscimento, al Ministero  della
                      salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con  la
                      propria programmazione sanitaria.
                          2. Il Ministro della salute nomina una  commissione  di
                      valutazione formata da almeno due esperti nella  disciplina
                      oggetto della richiesta  di  riconoscimento,  che  svolgono
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125