Page 119 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e'
vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno
2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,
alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si
provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale per l'anno di riferimento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 7
luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto
per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia):
«Art. 2. - Alle spese occorrenti pel mantenimento,
l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di
cui all'art. 1, concorreranno:
a) il patrimonio della fondazione;
b) i lasciti, le donazioni e in generale qualunque
altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;
c) gli accrescimenti che subira' il patrimonio della
fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sara'
in fine d'anno capitalizzato;
d) le elargizioni degli ordini dei medici, di altre
Associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e
morale;
e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari
dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini
professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri,
veterinari e farmacisti, nella misura e con modalita' di
versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della
fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei
Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni;
f) il contributo volontario di tutti gli altri
sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme
di cui al precedente comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16
gennaio 2003, n. 3), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Natura e finalita'). - 1. Gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a
rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalita'
giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono
finalita' di ricerca, prevalentemente clinica e
traslazionale, nel campo biomedico e in quello
dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed
effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta
specialita' o svolgono altre attivita' aventi i caratteri
di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d).
2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di
controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni
competono le funzioni legislative e regolamentari connesse
alle attivita' di assistenza e di ricerca svolte dagli
Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito dei
principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in
materia di ricerca biomedica e tutela della salute.».
- Si riporta il testo degli articoli 13, 14 e 15 del
citato decreto legislativo n. 288 del 2003 come modificati