Page 119 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 119

all'attuazione dell'articolo 1, comma 34,  della  legge  23
                      dicembre 1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni,  e'
                      vincolato l'importo pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno
                      2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,
                      alla cui erogazione, a favore  del  medesimo  Istituto,  si
                      provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa  dalla
                      Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
                      regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
                      sulla   ripartizione   delle   disponibilita'   finanziarie
                      complessive  destinate  al   finanziamento   del   Servizio
                      sanitario nazionale per l'anno di riferimento.
                          (Omissis).».
                          - Si riporta il testo dell'articolo  2  della  legge  7
                      luglio 1901, n. 306  (Provvedimenti  pel  Collegio-convitto
                      per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia):
                          «Art. 2. -  Alle  spese  occorrenti  pel  mantenimento,
                      l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane  di
                      cui all'art. 1, concorreranno:
                            a) il patrimonio della fondazione;
                            b) i lasciti, le donazioni e  in  generale  qualunque
                      altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;
                            c) gli accrescimenti che subira' il patrimonio  della
                      fondazione col residuo delle entrate ordinarie,  che  sara'
                      in fine d'anno capitalizzato;
                            d) le elargizioni degli ordini dei medici,  di  altre
                      Associazioni di sanitari e di qualunque  persona  fisica  e
                      morale;
                            e) il contributo obbligatorio  di  tutti  i  sanitari
                      dipendenti  pubblici,   iscritti   ai   rispettivi   ordini
                      professionali italiani dei medici  chirurghi,  odontoiatri,
                      veterinari e farmacisti, nella misura e  con  modalita'  di
                      versamento fissate dal Consiglio di  amministrazione  della
                      fondazione con regolamenti  soggetti  ad  approvazione  dei
                      Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  del
                      decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  successive
                      modificazioni;
                            f)  il  contributo  volontario  di  tutti  gli  altri
                      sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme
                      di cui al precedente comma.».
                          - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
                      legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288  (Riordino   della
                      disciplina degli Istituti di ricovero e  cura  a  carattere
                      scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16
                      gennaio 2003, n. 3), come modificato dalla presente legge:
                          «Art. 1 (Natura e finalita').  -  1.  Gli  Istituti  di
                      ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  sono  enti  a
                      rilevanza nazionale  dotati  di  autonomia  e  personalita'
                      giuridica che, secondo standards di eccellenza,  perseguono
                      finalita'   di   ricerca,   prevalentemente    clinica    e
                      traslazionale,   nel   campo   biomedico   e   in    quello
                      dell'organizzazione e  gestione  dei  servizi  sanitari  ed
                      effettuano  prestazioni  di  ricovero  e   cura   di   alta
                      specialita' o svolgono altre attivita' aventi  i  caratteri
                      di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d).
                          2.  Ferme  restando  le  funzioni  di  vigilanza  e  di
                      controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni
                      competono le funzioni legislative e regolamentari  connesse
                      alle attivita' di assistenza  e  di  ricerca  svolte  dagli
                      Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito  dei
                      principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente  in
                      materia di ricerca biomedica e tutela della salute.».
                          - Si riporta il testo degli articoli 13, 14  e  15  del
                      citato decreto legislativo n. 288 del 2003 come  modificati
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124