Page 112 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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stessi medicinali, presentino una domanda di  registrazione
                      semplificata  o  di  autorizzazione,   conformemente   agli
                      articoli 20, 21 e 22.».
                          - Si riporta il testo dell'articolo  15,  comma  6  del
                      decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (Attuazione della
                      direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del
                      Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente  il  divieto  di
                      utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione   ormonica,
                      tireostatica   e   delle   sostanze   beta-agoniste   nelle
                      produzioni  animali  e  della   direttiva   96/23/CE,   del
                      Consiglio, del 29 aprile 1996,  concernente  le  misure  di
                      controllo su talune  sostanze  e  sui  loro  residui  negli
                      animali vivi e  nei  loro  prodotti,  come  modificata  dal
                      regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
                      del  29  aprile  2004,  nonche'  abrogazione  del   decreto
                      legislativo 4 agosto  1999,  n.  336come  modificato  dalla
                      presente legge:
                          «Art.  15  (Registrazioni  da  effettuare  a  cura  dei
                      veterinari). - (Omissis).
                          6.  Gli  animali  introdotti  negli   stabilimenti   di
                      macellazione, pubblici e privati, a scopo  di  macellazione
                      debbono essere scortati da una dichiarazione  del  titolare
                      dell'allevamento di origine,  che  deve  essere  conservata
                      nello stabilimento  di  macellazione  per  un  periodo  non
                      inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:
                            a) numero, specie e categoria degli animali;
                            b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;
                            c)  che  gli  animali  non  sono  stati  trattati   o
                      alimentati con sostanze di cui e' vietato l'impiego;
                            d) eventuali trattamenti  effettuati  sugli  animali,
                      nei novanta giorni precedenti  l'avvio  alla  macellazione,
                      con le sostanze di cui agli articoli 4  e  5,  nonche'  con
                      alimenti medicamentosi e specialita' medicinali;
                            e) che sono stati osservati  i  previsti  periodi  di
                      sospensione per i trattamenti con i prodotti  di  cui  alla
                      lettera d).».
                          - Si riporta  il  testo  dell'articolo  84  del  citato
                      decreto legislativo 193 del  2006,  come  modificato  dalla
                      presente legge:
                          «Art.  84  (Modalita'  di  tenuta  delle  scorte  negli
                      impianti  di  cura  degli  animali).  -  1.  Le  scorte  di
                      medicinali   veterinari   nelle    strutture    autorizzate
                      all'esercizio  dell'attivita'  professionale   veterinaria,
                      sono  tenute  sotto  la   responsabilita'   del   direttore
                      sanitario della struttura. Gli  stabilimenti  utilizzatori,
                      di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  27  gennaio
                      1992, n. 116, possono detenere medicinali veterinari  nelle
                      tipologie  e  nei  limiti   strettamente   necessari   alla
                      esecuzione delle sperimentazioni autorizzate. La detenzione
                      e l'impiego di detti medicinali veterinari ricade sotto  la
                      diretta responsabilita' del medico veterinario responsabile
                      delle sperimentazioni.
                          2. Per gli interventi professionali urgenti da eseguire
                      fuori dalle strutture veterinarie di  cui  al  comma  1,  i
                      medici   veterinari   possono   utilizzare   i   medicinali
                      veterinari  prelevati  dalla  scorta  presente   in   detta
                      struttura; il direttore  sanitario  della  struttura  tiene
                      l'elenco  aggiornato  dei  medici  veterinari  che  possono
                      utilizzare  la  scorta  dei   medicinali,   esibendolo   su
                      richiesta delle autorita' di controllo.
                          3. Il medico  veterinario,  nell'ambito  della  propria
                      attivita' e qualora l'intervento professionale lo richieda,
                      puo' consegnare  all'allevatore  o  al  proprietario  degli
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