Page 112 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione
semplificata o di autorizzazione, conformemente agli
articoli 20, 21 e 22.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 6 del
decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (Attuazione della
direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del
Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle
produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del
Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di
controllo su talune sostanze e sui loro residui negli
animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal
regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004, nonche' abrogazione del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 336come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei
veterinari). - (Omissis).
6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di
macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione
debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare
dell'allevamento di origine, che deve essere conservata
nello stabilimento di macellazione per un periodo non
inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:
a) numero, specie e categoria degli animali;
b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;
c) che gli animali non sono stati trattati o
alimentati con sostanze di cui e' vietato l'impiego;
d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali,
nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione,
con le sostanze di cui agli articoli 4 e 5, nonche' con
alimenti medicamentosi e specialita' medicinali;
e) che sono stati osservati i previsti periodi di
sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla
lettera d).».
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato
decreto legislativo 193 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 84 (Modalita' di tenuta delle scorte negli
impianti di cura degli animali). - 1. Le scorte di
medicinali veterinari nelle strutture autorizzate
all'esercizio dell'attivita' professionale veterinaria,
sono tenute sotto la responsabilita' del direttore
sanitario della struttura. Gli stabilimenti utilizzatori,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116, possono detenere medicinali veterinari nelle
tipologie e nei limiti strettamente necessari alla
esecuzione delle sperimentazioni autorizzate. La detenzione
e l'impiego di detti medicinali veterinari ricade sotto la
diretta responsabilita' del medico veterinario responsabile
delle sperimentazioni.
2. Per gli interventi professionali urgenti da eseguire
fuori dalle strutture veterinarie di cui al comma 1, i
medici veterinari possono utilizzare i medicinali
veterinari prelevati dalla scorta presente in detta
struttura; il direttore sanitario della struttura tiene
l'elenco aggiornato dei medici veterinari che possono
utilizzare la scorta dei medicinali, esibendolo su
richiesta delle autorita' di controllo.
3. Il medico veterinario, nell'ambito della propria
attivita' e qualora l'intervento professionale lo richieda,
puo' consegnare all'allevatore o al proprietario degli