Page 116 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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comma 8 per il  periodo  1°  gennaio  2003  -  21  giugno  2007  sono
            trattenute dalla Fondazione a titolo di  acconto  dei  contributi  da
            versare. Con delibera  della  Fondazione  ((  sono  stabilite  ))  la
            procedura, le modalita' e le scadenze per  l'eventuale  conguaglio  o
            rimborso. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  sono
            estinti  ogni  azione  o  processo  relativo   alla   determinazione,
            pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di cui  al  primo
            periodo. La Fondazione ONAOSI e' comunque autorizzata a  non  avviare
            le procedure per la riscossione coattiva per crediti  di  importo  ((
            inferiore a 500 euro )).  Per  gli  anni  successivi  al  2007  resta
            confermato,  per  la  determinazione  dei  contributi   dovuti   alla
            Fondazione, quanto disposto dal decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.
            159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
            222.
              (( 9-bis. Al comma 1 dell'articolo 1  del  decreto  legislativo  16
            ottobre 2003, n. 288, le  parole:  «,  unitamente  a  prestazioni  di
            ricovero e cura di alta specialita'» sono sostituite dalle  seguenti:
            «ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta  specialita'  o
            svolgono altre attivita' aventi i  caratteri  di  eccellenza  di  cui
            all'articolo 13, comma 3, lettera d)». ))
              (( 9-ter. Al comma 3 dell'articolo 13 del  decreto  legislativo  16
            ottobre 2003, n. 288, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
              «d) caratteri di eccellenza del livello dell'attivita' di  ricovero
            e cura di alta specialita' direttamente svolta negli ultimi tre anni,
            ovvero del contributo  tecnico-scientifico  fornito,  nell'ambito  di
            un'attivita' di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale  e
            internazionale,  al  fine  di  assicurare  una  piu'  alta   qualita'
            dell'attivita' assistenziale, attestata da  strutture  pubbliche  del
            Servizio sanitario nazionale». ))
              10. I commi 1 e 2  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  16
            ottobre 2003, n. 288, sono sostituiti dai seguenti: «1. La domanda di
            riconoscimento e' presentata dalla struttura interessata alla regione
            competente per territorio, unitamente alla documentazione comprovante
            la titolarita' dei requisiti di cui all'articolo 13, individuata  con
            decreto del Ministro della salute, sentita la  Conferenza  permanente
            per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
            Trento e Bolzano. La regione  inoltra  la  domanda,  nella  quale  ((
            devono essere indicate  ))  la  sede  effettiva  di  attivita'  della
            struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento,
            al   Ministero   della   salute,   evidenziando   la   coerenza   del
            riconoscimento  con  la  propria  programmazione  sanitaria.  2.   Il
            Ministro della salute nomina una commissione di  valutazione  formata
            da almeno due esperti nella disciplina  oggetto  della  richiesta  di
            riconoscimento, che svolgono  l'incarico  a  titolo  gratuito.  Entro
            trenta giorni dalla nomina, la commissione esprime il proprio  parere
            motivato sulla sussistenza dei  requisiti  di  cui  all'articolo  13,
            comma 3, sulla completezza della documentazione allegata alla domanda
            e su quella eventualmente acquisita dalla struttura  interessata.  La
            commissione (( puo' procedere ai necessari  sopralluoghi  e  valutare
            gli elementi cosi' acquisiti )). Entro dieci giorni  dal  ricevimento
            del  parere,  il  Ministro  della  salute  trasmette  gli  atti  alla
            Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
            province autonome di Trento e di Bolzano, che deve  esprimersi  sulla
            domanda   di   riconoscimento   entro   quarantacinque   giorni   dal
            ricevimento.».
              (( 10-bis.Al comma 3 dell'articolo 14 del  decreto  legislativo  16
            ottobre 2003, n. 288, le parole:  «d'intesa»  sono  sostituite  dalle
            seguenti: «previa intesa». ))
              11. I commi 1 e 2  dell'articolo  15  del  decreto  legislativo  16
            ottobre 2003, n. 288, sono cosi' sostituiti: «1. Le Fondazioni IRCCS,
            gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni  due  anni
            al Ministero della salute i dati aggiornati  circa  il  possesso  dei
            requisiti  di  cui  all'articolo  13,   nonche'   la   documentazione
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