Page 116 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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comma 8 per il periodo 1° gennaio 2003 - 21 giugno 2007 sono
trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da
versare. Con delibera della Fondazione (( sono stabilite )) la
procedura, le modalita' e le scadenze per l'eventuale conguaglio o
rimborso. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione,
pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo
periodo. La Fondazione ONAOSI e' comunque autorizzata a non avviare
le procedure per la riscossione coattiva per crediti di importo ((
inferiore a 500 euro )). Per gli anni successivi al 2007 resta
confermato, per la determinazione dei contributi dovuti alla
Fondazione, quanto disposto dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222.
(( 9-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, le parole: «, unitamente a prestazioni di
ricovero e cura di alta specialita'» sono sostituite dalle seguenti:
«ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialita' o
svolgono altre attivita' aventi i caratteri di eccellenza di cui
all'articolo 13, comma 3, lettera d)». ))
(( 9-ter. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) caratteri di eccellenza del livello dell'attivita' di ricovero
e cura di alta specialita' direttamente svolta negli ultimi tre anni,
ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di
un'attivita' di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e
internazionale, al fine di assicurare una piu' alta qualita'
dell'attivita' assistenziale, attestata da strutture pubbliche del
Servizio sanitario nazionale». ))
10. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, sono sostituiti dai seguenti: «1. La domanda di
riconoscimento e' presentata dalla struttura interessata alla regione
competente per territorio, unitamente alla documentazione comprovante
la titolarita' dei requisiti di cui all'articolo 13, individuata con
decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano. La regione inoltra la domanda, nella quale ((
devono essere indicate )) la sede effettiva di attivita' della
struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento,
al Ministero della salute, evidenziando la coerenza del
riconoscimento con la propria programmazione sanitaria. 2. Il
Ministro della salute nomina una commissione di valutazione formata
da almeno due esperti nella disciplina oggetto della richiesta di
riconoscimento, che svolgono l'incarico a titolo gratuito. Entro
trenta giorni dalla nomina, la commissione esprime il proprio parere
motivato sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13,
comma 3, sulla completezza della documentazione allegata alla domanda
e su quella eventualmente acquisita dalla struttura interessata. La
commissione (( puo' procedere ai necessari sopralluoghi e valutare
gli elementi cosi' acquisiti )). Entro dieci giorni dal ricevimento
del parere, il Ministro della salute trasmette gli atti alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, che deve esprimersi sulla
domanda di riconoscimento entro quarantacinque giorni dal
ricevimento.».
(( 10-bis.Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle
seguenti: «previa intesa». ))
11. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, sono cosi' sostituiti: «1. Le Fondazioni IRCCS,
gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni due anni
al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 13, nonche' la documentazione