Page 111 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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farmaceutica e l'omogeneita' dei lotti di produzione:
                            a) denominazione  scientifica  del  materiale  o  dei
                      materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o  ceppi
                      omeopatici  o  altra   denominazione   figurante   in   una
                      farmacopea,  con  l'indicazione  delle   diverse   vie   di
                      somministrazione, forme farmaceutiche e gradi di diluizione
                      da registrare;
                            b) denominazione propria della tradizione omeopatica;
                            c) dossier che  descrive  le  modalita'  con  cui  si
                      ottiene e si controlla ciascun materiale  di  partenza  per
                      preparazioni omeopatiche o ceppo omeopatico e  ne  dimostra
                      l'uso omeopatico mediante un'adeguata bibliografia;
                            d) documentazione concernente i metodi di  produzione
                      e  di  controllo  per  ogni  forma   farmaceutica   e   una
                      descrizione dei metodi di diluizione e dinamizzazione;
                            e)  autorizzazione  alla  produzione  dei  medicinali
                      oggetto della domanda;
                            f)  copia  di  ogni  registrazione  o  autorizzazione
                      eventualmente ottenuta per lo stesso  medicinale  in  altri
                      Stati membri della Comunita' europea;
                            g)  un  modello  dell'imballaggio   esterno   e   del
                      confezionamento primario dei medicinali da registrare;
                            h) dati concernenti la stabilita' del medicinale.».
                          - Si riporta il testo dell'articolo 158, comma 12,  del
                      citato decreto legislativo n. 219 del 2006, come modificato
                      dalla presente legge:
                          «Art. 158 (Abrogazioni;  effetti  delle  autorizzazioni
                      adottate sulla base delle disposizioni  abrogate;  conferma
                      di disposizioni specifiche). - (Omissis).
                          12. Le tariffe vigenti alla data di entrata  in  vigore
                      della legge di conversione del decreto-legge  13  settembre
                      2012, n.158, sono aggiornate con decreto del Ministro della
                      salute, da adottare entro  il  30  novembre  2012,  con  un
                      incremento  del  10  per  cento   dei   relativi   importi,
                      applicabile dal 1º gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono
                      individuate, in misura che tiene conto delle affinita'  tra
                      le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni  non
                      ancora tariffate ed e' stabilito, nella misura del  20  per
                      cento  dell'importo  dovuto  per  ciascuna   autorizzazione
                      all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto  per
                      ciascuna registrazione di un medicinale  omeopatico  e  per
                      ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale
                      basata sull'impiego tradizionale.  A  decorrere  dal  2014,
                      entro il mese di marzo  di  ogni  anno,  le  tariffe  e  il
                      diritto annuale sono aggiornati, con le  stesse  modalita',
                      sulla base delle variazioni annuali dell'indice  ISTAT  del
                      costo della vita riferite al mese di dicembre. Il  Ministro
                      della  salute,  su  proposta   dell'AIFA,   identifica   le
                      variazioni di AIC tra loro  collegate  da  un  rapporto  di
                      consequenzialita' o correlazione, alle quali non si applica
                      la  tariffa  in  quanto  non  comportano  una   prestazione
                      aggiuntiva da parte dell'AIFA.».
                          - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
                      legislativo  6  aprile  2006,  n.  193  (Attuazione   della
                      direttiva  2004/28/CE  recante   codice   comunitario   dei
                      medicinali  veterinari),  come  modificato  dalla  presente
                      legge:
                          «Art.  24  (Disposizione  transitoria  sui   medicinali
                      omeopatici). - 1. I  medicinali  veterinari  omeopatici  in
                      commercio conformemente alla normativa  previgente  possono
                      continuare ad essere commercializzati fino al  31  dicembre
                      2014, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata
                      in vigore del presente  decreto,  i  richiedenti,  per  gli
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