Page 109 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, sono aggiornate con decreto
del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con
un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile dal
1º gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura
che tiene conto delle affinita' tra le prestazioni rese, le tariffe
relative a prestazioni non ancora tariffate ed e' stabilito, nella
misura del 20 per cento dell'importo dovuto per ciascuna
autorizzazione all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto
per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna
registrazione di un medicinale di origine vegetale basata
sull'impiego tradizionale. A decorrere dal 2014, entro il mese di
marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono aggiornati,
con le stesse modalita', sulla base delle variazioni annuali
dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre».
))
3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
4. All'articolo 15, comma 6, lettera d) del decreto legislativo 16
marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «nel caso
in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve
essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della
prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento di
macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti
trattamenti;» sono soppresse.
(( 4-bis. Il comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6
aprile 2006, n.193, e' sostituito dal seguente:
«3. Il medico veterinario, nell'ambito della propria attivita' e
qualora l'intervento professionale lo richieda, puo' consegnare
all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di
medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali
destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui gia'
utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto
soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal
medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni
prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi
restando gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158, e successive modificazioni.
Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del
presente articolo e dall'articolo 82, registra lo scarico delle
confezioni da lui non utilizzate.». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 219 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20 (Disposizioni sui medicinali omeopatici
presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995;
estensione della disciplina ai medicinali
antroposofici). - 1. Per i medicinali omeopatici presenti
sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta
fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tali prodotti sono
soggetti alla procedura semplificata di registrazione
prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le
caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell'articolo 16. In alternativa alla documentazione
richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente
decreto, per i medicinali omeopatici di cui al presente
comma, le aziende titolari possono presentare una
dichiarazione autocertificativa sottoscritta dal legale