Page 109 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, sono aggiornate  con  decreto
            del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con
            un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile  dal
            1º gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono  individuate,  in  misura
            che tiene conto delle affinita' tra le prestazioni rese,  le  tariffe
            relative a prestazioni non ancora tariffate ed  e'  stabilito,  nella
            misura  del  20  per   cento   dell'importo   dovuto   per   ciascuna
            autorizzazione all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto
            per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna
            registrazione  di  un   medicinale   di   origine   vegetale   basata
            sull'impiego tradizionale. A decorrere dal 2014,  entro  il  mese  di
            marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono  aggiornati,
            con  le  stesse  modalita',  sulla  base  delle  variazioni   annuali
            dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre».
            ))
              3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e
            successive  modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre   2011»   sono
            sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
              4. All'articolo 15, comma 6, lettera d) del decreto legislativo  16
            marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «nel  caso
            in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione  deve
            essere controfirmata,  sul  retro  della  stessa,  al  momento  della
            prescrizione  o  dell'invio  degli  animali  allo   stabilimento   di
            macellazione, dal medico veterinario che  ha  prescritto  i  predetti
            trattamenti;» sono soppresse.
              (( 4-bis. Il comma 3 dell'articolo 84  del  decreto  legislativo  6
            aprile 2006, n.193, e' sostituito dal seguente:
              «3. Il medico veterinario, nell'ambito della  propria  attivita'  e
            qualora  l'intervento  professionale  lo  richieda,  puo'  consegnare
            all'allevatore o al  proprietario  degli  animali  le  confezioni  di
            medicinali veterinari della propria scorta e,  nel  caso  di  animali
            destinati alla produzione  di  alimenti,  solo  quelle  da  lui  gia'
            utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia  in  attesa  che  detto
            soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta  redatta  dal
            medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni
            prescritte  per  il  proseguimento  della  terapia  medesima,   fermi
            restando gli obblighi di registrazione di  cui  all'articolo  15  del
            decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158, e successive modificazioni.
            Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma  4  del
            presente articolo e  dall'articolo  82,  registra  lo  scarico  delle
            confezioni da lui non utilizzate.». ))


                                Riferimenti normativi

                          - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
                      decreto legislativo n. 219 del 2006, come modificato  dalla
                      presente legge:
                          «Art.  20  (Disposizioni  sui   medicinali   omeopatici
                      presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno  1995;
                      estensione     della     disciplina      ai      medicinali
                      antroposofici). - 1. Per i medicinali  omeopatici  presenti
                      sul mercato italiano alla data del  6  giugno  1995,  resta
                      fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data  di
                      entrata in vigore del presente decreto. Tali prodotti  sono
                      soggetti  alla  procedura  semplificata  di   registrazione
                      prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le
                      caratteristiche di cui alle lettere a) e  c)  del  comma  1
                      dell'articolo  16.  In  alternativa   alla   documentazione
                      richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato  1  al  presente
                      decreto, per i medicinali omeopatici  di  cui  al  presente
                      comma,  le  aziende   titolari   possono   presentare   una
                      dichiarazione  autocertificativa  sottoscritta  dal  legale
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