Page 107 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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prevedere  la  dichiarazione  dell'eventuale  conflitto  di
                      interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
                      eventi formativi.
                          26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione  con  le
                      strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e  con
                      le strutture  private  accreditate  e'  incompatibile,  con
                      attivita' professionali presso le organizzazioni private di
                      cui all'articolo 20, comma 3, del  decreto  legislativo  24
                      giugno 2003, n. 211.
                          27. All'articolo 11, comma 1, del  decreto  legislativo
                      24  giugno  2003,  n.  211,  sono  apportate  le   seguenti
                      modifiche:
                            a) nel  primo  capoverso  le  parole:  «all'autorita'
                      competente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «all'Agenzia
                      italiana   del   farmaco,   alla   Regione    sede    della
                      sperimentazione»;
                            b).
                          28.  Con  accordo  sancito  in   sede   di   Conferenza
                      permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
                      Province autonome, sono definiti  gli  ambiti  nazionale  e
                      regionali dell'accordo collettivo  per  la  disciplina  dei
                      rapporti con le farmacie, in coerenza con  quanto  previsto
                      dal presente articolo.
                          29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla
                      data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
                      presente decreto, il conferimento delle sedi  farmaceutiche
                      vacanti  o  di  nuova   istituzione   ha   luogo   mediante
                      l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti
                      risultati  idonei,  risultante   da   un   concorso   unico
                      regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato  dalla
                      Regione ogni quattro anni.
                          30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
                      dell'Agenzia,  di  cui  al  comma  4,  sono   abrogate   le
                      disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  9-ter,  del
                      decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
                      modificazioni, dalla  legge  15  giugno  2002,  n.  112.  A
                      decorrere  dalla  medesima  data  sono  abrogate  le  norme
                      previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge  8
                      luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
                      legge 8 agosto 2002, n. 178.
                          31. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
                      decreto,  all'articolo  7  comma  1  del  decreto-legge  18
                      settembre 2001,  n.  347,  convertito,  con  modificazioni,
                      dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,  sono  soppresse  le
                      parole: «tale disposizione non  si  applica  ai  medicinali
                      coperti da brevetto sul principio attivo».
                          32.  Dal  1°  gennaio  2005,  lo  sconto   dovuto   dai
                      farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma  40,  della
                      legge  23  dicembre   1996,   n.   662,   come   modificato
                      dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
                      289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN,
                      fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci,
                      siano essi specialita' o generici, che  abbiano  un  prezzo
                      corrispondente a quello di  rimborso  cosi'  come  definito
                      dall'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  18  settembre
                      2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
                      novembre 2001, n. 405.
                          33.  Dal  1°  gennaio  2004  i  prezzi   dei   prodotti
                      rimborsati   dal   Servizio   Sanitario   Nazionale    sono
                      determinati   mediante   contrattazione   tra   Agenzia   e
                      Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati  nella
                      Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella  Gazzetta
                      Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
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