Page 110 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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rappresentante dell'azienda medesima, recante: a)  elementi
                      comprovanti la sicurezza del prodotto, avendo riguardo alla
                      sua   composizione,   forma   farmaceutica   e    via    di
                      somministrazione; b) i dati di  vendita  al  consumo  degli
                      ultimi  cinque  anni;  c)  le  eventuali  segnalazioni   di
                      farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al
                      titolo IX del presente decreto. La disposizione  del  terzo
                      periodo non si applica ai medicinali omeopatici di  origine
                      biologica o preparati per uso parenterale o  preparati  con
                      concentrazione ponderale di ceppo omeopatico, per  i  quali
                      resta confermato l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni
                      del modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto.
                          2. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma
                      semplificata, per i medicinali omeopatici non  in  possesso
                      di tutti i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo  16
                      si applicano le disposizioni previste  dal  titolo  IX  del
                      presente decreto.
                          3.  I  medicinali  antroposofici   descritti   in   una
                      farmacopea  ufficiale  e  preparati   secondo   un   metodo
                      omeopatico sono assimilabili,  agli  effetti  del  presente
                      decreto, ai medicinali omeopatici.».
                          - Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del citato
                      decreto legislativo n. 219 del 2006:
                          «Art. 16 (Procedura semplificata di  registrazione).  -
                      1.  Un  medicinale  omeopatico   e'   soggetto,   ai   fini
                      dell'immissione in commercio, ad una procedura semplificata
                      di registrazione, soltanto se il medicinale:
                            a) e' destinato ad essere somministrato per via orale
                      od esterna;
                            b)  non  reca  specifiche  indicazioni   terapeutiche
                      sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo  che
                      si riferiscono al prodotto;
                            c) ha un grado di diluizione tale  da  garantirne  la
                      sicurezza; in ogni caso il medicinale  non  puo'  contenere
                      piu' di una parte per diecimila di tintura madre, ne'  piu'
                      di 1/100 della piu' piccola dose  eventualmente  utilizzata
                      nell'allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un
                      medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare  una
                      ricetta medica.
                          2. Con decreto del Ministro della salute sono  adottati
                      eventuali nuovi  parametri  concernenti  la  sicurezza  del
                      medicinale omeopatico in sostituzione o a  integrazione  di
                      quelli previsti dalla lettera c) del comma 1, conformemente
                      a quanto stabilito dalla Comunita' europea.
                          3. Al momento della registrazione, l'AIFA stabilisce il
                      regime di fornitura del medicinale.
                          4. Le disposizione degli articoli 8, comma 3, 29, comma
                      1, da 33 a 40, 52, comma 8, lettere a), b) e c), e  141  si
                      applicano, per analogia,  alla  procedura  semplificata  di
                      registrazione dei medicinali omeopatici, ad eccezione delle
                      prove di efficacia terapeutica.».
                          «Art. 17  (Contenuto  della  domanda  di  registrazione
                      semplificata).   -   1.   La   domanda   di   registrazione
                      semplificata  puo'  riguardare  una  serie  di   medicinali
                      ottenuti   dagli   stessi   materiali   di   partenza   per
                      preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici.
                          2.  In  ogni   caso   la   domanda   di   registrazione
                      semplificata, da presentare conformemente ad uno  specifico
                      modello stabilito dall'AIFA entro tre mesi  dalla  data  di
                      entrata in vigore del presente decreto e  pubblicato  nella
                      Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   deve
                      contenere ed essere corredata dei seguenti dati e documenti
                      diretti,  in  particolare,   a   dimostrare   la   qualita'
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