Page 114 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia
                      nella   quale   venga   precisato   che   si   tratta    di
                      approvvigionamento  di  scorte.  Una  copia  della   stessa
                      ricetta deve essere inviata al servizio  veterinario  della
                      azienda sanitaria a cura del responsabile alla vendita.
                          8. Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  possono
                      essere definite le categorie di  medicinali  ad  uso  umano
                      escluse dal campo di applicazione dei commi 5 e  6,  ovvero
                      quelle il cui utilizzo deve  avvenire  secondo  particolari
                      modalita'.».





                                                             Capo IV

                                                      Norme finali





                                           Art. 14


                          Razionalizzazione di taluni enti sanitari

              1. La societa' consortile «Consorzio anagrafi animali»  di  cui  ai
            commi 4-bis e 4-ter dell'articolo  4  del  decreto-legge  10  gennaio
            2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
            n. 81, e' soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di
            entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
            funzioni gia' svolte dalla societa'  consortile  «Consorzio  Anagrafi
            animali» sono trasferite, con decreto del  Ministro  delle  politiche
            agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  della
            salute e dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  trenta
            giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
            presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
            forestali  e  al  Ministero  della  salute  secondo   le   rispettive
            competenze. Alle predette  funzioni  i  citati  Ministeri  provvedono
            nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
            disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
            oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti  di  bilancio
            previsti, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ai
            sensi dell'articolo 4, comma  4-ter,  del  decreto-legge  10  gennaio
            2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
            n. 81, riaffluiscono al bilancio dell'Agenzia per  le  erogazioni  in
            agricoltura (AGEA), anche  mediante  ((  versamento  all'entrata  del
            bilancio dello Stato )) e successiva riassegnazione alla spesa.
              2. Al  fine  di  limitare  gli  oneri  per  il  Servizio  sanitario
            nazionale  per  l'erogazione  delle  prestazioni  in   favore   delle
            popolazioni immigrate, l'Istituto nazionale per la  promozione  della
            salute delle popolazioni migranti  ed  il  contrasto  delle  malattie
            della  poverta'  (INMP)   gia'   costituito   quale   sperimentazione
            gestionale, e' ente con personalita' giuridica di  diritto  pubblico,
            dotato  di  autonomia  organizzativa,  amministrativa  e   contabile,
            vigilato dal Ministero della salute, con  il  compito  di  promuovere
            attivita' di assistenza, ricerca e formazione  per  la  salute  delle
            popolazioni migranti e di contrastare le malattie della poverta'.
              3. L'Istituto di cui al comma 2 e' altresi' centro  di  riferimento
            della rete nazionale per le problematiche di assistenza in  campo  ((
            socio-sanitario )) legate alle popolazioni migranti e alla  poverta',
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