Page 114 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia
nella quale venga precisato che si tratta di
approvvigionamento di scorte. Una copia della stessa
ricetta deve essere inviata al servizio veterinario della
azienda sanitaria a cura del responsabile alla vendita.
8. Con decreto del Ministro della salute, possono
essere definite le categorie di medicinali ad uso umano
escluse dal campo di applicazione dei commi 5 e 6, ovvero
quelle il cui utilizzo deve avvenire secondo particolari
modalita'.».
Capo IV
Norme finali
Art. 14
Razionalizzazione di taluni enti sanitari
1. La societa' consortile «Consorzio anagrafi animali» di cui ai
commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e' soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
funzioni gia' svolte dalla societa' consortile «Consorzio Anagrafi
animali» sono trasferite, con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della
salute e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e al Ministero della salute secondo le rispettive
competenze. Alle predette funzioni i citati Ministeri provvedono
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti di bilancio
previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, riaffluiscono al bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), anche mediante (( versamento all'entrata del
bilancio dello Stato )) e successiva riassegnazione alla spesa.
2. Al fine di limitare gli oneri per il Servizio sanitario
nazionale per l'erogazione delle prestazioni in favore delle
popolazioni immigrate, l'Istituto nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie
della poverta' (INMP) gia' costituito quale sperimentazione
gestionale, e' ente con personalita' giuridica di diritto pubblico,
dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile,
vigilato dal Ministero della salute, con il compito di promuovere
attivita' di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle
popolazioni migranti e di contrastare le malattie della poverta'.
3. L'Istituto di cui al comma 2 e' altresi' centro di riferimento
della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo ((
socio-sanitario )) legate alle popolazioni migranti e alla poverta',