Page 115 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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nonche' Centro nazionale per la mediazione  transculturale  in  campo
            sanitario.
              4.  Sono  organi  dell'Istituto  il  Consiglio  di  indirizzo,   il
            Direttore e il Collegio  sindacale.  Il  Consiglio  di  indirizzo  e'
            composto da cinque membri, di cui due  nominati  dal  Ministro  della
            salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano  alla  rete
            di cui al comma 3 ed ha compiti di indirizzo strategico. Il Direttore
            e'  nominato  dal  Ministro  della  salute,  rappresenta   legalmente
            l'Istituto ed esercita  tutti  i  poteri  di  gestione.  Il  Collegio
            sindacale e' costituito da tre  membri,  due  nominati  dal  Ministro
            della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle  regioni  e
            delle province autonome, nonche' uno  dal  Ministro  dell'economia  e
            delle finanze, con compiti di  controllo  interno.  Con  decreto  del
            Ministro della salute, adottato di concerto con il  Ministro  per  la
            pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
            dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
            rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
            di  Bolzano,   ((   sono   disciplinati   ))   il   funzionamento   e
            l'organizzazione dell'Istituto.
              5. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
            98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
            111,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per   il
            finanziamento delle attivita' si provvede annualmente nell'ambito  di
            un  apposito  progetto  interregionale,  approvato  dalla  Conferenza
            permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
            autonome di Trento e di  Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  della
            salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
            per la cui realizzazione, sulle  risorse  finalizzate  all'attuazione
            dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e
            successive modificazioni, e' vincolato l'importo pari a 5 milioni  di
            euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
            2013 ((, alla cui erogazione, a  favore  del  medesimo  Istituto,  si
            provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza
            permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
            autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   sulla   ripartizione   delle
            disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
            Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento )).
              6. Per il finanziamento dell'Istituto nazionale per  la  promozione
            della  salute  delle  popolazioni  migranti  ed  il  contrasto  delle
            malattie della poverta' (INMP),  di  cui  al  comma  2,  si  provvede
            nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 5, di euro  5  milioni
            nell'anno 2012 e di euro  10  milioni  a  decorrere  dall'anno  2013,
            nonche' mediante i rimborsi delle prestazioni erogate  a  carico  del
            Servizio sanitario nazionale e la partecipazione a progetti anche  di
            ricerca nazionali ed internazionali.
              7. Alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  4
            sono abrogati i commi 7 e 8  dell'articolo  17  del  decreto-legge  6
            luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
            luglio 2011, n. 111.
              8. Per il periodo 1° gennaio 2003-21  giugno  2007  la  misura  del
            contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari
            dipendenti pubblici,  iscritti  ai  rispettivi  ordini  professionali
            italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi  e  odontoiatri  e  dei
            veterinari, e' determinata forfettariamente per ogni contribuente  in
            12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per l'anno 2004,  in
            10 euro mensili per gli anni 2005 e  2006,  nonche'  in  11  ((  euro
            mensili )) per il 2007. Per il periodo 1° gennaio 2003 -  1°  gennaio
            2007 la misura del contributo a carico dei sanitari individuati quali
            nuovi obbligati dalla lettera e), primo comma dell'articolo 2,  della
            legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, e' anch'essa
            forfettariamente  determinata  negli  identici  importi  di  cui   al
            presente comma.
              9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di  cui  al
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