Page 115 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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nonche' Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo
sanitario.
4. Sono organi dell'Istituto il Consiglio di indirizzo, il
Direttore e il Collegio sindacale. Il Consiglio di indirizzo e'
composto da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della
salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano alla rete
di cui al comma 3 ed ha compiti di indirizzo strategico. Il Direttore
e' nominato dal Ministro della salute, rappresenta legalmente
l'Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione. Il Collegio
sindacale e' costituito da tre membri, due nominati dal Ministro
della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, nonche' uno dal Ministro dell'economia e
delle finanze, con compiti di controllo interno. Con decreto del
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, (( sono disciplinati )) il funzionamento e
l'organizzazione dell'Istituto.
5. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per il
finanziamento delle attivita' si provvede annualmente nell'ambito di
un apposito progetto interregionale, approvato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all'attuazione
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, e' vincolato l'importo pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2013 ((, alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si
provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento )).
6. Per il finanziamento dell'Istituto nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle
malattie della poverta' (INMP), di cui al comma 2, si provvede
nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 5, di euro 5 milioni
nell'anno 2012 e di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013,
nonche' mediante i rimborsi delle prestazioni erogate a carico del
Servizio sanitario nazionale e la partecipazione a progetti anche di
ricerca nazionali ed internazionali.
7. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4
sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 17 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
8. Per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del
contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari
dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali
italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei
veterinari, e' determinata forfettariamente per ogni contribuente in
12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per l'anno 2004, in
10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, nonche' in 11 (( euro
mensili )) per il 2007. Per il periodo 1° gennaio 2003 - 1° gennaio
2007 la misura del contributo a carico dei sanitari individuati quali
nuovi obbligati dalla lettera e), primo comma dell'articolo 2, della
legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, e' anch'essa
forfettariamente determinata negli identici importi di cui al
presente comma.
9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al