Page 113 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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animali le confezioni di medicinali veterinari della
propria scorta e, nel caso di animali destinati alla
produzione di alimenti, solo quelle da lui gia' utilizzate,
allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto
soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta
redatta dal medico veterinario secondo le tipologie
previste, le altre confezioni prescritte per il
proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli
obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158, e successive
modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto
stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo
82, registra lo scarico delle confezioni da lui non
utilizzate.
4. Gli adempimenti relativi al carico dei medicinali
costituenti scorta ai sensi dei commi 1 e 6 vengono assolti
conservando la documentazione di acquisto per tre anni; lo
scarico degli stessi e' richiesto solo nel caso di
medicinali somministrati ad animali destinati alla
produzione di alimenti, e vengono assolti annotando il
trattamento effettuato sul registro di scarico, fermo
restando l'obbligo di registrazione del trattamento e di
conservazione di cui all'articolo 79.
5. Le strutture veterinarie di cui al comma 1,
limitatamente all'impiego su animali non destinati alla
produzione di alimenti per l'uomo ed esclusivamente per i
casi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), n. 1),
possono detenere scorte di medicinali ad uso umano,
assolvendo agli adempimenti di registrazione di cui al
comma 4. Tali medicinali possono essere somministrati agli
animali unicamente dal medico veterinario della struttura
veterinaria che li ha in cura e non possono essere in alcun
modo ceduti ai proprietari degli animali stessi.
6. Alle strutture veterinarie di cui al comma 1 per
l'esclusivo impiego nell'attivita' clinica nelle strutture
medesime, possono essere ceduti, ricorrendo le condizioni
previste dall'articolo 10, medicinali ad uso umano cedibili
solo ad ospedali e case di cura, purche' non esistano anche
in confezioni cedibili al pubblico, e i medicinali
prescrivibili solo da uno specialista ai sensi della
normativa in materia di medicinali per uso umano. Tali
medicinali possono essere impiegati, nei casi consentiti
dall'articolo 10, nell'attivita' clinica all'interno della
struttura medesima solo sotto il controllo del direttore
sanitario che ne annota il carico e lo scarico nel registro
di cui al comma 4, secondo le modalita' ivi previste. Nel
caso di sostanze ad azione stupefacente o psicotropa
appartenenti alle tabelle I e II dell'articolo 14 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modifiche, l'approvvigionamento
avviene mediante ricetta speciale e nel rispetto delle
registrazioni previste dall'articolo 42 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni. Sono esclusi dalla disciplina di
cui al presente comma gli antibatterici.
7. L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5
e 6, viene effettuato attraverso i canali autorizzati di
distribuzione del farmaco umano e, limitatamente a quelli
prescrivibili solo da uno specialista, solo attraverso le
farmacie aperte al pubblico, dietro presentazione di