Page 113 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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animali  le  confezioni  di  medicinali  veterinari   della
                      propria scorta  e,  nel  caso  di  animali  destinati  alla
                      produzione di alimenti, solo quelle da lui gia' utilizzate,
                      allo scopo di iniziare  la  terapia  in  attesa  che  detto
                      soggetto si procuri,  dietro  presentazione  della  ricetta
                      redatta  dal  medico  veterinario  secondo   le   tipologie
                      previste,   le   altre   confezioni   prescritte   per   il
                      proseguimento della terapia medesima,  fermi  restando  gli
                      obblighi  di  registrazione  di  cui  all'articolo  15  del
                      decreto legislativo 16  marzo  2006,  n.158,  e  successive
                      modificazioni. Il medico veterinario, in  deroga  a  quanto
                      stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo
                      82,  registra  lo  scarico  delle  confezioni  da  lui  non
                      utilizzate.
                          4. Gli adempimenti relativi al  carico  dei  medicinali
                      costituenti scorta ai sensi dei commi 1 e 6 vengono assolti
                      conservando la documentazione di acquisto per tre anni;  lo
                      scarico  degli  stessi  e'  richiesto  solo  nel  caso   di
                      medicinali  somministrati   ad   animali   destinati   alla
                      produzione di alimenti,  e  vengono  assolti  annotando  il
                      trattamento  effettuato  sul  registro  di  scarico,  fermo
                      restando l'obbligo di registrazione del  trattamento  e  di
                      conservazione di cui all'articolo 79.
                          5.  Le  strutture  veterinarie  di  cui  al  comma   1,
                      limitatamente all'impiego su  animali  non  destinati  alla
                      produzione di alimenti per l'uomo ed esclusivamente  per  i
                      casi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), n. 1),
                      possono  detenere  scorte  di  medicinali  ad  uso   umano,
                      assolvendo agli adempimenti  di  registrazione  di  cui  al
                      comma 4. Tali medicinali possono essere somministrati  agli
                      animali unicamente dal medico veterinario  della  struttura
                      veterinaria che li ha in cura e non possono essere in alcun
                      modo ceduti ai proprietari degli animali stessi.
                          6. Alle strutture veterinarie di cui  al  comma  1  per
                      l'esclusivo impiego nell'attivita' clinica nelle  strutture
                      medesime, possono essere ceduti, ricorrendo  le  condizioni
                      previste dall'articolo 10, medicinali ad uso umano cedibili
                      solo ad ospedali e case di cura, purche' non esistano anche
                      in  confezioni  cedibili  al  pubblico,  e   i   medicinali
                      prescrivibili  solo  da  uno  specialista  ai  sensi  della
                      normativa in materia di  medicinali  per  uso  umano.  Tali
                      medicinali possono essere impiegati,  nei  casi  consentiti
                      dall'articolo 10, nell'attivita' clinica all'interno  della
                      struttura medesima solo sotto il  controllo  del  direttore
                      sanitario che ne annota il carico e lo scarico nel registro
                      di cui al comma 4, secondo le modalita' ivi  previste.  Nel
                      caso  di  sostanze  ad  azione  stupefacente  o  psicotropa
                      appartenenti alle tabelle I e II dell'articolo 14 del testo
                      unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
                      stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
                      riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
                      cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
                      1990, n. 309, e successive modifiche,  l'approvvigionamento
                      avviene mediante ricetta  speciale  e  nel  rispetto  delle
                      registrazioni previste dall'articolo 42 del citato  decreto
                      del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  e
                      successive modificazioni. Sono esclusi dalla disciplina  di
                      cui al presente comma gli antibatterici.
                          7. L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5
                      e 6, viene effettuato attraverso i  canali  autorizzati  di
                      distribuzione del farmaco umano e, limitatamente  a  quelli
                      prescrivibili solo da uno specialista, solo  attraverso  le
                      farmacie  aperte  al  pubblico,  dietro  presentazione   di
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