Page 108 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le
                      funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati  dal
                      Ministero della salute  e  i  relativi  provvedimenti  sono
                      assunti con decreto del Ministro della salute.
                          35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
                      cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco  continua
                      ad operare nella sua attuale  composizione  e  con  le  sue
                      attuali funzioni.».





                                                             Capo III

                                         Disposizioni in materia di farmaci





                                           Art. 13


            Disposizioni in materia di medicinali omeopatici, anche veterinari  e
                               di sostanze ad azione ormonica

              1. L'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e
            successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
              «Art. 20  (Disposizioni  sui  medicinali  omeopatici  presenti  sul
            mercato italiano alla  data  del  6  giugno  1995;  estensione  della
            disciplina  ai  medicinali  antroposofici)  -  1.  Per  i  medicinali
            omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995,
            resta fermo quanto previsto dalla  normativa  vigente  alla  data  di
            entrata in vigore del presente decreto. Tali prodotti  sono  soggetti
            alla procedura semplificata di registrazione prevista  agli  articoli
            16 e 17, anche quando non abbiano  le  caratteristiche  di  cui  alle
            lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo  16.  In  alternativa  alla
            documentazione richiesta dal  modulo  4  di  cui  all'allegato  1  al
            presente decreto, per i medicinali  omeopatici  di  cui  al  presente
            comma, le  aziende  titolari  possono  presentare  una  dichiarazione
            autocertificativa sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda
            medesima, recante: a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto,
            avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica  e  via  di
            somministrazione; b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque
            anni; c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai  sensi
            delle disposizioni di cui al titolo IX del presente  decreto.  ((  La
            disposizione del terzo  periodo  ))  non  si  applica  ai  medicinali
            omeopatici di origine biologica o preparati  per  uso  parenterale  o
            preparati con concentrazione ponderale di  ceppo  omeopatico,  per  i
            quali resta confermato l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del
            modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto.
              2.  Anche  a   seguito   dell'avvenuta   registrazione   in   forma
            semplificata, per i medicinali omeopatici non in possesso di tutti  i
            requisiti previsti dal comma  1  dell'articolo  16  si  applicano  le
            disposizioni previste dal titolo IX del presente decreto.
              3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale
            e preparati secondo un  metodo  omeopatico  sono  assimilabili,  agli
            effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.».
              (( 2. I primi tre  periodi  del  comma  12  dell'articolo  158  del
            decreto   legislativo   24   aprile   2006,   n.219,   e   successive
            modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «Le tariffe vigenti alla
            data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di   conversione   del
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