Page 108 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le
funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal
Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono
assunti con decreto del Ministro della salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua
ad operare nella sua attuale composizione e con le sue
attuali funzioni.».
Capo III
Disposizioni in materia di farmaci
Art. 13
Disposizioni in materia di medicinali omeopatici, anche veterinari e
di sostanze ad azione ormonica
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul
mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della
disciplina ai medicinali antroposofici) - 1. Per i medicinali
omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995,
resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tali prodotti sono soggetti
alla procedura semplificata di registrazione prevista agli articoli
16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle
lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16. In alternativa alla
documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 al
presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui al presente
comma, le aziende titolari possono presentare una dichiarazione
autocertificativa sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda
medesima, recante: a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto,
avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica e via di
somministrazione; b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque
anni; c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IX del presente decreto. (( La
disposizione del terzo periodo )) non si applica ai medicinali
omeopatici di origine biologica o preparati per uso parenterale o
preparati con concentrazione ponderale di ceppo omeopatico, per i
quali resta confermato l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del
modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma
semplificata, per i medicinali omeopatici non in possesso di tutti i
requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 16 si applicano le
disposizioni previste dal titolo IX del presente decreto.
3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale
e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli
effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.».
(( 2. I primi tre periodi del comma 12 dell'articolo 158 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «Le tariffe vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del