Page 117 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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necessaria ai fini della conferma, (( secondo quanto stabilito )) dal
            decreto di cui al comma 1 dell'articolo 14.  2.  Il  Ministero  della
            salute,  nell'esercizio  delle   funzioni   di   vigilanza   di   cui
            all'articolo  1,  comma  2,  puo'  verificare  in  ogni  momento   la
            sussistenza delle condizioni per il riconoscimento  delle  Fondazioni
            IRCCS, degli Istituti non trasformati e di quelli privati.  Nel  caso
            di sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero  informa  la
            regione territorialmente competente ed assegna  all'ente  un  termine
            non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il  possesso  dei
            prescritti  requisiti.  Il  Ministro  della  salute  e   la   regione
            competente  possono  immediatamente  sostituire  i  propri  designati
            all'interno  dei  consigli  di  amministrazione,  nonche'  sospendere
            cautelativamente ((  l'erogazione  dei  finanziamenti  nei  confronti
            degli enti interessati )). Alla scadenza di tale termine, sulla  base
            dell'esito della verifica, il Ministro della salute, d'intesa con  il
            Presidente  della  regione  interessata,   conferma   o   revoca   il
            riconoscimento.».
              12. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  ((  sentiti  ))  il
            Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  nonche'
            la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
            province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi  entro  il  31
            dicembre 2012, sono stabiliti  i  criteri  di  classificazione  degli
            istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non  trasformati,
            delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto  privato  sulla
            base di indicatori (( qualitativi  e  quantitativi  ))  di  carattere
            scientifico di comprovato valore internazionale, anche  ai  fini  del
            loro inserimento nella rete di attivita' di ricerca; con il  medesimo
            decreto, al fine di garantire la visione unitaria delle attivita'  di
            ricerca scientifica nel campo sanitario dei predetti  soggetti,  sono
            individuate le modalita' attraverso  cui  realizzare  l'attivita'  di
            ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale.


                                Riferimenti normativi

                          - Si riporta il testo dell'articolo 4,  commi  4-bis  e
                      4-ter, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2  (Interventi
                      urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
                      della pesca, nonche' in materia di  fiscalita'  d'impresa),
                      convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
                      n. 81:
                          «Art.  4  (Rafforzamento  del  contrasto   alle   frodi
                      agroalimentari e ambientali). - (Omissis).
                          4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza  del  sistema
                      per l'identificazione e la registrazione degli animali e la
                      tracciabilita' dei prodotti alimentari, il Ministero  della
                      salute  ed  il  Ministero  delle   politiche   agricole   e
                      forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti  gia'
                      svolti   dal   Centro   servizi   nazionale   dell'Istituto
                      zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise,  si
                      avvalgono della  societa'  consortile  «Consorzio  anagrafi
                      animali» quale ente strumentale di  assistenza  tecnica  al
                      sistema  nazionale   delle   anagrafi   animali   e   della
                      tracciabilita'  degli  alimenti,  anche   ai   fini   della
                      promozione   internazionale   del   sistema    Italia    di
                      tracciabilita' degli alimenti e degli animali. I  Ministeri
                      suddetti assegnano direttamente  alla  societa'  consortile
                      «Consorzio    anagrafi    animali»,    con    provvedimento
                      amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali
                      compiti.
                          4-ter.  La  societa'  consortile  «Consorzio   anagrafi
                      animali» assicura, nello svolgimento della funzione di  cui
                      al comma  4-bis  e  sulla  base  di  un  programma  annuale
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