Page 117 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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necessaria ai fini della conferma, (( secondo quanto stabilito )) dal
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 14. 2. Il Ministero della
salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui
all'articolo 1, comma 2, puo' verificare in ogni momento la
sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle Fondazioni
IRCCS, degli Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel caso
di sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero informa la
regione territorialmente competente ed assegna all'ente un termine
non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il possesso dei
prescritti requisiti. Il Ministro della salute e la regione
competente possono immediatamente sostituire i propri designati
all'interno dei consigli di amministrazione, nonche' sospendere
cautelativamente (( l'erogazione dei finanziamenti nei confronti
degli enti interessati )). Alla scadenza di tale termine, sulla base
dell'esito della verifica, il Ministro della salute, d'intesa con il
Presidente della regione interessata, conferma o revoca il
riconoscimento.».
12. Con decreto del Ministro della salute, (( sentiti )) il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31
dicembre 2012, sono stabiliti i criteri di classificazione degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati,
delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto privato sulla
base di indicatori (( qualitativi e quantitativi )) di carattere
scientifico di comprovato valore internazionale, anche ai fini del
loro inserimento nella rete di attivita' di ricerca; con il medesimo
decreto, al fine di garantire la visione unitaria delle attivita' di
ricerca scientifica nel campo sanitario dei predetti soggetti, sono
individuate le modalita' attraverso cui realizzare l'attivita' di
ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 4-bis e
4-ter, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81:
«Art. 4 (Rafforzamento del contrasto alle frodi
agroalimentari e ambientali). - (Omissis).
4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema
per l'identificazione e la registrazione degli animali e la
tracciabilita' dei prodotti alimentari, il Ministero della
salute ed il Ministero delle politiche agricole e
forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti gia'
svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si
avvalgono della societa' consortile «Consorzio anagrafi
animali» quale ente strumentale di assistenza tecnica al
sistema nazionale delle anagrafi animali e della
tracciabilita' degli alimenti, anche ai fini della
promozione internazionale del sistema Italia di
tracciabilita' degli alimenti e degli animali. I Ministeri
suddetti assegnano direttamente alla societa' consortile
«Consorzio anagrafi animali», con provvedimento
amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali
compiti.
4-ter. La societa' consortile «Consorzio anagrafi
animali» assicura, nello svolgimento della funzione di cui
al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale