Page 106 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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farmaco;
                              2) alla realizzazione, di concerto con le  Regioni,
                      di  un  programma  di   farmacovigilanza   attiva   tramite
                      strutture  individuate  dalle  Regioni,  con  finalita'  di
                      consulenza e formazione continua  dei  Medici  di  Medicina
                      generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione
                      con  le  organizzazioni  di   categorie   e   le   Societa'
                      scientifiche pertinenti e le Universita';
                              3) alla  realizzazione  di  ricerche  sull'uso  dei
                      farmaci  ed  in  particolare  di  sperimentazioni  cliniche
                      comparative  tra  farmaci,  tese  a  dimostrare  il  valore
                      terapeutico  aggiunto,  nonche'  sui   farmaci   orfani   e
                      salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS,  alle
                      Universita' ed alle Regioni;
                              4) ad altre attivita' di informazione sui  farmaci,
                      di  farmacovigilanza,  di  ricerca,  di  formazione  e   di
                      aggiornamento del personale.
                          20. Al fine di garantire una migliore  informazione  al
                      paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni  dei
                      medicinali devono contenere un foglietto  illustrativo  ben
                      leggibile  e   comprensibile,   con   forma   e   contenuto
                      autorizzati dall'Agenzia.
                          21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2,
                      3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del  decreto  legislativo  30
                      dicembre  1992,  n.  541,  le   Regioni   provvedono,   con
                      provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
                            a)  pubblicita'  presso  i  medici,   gli   operatori
                      sanitari e i farmacisti;
                            b) consegna di campioni gratuiti;
                            c) concessione di  prodotti  promozionali  di  valore
                      trascurabile;
                            d) definizione delle modalita' con cui gli  operatori
                      del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la
                      partecipazione  a  iniziative  promosse  o  finanziate   da
                      aziende  farmaceutiche   e   da   aziende   fornitrici   di
                      dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.
                          22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del
                      decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso.
                      E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
                      di libera scelta la partecipazione a convegni  e  congressi
                      con  accreditamento  ECM  di  tipo  educazionale  su   temi
                      pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
                      competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro
                      con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
                      in questione e tali dati  devono  essere  accessibili  alle
                      Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.
                          23. Nel comma 6 dell'articolo  12  del  citato  decreto
                      legislativo n. 541 del 1992, le parole:  «non  comunica  la
                      propria  motivata  opposizione»   sono   sostituite   dalle
                      seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la
                      Regione dove ha sede l'evento».  Nel  medesimo  comma  sono
                      altresi' soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata
                      dal comma 2, non oltre 5  giorni  prima  dalla  data  della
                      riunione».
                          24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato
                      decreto legislativo n. 541 del 1992, le  parole  da:  «otto
                      membri a»  fino  a:  «di  sanita'»  sono  sostituite  dalle
                      seguenti:  «un  membro  appartenente  al  Ministero   della
                      salute, un membro appartenente  all'istituto  Superiore  di
                      Sanita', due membri designati dalla  Conferenza  permanente
                      per i rapporti tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
                      autonome».
                          25. La procedura di attribuzione dei crediti  ECM  deve
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