Page 105 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo
                      29  maggio  1991,  n.  178,  e  successive   modificazioni,
                      spettano  all'Agenzia  ed   affluiscono   direttamente   al
                      bilancio della stessa.
                          11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma  9  e'
                      autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale.
                          11-bis. Con effetto dal 1° gennaio  2005,  con  decreto
                      del Ministro della salute  sono  trasferiti  in  proprieta'
                      all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso
                      all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.
                          12.  A  decorrere  dall'anno  2005,  al   finanziamento
                      dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo  11,  comma
                      3, lettera  d)  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
                      successive modificazioni.
                          13. Con uno o piu' decreti del Ministro  della  salute,
                      di concerto con il Ministro della funzione pubblica  e  con
                      il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
                      Conferenza Permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
                      Regioni e le Province autonome, da adottare  entro  novanta
                      giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
                      conversione  del  presente  decreto,   sono   adottate   le
                      necessarie norme regolamentari per  l'organizzazione  e  il
                      funzionamento dell'Agenzia, prevedendo  che  l'Agenzia  per
                      l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in
                      strutture amministrative e tecnico  scientifiche,  compresa
                      quella che assume le  funzioni  tecnico  scientifiche  gia'
                      svolte dalla Commissione unica del farmaco e  disciplinando
                      i casi di decadenza degli  organi  anche  in  relazione  al
                      mantenimento  dell'equilibrio  economico  finanziario   del
                      settore dell'assistenza farmaceutica.
                          14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a
                      decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto  di
                      cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte  le
                      funzioni gia' svolte dalla medesima  Commissione  da  parte
                      degli organi e delle strutture dell'Agenzia.
                          15. Per quanto non diversamente disposto  dal  presente
                      articolo si applicano le disposizioni di cui agli  articoli
                      8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
                          16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
                      autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
                      variazioni di bilancio.
                          17. Le Aziende farmaceutiche, entro  il  30  aprile  di
                      ogni   anno,   producono   all'Agenzia   autocertificazione
                      dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta  nell'anno
                      precedente  per  le  attivita'  di  promozione  rivolte  ai
                      medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
                      ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
                      schema approvato con decreto del Ministro della salute.
                          18. Entro la medesima data  di  cui  al  comma  17,  le
                      Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo  istituito
                      presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per  cento  delle
                      spese  autocertificate  decurtate  delle   spese   per   il
                      personale addetto.
                          19. Le risorse confluite nel fondo di cui al  comma  18
                      sono destinate dall'Agenzia:
                            a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo
                      nazionale per l'impiego,  a  carico  del  SSN,  di  farmaci
                      orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una
                      speranza di cura, in attesa della commercializzazione,  per
                      particolari e gravi patologie;
                            b) per il rimanente 50 per cento:
                              1)  all'istituzione,  nell'ambito   delle   proprie
                      strutture, di un Centro di  informazione  indipendente  sul
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