Page 104 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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ridotte in maniera corrispondente  le  dotazioni  organiche
                      del Ministero della  salute  e  le  relative  risorse  sono
                      trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette  dotazioni
                      organiche non possono essere reintegrate. Resta  confermata
                      la collocazione nel comparto di  contrattazione  collettiva
                      attualmente previsto per il personale trasferito  ai  sensi
                      del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
                      particolari e motivate esigenze, cui non  puo'  far  fronte
                      con personale in  servizio,  e  nei  limiti  delle  proprie
                      disponibilita' finanziarie, personale tecnico  o  altamente
                      qualificato, con contratti a tempo determinato  di  diritto
                      privato. L'Agenzia puo' altresi'  avvalersi,  nei  medesimi
                      limiti di disponibilita' finanziaria,  e  comunque  per  un
                      numero non superiore a 40 unita',  ai  sensi  dell'articolo
                      17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  di
                      personale in  posizione  di  comando  dal  Ministero  della
                      salute, dall'Istituto  Superiore  di  sanita',  nonche'  da
                      altre Amministrazioni dello  Stato,  dalle  Regioni,  dalle
                      Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
                          8. Agli oneri relativi  al  personale,  alle  spese  di
                      funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
                      dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
                      2,   nonche'   per   l'attuazione    del    programma    di
                      farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b),  si
                      fa fronte:
                            a) mediante le  risorse  finanziarie  trasferite  dai
                      capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,  3006,  3007,  3130,
                      3430 e 3431 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
                      Ministero della salute;
                            b) mediante le entrate derivanti dalla  maggiorazione
                      del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma
                      12, della legge 29  dicembre  1990,  n.  407  e  successive
                      modificazioni;
                            c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
                      stipulati con l'Agenzia  europea  per  la  Valutazione  dei
                      Medicinali  (EMEA)  e  con  altri  organismi  nazionali  ed
                      internazionali    per    prestazioni     di     consulenza,
                      collaborazione, assistenza e ricerca;
                            c-bis)  mediante  eventuali  introiti  derivanti   da
                      contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
                      consulenza,    collaborazione,     assistenza,     ricerca,
                      aggiornamento,  formazione  agli   operatori   sanitari   e
                      attivita'  editoriali,   destinati   a   contribuire   alle
                      iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico  e
                      privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico  sui
                      settori strategici del farmaco di cui alla lettera  g)  del
                      comma 5, ferma restando la  natura  di  ente  pubblico  non
                      economico dell'Agenzia.
                          9.  Le  risorse  di  cui  al  comma  8,   lettera   a),
                      confluiscono  nel  fondo  stanziato  in   apposita   unita'
                      previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
                      Ministero  della  salute  e  suddiviso  in  tre   capitoli,
                      distintamente riferiti agli oneri  di  gestione,  calcolati
                      tenendo conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese  di
                      investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
                      raggiungimento degli obiettivi gestionali.
                          10. Le risorse di cui al comma 8),  lettere  b)  e  c),
                      affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.
                          10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8,
                      del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,  spettano
                      per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente
                      al bilancio della stessa.
                          10-ter. Le somme a carico delle officine  farmaceutiche
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