Page 103 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre
                      1996, n. 662. La quota di spettanza  dovuta  al  farmacista
                      per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario  nazionale
                      viene rideterminata includendo la riduzione della quota  di
                      spettanza al  produttore,  che  il  farmacista  riversa  al
                      Servizio come maggiorazione dello sconto. Il  rimanente  40
                      per cento del superamento  viene  ripianato  dalle  Regioni
                      attraverso  l'adozione  di  specifiche  misure  in  materia
                      farmaceutica,  di  cui  all'articolo  4,   comma   3,   del
                      decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
                      modificazioni, dalla legge 16  novembre  2001,  n.  405,  e
                      costituisce    adempimento     ai     fini     dell'accesso
                      all'adeguamento del finanziamento  del  Servizio  sanitario
                      nazionale, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  15
                      aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
                      legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;
                            f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di
                      spesa di cui al comma 1, ad integrazione o  in  alternativa
                      alle misure di cui  alla  lettera  f),  ad  una  temporanea
                      riduzione del prezzo  dei  farmaci  comunque  dispensati  o
                      impiegati dal Servizio sanitario  nazionale,  nella  misura
                      del 60 per cento del superamento;
                            g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
                      anche di cofinanziamento pubblico-privato,  per  promuovere
                      la ricerca scientifica di carattere  pubblico  sui  settori
                      strategici del farmaco e per favorire gli  investimenti  da
                      parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
                            h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
                      programma annuale di attivita' ed interventi,  da  inviare,
                      per il tramite del Ministro della salute,  alla  Conferenza
                      permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
                      Province autonome, che esprime parere entro il  31  gennaio
                      successivo;
                            i)  predisporre  periodici  rapporti  informativi  da
                      inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
                            l) provvedere, su proposta  della  struttura  tecnico
                      scientifica individuata dai decreti di  cui  al  comma  13,
                      entro il 30  giugno  2004  alla  definitiva  individuazione
                      delle confezioni ottimali per l'inizio  e  il  mantenimento
                      delle terapie contro le patologie croniche  con  farmaci  a
                      carico del SSN, provvedendo altresi' alla  definizione  dei
                      relativi criteri del prezzo. A decorrere dal  settimo  mese
                      successivo alla data di  assunzione  del  provvedimento  da
                      parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali  presenti  nel
                      Prontuario Farmaceutico  Nazionale,  per  cui  non  si  sia
                      proceduto   all'adeguamento   delle   confezioni   ottimali
                      deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento.
                          6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e),  f)
                      sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione,
                      su proposta del direttore generale. Ai fini della  verifica
                      del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma  1,  alla
                      proposta e' allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli
                      effetti finanziari sul SSN.
                          7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro  della
                      salute sono trasferite all'Agenzia le unita'  di  personale
                      gia' assegnate agli uffici  della  Direzione  Generale  dei
                      Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
                      cui  competenze  transitano  alla  medesima   Agenzia.   Il
                      personale trasferito non potra' superare il  60  per  cento
                      del personale in servizio alla data del 30  settembre  2003
                      presso  la  stessa  Direzione  Generale.  Detto   personale
                      conserva  il  trattamento   giuridico   ed   economico   in
                      godimento. A seguito del trasferimento del  personale  sono
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