Page 102 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Province autonome.
                          5. L'Agenzia svolge  i  compiti  e  le  funzioni  della
                      attuale Direzione Generale dei Farmaci  e  dei  Dispositivi
                      Medici, con esclusione delle funzioni di cui  alle  lettere
                      b), c), d), e) ed f)  del  comma  3,  dell'articolo  3  del
                      regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
                      Repubblica  28  marzo  2003,   n.   129.   In   particolare
                      all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni
                      relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
                      relativa  variazione  annua  percentuale,  e'  affidato  il
                      compito di:
                            a) promuovere la definizione di  liste  omogenee  per
                      l'erogazione e di linee guida per la terapia  farmacologica
                      anche per i farmaci a  distribuzione  diretta,  per  quelli
                      impiegati nelle varie forme di  assistenza  distrettuale  e
                      residenziale nonche' per quelli  utilizzati  nel  corso  di
                      ricoveri ospedalieri;
                            b)    monitorare,    avvalendosi    dell'Osservatorio
                      sull'impiego    dei    medicinali    (OSMED),    coordinato
                      congiuntamente dal Direttore generale  dell'Agenzia  o  suo
                      delegato e da un rappresentate designato  dalla  Conferenza
                      permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
                      Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le
                      Province autonome,  il  consumo  e  la  spesa  farmaceutica
                      territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi  e
                      la spesa farmaceutica a carico del cittadino.  I  dati  del
                      monitoraggio  sono  comunicati  mensilmente  al   Ministero
                      dell'economia e delle finanze;
                            c) provvedere entro il 30 settembre di ogni  anno,  o
                      semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto  di  spesa
                      di  cui  al  comma  1,  a  redigere  l'elenco  dei  farmaci
                      rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale,  sulla  base
                      dei criteri di costo e di efficacia in modo da  assicurare,
                      su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
                      nei  vigenti  documenti  contabili  di  finanza   pubblica,
                      nonche', in particolare, il rispetto dei livelli  di  spesa
                      definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  Regioni  e  Province
                      autonome di  Trento  e  Bolzano  in  data  8  agosto  2001,
                      pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6  settembre
                      2001;
                            d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
                      comportanti, a parere della struttura  tecnico  scientifica
                      individuata dai decreti  di  cui  al  comma  13,  vantaggio
                      terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria  del
                      prontuario, una specifica valutazione  di  costo-efficacia,
                      assumendo  come  termini  di   confronto   il   prezzo   di
                      riferimento per la relativa categoria terapeutica  omogenea
                      e il costo giornaliero comparativo nell'ambito  di  farmaci
                      con  le  stesse  indicazioni  terapeutiche,  prevedendo  un
                      premio di prezzo sulla base dei  criteri  previsti  per  la
                      normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
                            e) provvedere alla immissione di  nuovi  farmaci  non
                      comportanti, a  parere  della  predetta  struttura  tecnico
                      scientifica individuata dai decreti di  cui  al  comma  13,
                      vantaggio terapeutico, in sede di revisione  ordinaria  del
                      prontuario, solo se il prezzo del  medesimo  medicinale  e'
                      inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali  per
                      la relativa categoria terapeutica omogenea;
                            f) procedere in caso  di  superamento  del  tetto  di
                      spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure  di  cui
                      alle  lettere  b),  c),  d),  e)  del  presente  comma,   a
                      ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60  per
                      cento del superamento, la quota di spettanza al  produttore
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