Page 101 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
                      modificazioni, dalla legge 16 novembre  2001,  n.  405,  in
                      materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere  a
                      carico del SSN per l'assistenza  farmaceutica  complessiva,
                      compresa quella relativa al  trattamento  dei  pazienti  in
                      regime di ricovero ospedaliero,  e'  fissata,  in  sede  di
                      prima  applicazione,  al  16  per  cento  come  valore   di
                      riferimento,  a  livello  nazionale  ed  in  ogni   singola
                      regione. Tale percentuale  puo'  essere  rideterminata  con
                      decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
                      Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
                      Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
                      Regioni  e  le  Province  autonome,  tenuto  conto  di  uno
                      specifico flusso informativo  sull'assistenza  farmaceutica
                      relativa ai  farmaci  a  distribuzione  diretta,  a  quelli
                      impiegati nelle varie forme di  assistenza  distrettuale  e
                      residenziale nonche'  a  quelli  utilizzati  nel  corso  di
                      ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal  1°  gennaio
                      2004 sulla base di Accordo definito in sede  di  Conferenza
                      permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
                      Province autonome. Il decreto,  da  emanarsi  entro  il  30
                      giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso
                      informativo dei dati.
                          2.  Fermo  restando  che  il  farmaco  rappresenta  uno
                      strumento di tutela della salute e che  i  medicinali  sono
                      erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto  inclusi
                      nei livelli essenziali di assistenza, al fine di  garantire
                      l'unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica  e
                      di  favorire  in  Italia  gli  investimenti  in  ricerca  e
                      sviluppo, e' istituita, con effetto dal  1°  gennaio  2004,
                      l'Agenzia  Italiana  del  Farmaco,  di  seguito  denominata
                      Agenzia,  sottoposta  alle  funzioni   di   indirizzo   del
                      Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
                      salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
                          3. L'Agenzia e' dotata  di  personalita'  giuridica  di
                      diritto   pubblico   e    di    autonomia    organizzativa,
                      patrimoniale,  finanziaria  e   gestionale.   Alla   stessa
                      spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti  e
                      funzioni di alta consulenza  tecnica  al  Governo  ed  alla
                      Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
                      Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per
                      il farmaco con riferimento alla ricerca, agli  investimenti
                      delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione,  alla
                      distribuzione,   alla   informazione   scientifica,    alla
                      regolazione  della  promozione,   alla   prescrizione,   al
                      monitoraggio del consumo, alla sorveglianza  sugli  effetti
                      avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi.
                          4. Sono organi dell'Agenzia da  nominarsi  con  decreto
                      del Ministro della salute:
                            a)  il  direttore  generale,  nominato   sentita   la
                      Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
                      Regioni e le Province autonome;
                            b) il consiglio di amministrazione costituito  da  un
                      Presidente designato dal Ministro  della  salute,  d'intesa
                      con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
                      le Regioni e le Province autonome, e da quattro  componenti
                      di cui due designati dal Ministro della salute e due  dalla
                      predetta Conferenza permanente;
                            c) il collegio dei revisori dei conti  costituito  da
                      tre  componenti,  di  cui  uno   designato   dal   Ministro
                      dell'economia e delle finanze, con funzioni di  presidente,
                      uno dal  Ministro  della  salute  e  uno  dalla  Conferenza
                      permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
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