Page 100 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 100

dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia.
                          3.  Tali  stabilimenti  devono  risultare  idonei  alla
                      lavorazione secondo quanto  previsto  dalle  norme  vigenti
                      nazionali e dell'Unione  europea  a  seguito  di  controlli
                      effettuati    dalle    rispettive    autorita'    nazionali
                      responsabili ai sensi dei propri ordinamenti, e  di  quelli
                      dell'autorita' nazionale italiana.
                          4.   Gli   emoderivati   prodotti,   autorizzati   alla
                      commercializzazione  e  destinati  al  soddisfacimento  del
                      fabbisogno nazionale, devono derivare  da  plasma  raccolto
                      esclusivamente sul territorio italiano,  sia  come  materia
                      prima sia come semilavorati intermedi. Presso i centri e le
                      aziende di  produzione  deve  essere  conservata  specifica
                      documentazione atta a risalire  dal  prodotto  finito  alle
                      singole donazioni, da esibire  a  richiesta  dell'autorita'
                      sanitaria nazionale o regionale.
                          5. Il  Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto,
                      sentiti la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
                      Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
                      Bolzano, il Centro nazionale sangue di cui all'articolo  12
                      e la Consulta, individua tra  i  centri  e  le  aziende  di
                      frazionamento  e  di  produzione  di   emoderivati   quelli
                      autorizzati alla stipula delle convenzioni.
                          6. (abrogato).
                          7. I centri e le aziende di frazionamento e  produzione
                      documentano, per ogni lotto di emoderivati, le  regioni  di
                      provenienza del  plasma  lavorato  nel  singolo  lotto,  il
                      rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e  di  tutte
                      le  altre  norme  stabilite  dall'Unione  europea,  nonche'
                      l'esito del controllo di Stato.
                          8. Gli emoderivati, prima dell'immissione in  commercio
                      dei singoli lotti, sono sottoposti al  controllo  di  Stato
                      secondo le direttive emanate con decreto del Ministro della
                      salute, sentita la Consulta.».
                          Il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211  e
                      successive   modificazioni,   reca:   :"Attuazione    della
                      direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della  buona
                      pratica  clinica  nell'esecuzione   delle   sperimentazioni
                      cliniche di medicinali per uso clinico".
                          - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera t),
                      numeri 1) e 1-bis) del citato decreto  legislativo  n.  211
                      del 2003:
                          «2 (Definizioni). - 1. Ai  fini  del  presente  decreto
                      legislativo si applicano le seguenti definizioni:
                          (Omissis).
                          t) «Autorita' competente»:
                            1) il direttore generale o il responsabile legale, ai
                      sensi delle vigenti disposizioni normative, delle strutture
                      sanitarie pubbliche o delle strutture equiparate  a  quelle
                      pubbliche, come individuate con decreto del Ministro  della
                      salute, ove si svolge la sperimentazione clinica;
                            1-bis) il Direttore generale  dell'Azienda  sanitaria
                      locale competente per  territorio  nei  casi  di  strutture
                      private autorizzate alla sperimentazione clinica  ai  sensi
                      della normativa vigente.».
                          -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   48   del
                      decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
                      urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
                      dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
                      modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
                          «Art.   48   (Tetto   di   spesa    per    l'assistenza
                      farmaceutica). -  1.  A  decorrere  dall'anno  2004,  fermo
                      restando quanto gia' previsto dall'articolo 5, comma 1, del
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105