Page 99 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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attive e la stessa forma  farmaceutica  del  medicinale  di
                      riferimento nonche' una bioequivalenza con il medicinale di
                      riferimento   dimostrata   da    studi    appropriati    di
                      biodisponibilita'. I vari  sali,  esteri,  eteri,  isomeri,
                      miscele di isomeri, complessi o derivati  di  una  sostanza
                      attiva sono considerati la stessa sostanza  attiva  se  non
                      presentano, in base alle informazioni supplementari fornite
                      dal  richiedente,  differenze  significative,   ne'   delle
                      proprieta' relative alla sicurezza, ne' di quelle  relative
                      all'efficacia. Agli  effetti  della  presente  lettera,  le
                      varie forme farmaceutiche orali a rilascio  immediato  sono
                      considerate una stessa forma farmaceutica.  Il  richiedente
                      puo' non presentare  studi  di  biodisponibilita'  se  puo'
                      provare che  il  medicinale  generico  soddisfa  i  criteri
                      pertinenti  definiti  nelle  appropriate  linee  guida.  Il
                      medicinale  generico  e'  definito  equivalente  ai   sensi
                      dell'articolo 1-bis del decreto-legge 27  maggio  2005,  n.
                      87, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  luglio
                      2005, n. 149.
                          (Omissis).
                          7.  Quando  un  medicinale  biologico   simile   a   un
                      medicinale  biologico  di  riferimento  non   soddisfa   le
                      condizioni  della  definizione  di  medicinale  generico  a
                      causa, in particolare, di differenze attinenti alle materie
                      prime o  di  differenze  nei  processi  di  produzione  del
                      medicinale  biologico  e  del   medicinale   biologico   di
                      riferimento, il richiedente e' tenuto a fornire i risultati
                      delle appropriate prove precliniche o delle sperimentazioni
                      cliniche relative a dette condizioni. I dati  supplementari
                      da  fornire  soddisfano  i  criteri   pertinenti   di   cui
                      all'allegato tecnico sulla domanda di  AIC  e  le  relative
                      linee guida. Non e' necessario fornire  i  risultati  delle
                      altre prove e sperimentazioni  contenuti  nel  dossier  del
                      medicinale di riferimento. Se i  risultati  presentati  non
                      sono ritenuti sufficienti  a  garantire  l'equivalenza  del
                      biogenerico o biosimilare con il  medicinale  biologico  di
                      riferimento e' presentata una domanda nel rispetto di tutti
                      i requisiti previsti dall'articolo 8.».
                          - Si riporta il testo dell'articolo 15 della  legge  21
                      ottobre 2005, n.  219  (Nuova  disciplina  delle  attivita'
                      trasfusionali   e   della   produzione   nazionale    degli
                      emoderivati), come modificato dalla presente legge:
                          «Art. 15 (Produzione di farmaci emoderivati). -  1.  Il
                      Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata
                      in vigore della  presente  legge,  sentita  la  Consulta  e
                      previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
                      rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
                      Trento  e  di  Bolzano,  predispone  uno  schema  tipo   di
                      convenzione,  in  conformita'   del   quale   le   regioni,
                      singolarmente  o   consorziandosi   fra   loro,   stipulano
                      convenzioni con i centri e le aziende di cui al comma 5 per
                      la lavorazione del plasma raccolto in Italia.
                          2. Ai fini della stipula delle convenzioni  di  cui  al
                      comma 1, i centri  e  le  aziende  di  frazionamento  e  di
                      produzione di emoderivati devono essere dotati di  adeguate
                      dimensioni, disporre di avanzata  tecnologia  e  avere  gli
                      stabilimenti  idonei   ad   effettuare   il   processo   di
                      frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in  cui
                      il plasma raccolto non e' oggetto di  cessione  a  fini  di
                      lucro ed  e'  lavorato  in  un  regime  di  libero  mercato
                      compatibile  con  l'ordinamento  comunitario.  I   suddetti
                      centri ed aziende devono  produrre  i  farmaci  emoderivati
                      oggetto  delle  convenzioni  di  cui  al  comma  1,  dotati
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