Page 98 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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applicarsi le norme vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della
            legge di conversione del presente decreto.

              12. A decorrere dal 1º luglio 2013, la  documentazione  riguardante
            studi clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo  24
            giugno  2003,  n.211,  e'  gestita   esclusivamente   con   modalita'
            telematiche,  attraverso   i   modelli   standard   dell'Osservatorio
            nazionale sulla sperimentazione clinica dell'AIFA. ))


                                Riferimenti normativi

                          - Per il testo dell'articolo 8, comma 10,  della  legge
                      24 dicembre 1993, n. 537, si veda nei riferimenti normativi
                      all'articolo 11.
                          - Si riporta il testo dell'articolo 48, comma  33,  del
                      decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
                      urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
                      dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
                      modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
                          «Art.   48   (Tetto   di   spesa    per    l'assistenza
                      farmaceutica). - (Omissis)
                          33.  Dal  1°  gennaio  2004  i  prezzi   dei   prodotti
                      rimborsati   dal   Servizio   Sanitario   Nazionale    sono
                      determinati   mediante   contrattazione   tra   Agenzia   e
                      Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati  nella
                      Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella  Gazzetta
                      Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.».
                          - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  1,  del
                      citato decreto legislativo n. 219 del 2006:
                          «Art. 6 (Estensione ed effetti dell'autorizzazione).  -
                      1. Nessun medicinale puo' essere immesso in  commercio  sul
                      territorio nazionale senza aver ottenuto  un'autorizzazione
                      dell'AIFA  o  un'autorizzazione  comunitaria  a  norma  del
                      regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto  con  il
                      regolamento (CE) n. 1394/2007.».
                          -  Il  regolamento  (CE)  n.  726/2004  del  Parlamento
                      europeo  e  del  Consiglio  del  31   marzo   2004,   reca:
                      "Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che
                      istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e  la
                      sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario,  e
                      che istituisce l'agenzia europea per i medicinali".
                          - Il  regolamento  (CE)  n.  1901/2006  del  Parlamento
                      europeo  e  del  Consiglio  del  12  dicembre  2006,  reca:
                      "Regolamento  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
                      relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il
                      regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva  2001/20/Ce,  la
                      direttiva 2001/83/ce e il regolamento (CE) n. 726/2004".
                          - Il  regolamento  (CE)  n.  1394/2007  del  Parlamento
                      europeo  e  del  Consiglio  del  13  novembre  2007,  reca:
                      "Regolamento del parlamento europeo  e  del  consiglio  sui
                      medicinali per  terapie  avanzate  recante  modifica  della
                      direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004".
                          - Si riporta il testo dell'articolo 10, commi  5  e  7,
                      del citato decreto legislativo n. 219 del 2006:
                          «Art. 10 (Domande semplificate di AIC per i  medicinali
                      generici). - (Omissis).
                          5. Ai fini del presente articolo si intende per:
                            a)   medicinale   di   riferimento:   un   medicinale
                      autorizzato a norma  dell'articolo  6  nel  rispetto  delle
                      prescrizioni dell'articolo 8;
                            b) medicinale  generico:  un  medicinale  che  ha  la
                      stessa composizione qualitativa e quantitativa di  sostanze
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