Page 97 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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da parte  dell'AIFA,  del  nuovo  prezzo  ai  sensi  della  normativa
            vigente.  Quando  e'  autorizzata  un'estensione  delle   indicazioni
            terapeutiche  di  un  medicinale  autorizzato  per  l'immissione   in
            commercio secondo le disposizioni del decreto legislativo  24  aprile
            2006, n.219, e gia' classificato come farmaco erogabile dal  Servizio
            sanitario nazionale,  il  provvedimento  che  autorizza  l'estensione
            delle  indicazioni  terapeutiche  contiene,   altresi',   il   prezzo
            concordato in seguito alla  nuova  procedura  di  contrattazione  del
            prezzo e di conferma della rimborsabilita' del medicinale.
              8. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n.219, e successive
            modificazioni, e' abrogato il comma 6.
              9.  Le  competenze  in  materia  di  sperimentazione  clinica   dei
            medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003,  n.211,
            all'Istituto superiore di sanita' sono trasferite all'AIFA, la  quale
            si avvale del predetto Istituto,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
            carico della finanza pubblica, ai fini dell'esercizio delle  funzioni
            trasferite, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
            della salute, sentiti i due enti interessati. Fino  all'adozione  del
            decreto del Ministro della salute, l'Istituto superiore  di  sanita',
            raccordandosi  con  l'AIFA,  svolge  le  competenze  ad   esso   gia'
            attribuite,  secondo  le  modalita'   previste   dalle   disposizioni
            previgenti. Sono altresi' trasferite all'AIFA le  competenze  di  cui
            all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1) e 1-bis), del  decreto
            legislativo 24 giugno 2003, n.211. Sono confermate in  capo  all'AIFA
            le competenze in materia di  sperimentazione  clinica  di  medicinali
            attribuite dal citato decreto legislativo n.211 del 2003 al Ministero
            della salute e trasferite all'AIFA  ai  sensi  dell'articolo  48  del
            decreto-legge   30   settembre   2003,   n.269,    convertito,    con
            modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.326,  e  successive
            modificazioni.

              10. Entro il 30 giugno 2013 ciascuna delle regioni e delle province
            autonome di Trento e di Bolzano provvede a riorganizzare  i  comitati
            etici istituiti  nel  proprio  territorio,  attenendosi  ai  seguenti
            criteri:

              a)  a  ciascun  comitato  etico  e'   attribuita   una   competenza
            territoriale di una o piu' province, in modo che  sia  rispettato  il
            parametro di un comitato per ogni milione di abitanti, fatta salva la
            possibilita' di prevedere un ulteriore comitato etico, con competenza
            estesa a  uno  o  piu'  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
            scientifico;

              b) la scelta dei comitati da confermare tiene conto del numero  dei
            pareri unici per sperimentazione clinica  di  medicinali  emessi  nel
            corso dell'ultimo triennio;

              c) la competenza di ciascun comitato puo'  riguardare,  oltre  alle
            sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali,  ogni   altra   questione
            sull'uso dei medicinali e dei  dispositivi  medici,  sull'impiego  di
            procedure chirurgiche e cliniche o relativa allo studio  di  prodotti
            alimentari sull'uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale,
            alle valutazioni dei comitati;

              d) sono assicurate l'indipendenza di ciascun comitato  e  l'assenza
            di rapporti gerarchici tra diversi comitati.

              11. Con decreto del Ministro della salute,  su  proposta  dell'AIFA
            per  i  profili  di  sua  competenza,  d'intesa  con  la   Conferenza
            permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
            autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  dettati  criteri  per  la
            composizione dei comitati etici e per  il  loro  funzionamento.  Fino
            alla data di entrata in vigore del  predetto  decreto  continuano  ad
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