Page 96 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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centottanta giorni dal ricevimento della domanda.  Il  rigetto  della
            domanda e' comunicato  al  richiedente  unitamente  al  parere  della
            Commissione consultiva tecnico-scientifica o del  Comitato  prezzi  e
            rimborso sul quale la decisione e' fondata. Parimenti documentata  e'
            la comunicazione della determinazione di esclusione di un  medicinale
            in precedenza classificato  fra  i  farmaci  erogabili  dal  Servizio
            sanitario nazionale.
              5. Fatta eccezione per i medicinali per i quali e' stata presentata
            domanda ai sensi del comma 3, i medicinali per i quali e'  rilasciata
            un'autorizzazione all'immissione in commercio comunitaria a norma del
            regolamento (CE) n.726/2004 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
            del 31 marzo 2004, del regolamento (CE)  n.1901/2006  del  Parlamento
            europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o del regolamento (CE)
            n.1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  13  novembre
            2007, o un'autorizzazione all'immissione in commercio  ai  sensi  del
            decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.219,  sono  automaticamente
            collocati  in  apposita  sezione,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
            valutati  ai  fini  della  rimborsabilita',  della  classe   di   cui
            all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,
            n.537, e successive modificazioni, nelle more della presentazione, da
            parte dell'azienda interessata, di un'eventuale  domanda  di  diversa
            classificazione ai sensi della citata disposizione legislativa. Entro
            sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
            dell'Unione europea della decisione della Commissione  europea  sulla
            domanda di autorizzazione all'immissione in  commercio  a  norma  del
            regolamento (CE) n.726/2004, del regolamento (CE) n.1901/2006  o  del
            regolamento  (CE)  n.1394/2007,  l'AIFA   pubblica   nella   Gazzetta
            Ufficiale un provvedimento recante la classificazione del  medicinale
            ai sensi del primo periodo del presente comma  e  il  suo  regime  di
            fornitura.  Per  i  medicinali  autorizzati  ai  sensi  del   decreto
            legislativo   24   aprile   2006,   n.219,   le   indicazioni   della
            classificazione ai sensi del primo periodo del presente comma  e  del
            regime di fornitura sono incluse nel provvedimento di  autorizzazione
            all'immissione in commercio. In ogni caso,  prima  dell'inizio  della
            commercializzazione, il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione
            in commercio e' tenuto a comunicare all'AIFA il prezzo ex  factory  e
            il prezzo al pubblico del medicinale. Le  disposizioni  del  presente
            comma si  applicano  anche  ai  medicinali  oggetto  di  importazione
            parallela.
              6. Fatto in ogni caso salvo il  disposto  dell'ultimo  periodo  del
            comma 1 dell'articolo 11 del presente decreto, ciascun medicinale che
            abbia le caratteristiche di medicinale generico, di cui  all'articolo
            10, comma 5, lettera b), del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,
            n.219, o di medicinale biosimilare, di cui all'articolo 10, comma  7,
            dello   stesso   decreto,   e'   automaticamente   collocato,   senza
            contrattazione del prezzo, nella classe di rimborso a cui  appartiene
            il medicinale di riferimento qualora l'azienda titolare  proponga  un
            prezzo di vendita di evidente convenienza per il  Servizio  sanitario
            nazionale. E' considerato tale il prezzo che, rispetto a  quello  del
            medicinale di riferimento, presenta un ribasso almeno pari  a  quello
            stabilito con decreto adottato dal Ministro della salute, su proposta
            dell'AIFA, in rapporto ai volumi di vendita previsti. Le disposizioni
            del presente comma  si  applicano  anche  ai  medicinali  oggetto  di
            importazione parallela.
              7.  Quando   e'   autorizzata   un'estensione   delle   indicazioni
            terapeutiche  di  un  medicinale  autorizzato  per  l'immissione   in
            commercio secondo la procedura prevista dai regolamenti comunitari di
            cui al comma  5  e  gia'  classificato  come  farmaco  erogabile  dal
            Servizio  sanitario  nazionale,  il  medicinale   non   puo'   essere
            prescritto per le nuove indicazioni con onere a carico  del  Servizio
            sanitario  nazionale  prima  della  conclusione  della  procedura  di
            contrattazione  del  prezzo  e   della   correlata   conferma   della
            rimborsabilita' del medicinale medesimo, nonche' della pubblicazione,
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