Page 95 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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presente legge:
                          «811. - Qualora  il  farmacista  titolare  di  farmacia
                      privata o direttore di una farmacia gestita da una societa'
                      di farmacisti  ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  8
                      novembre 1991, n.  362,  e  successive  modificazioni,  sia
                      condannato con sentenza passata in giudicato, per il  reato
                      di  truffa  ai  danni  del  Servizio  sanitario  nazionale,
                      l'autorita'  competente  puo'   dichiarare   la   decadenza
                      dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche  in
                      mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo
                      comma, lettera e), del testo unico delle  leggi  sanitarie,
                      di cui al  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265.  La
                      decadenza e' comunque dichiarata quando la  sentenza  abbia
                      accertato  un  danno  superiore  a   50.000   euro,   anche
                      nell'ipotesi di  mancata  costituzione  in  giudizio  della
                      parte  civile.  L'autorizzazione  sanitaria   all'esercizio
                      della farmacia, in caso di condanna con sentenza  di  primo
                      grado per i fatti disciplinati dal presente comma, non puo'
                      essere trasferita per atto tra vivi fino  alla  conclusione
                      del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva.".





                                                             Capo III

                                         Disposizioni in materia di farmaci





                                           Art. 12


                            (( Procedure concernenti i medicinali

              1. La domanda di classificazione di un medicinale fra i  medicinali
            erogabili  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  ai   sensi
            dell'articolo 8, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,  n.537,  e
            successive  modificazioni,  e'  istruita  dall'Agenzia  italiana  del
            farmaco  (AIFA)  contestualmente  alla  contrattazione  del  relativo
            prezzo, ai sensi dell'articolo 48, comma  33,  del  decreto-legge  30
            settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
            novembre 2003, n.326.
              2. Fatto salvo il disposto  del  comma  3,  l'azienda  farmaceutica
            interessata puo' presentare all'AIFA la domanda di classificazione di
            cui al comma 1 e di  avvio  della  procedura  di  contrattazione  del
            prezzo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in
            commercio del medicinale  prevista  dall'articolo  6,  comma  1,  del
            decreto   legislativo   24   aprile   2006,   n.219,   e   successive
            modificazioni.
              3. In deroga al  disposto  del  comma  2,  la  domanda  riguardante
            farmaci  orfani  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.141/2000   del
            Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  dicembre  1999,  o  altri
            farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e  sociale  previsti  in
            una specifica deliberazione dell'AIFA,  adottata  su  proposta  della
            Commissione consultiva tecnico-scientifica, o riguardante  medicinali
            utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad
            esso assimilabili, puo' essere presentata anteriormente  al  rilascio
            dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
              4. L'AIFA comunica all'interessato le proprie determinazioni  entro
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