Page 76 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 76

destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. (( Ai fini del
            presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi  in  cui  vi
            sia offerta  di  giochi  pubblici,  ovvero  di  scommesse  su  eventi
            sportivi, anche ippici,  e  non  sportivi,  sono  tenuti  a  esporre,
            all'ingresso e  all'interno  dei  locali,  il  materiale  informativo
            predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a  evidenziare  i
            rischi correlati al gioco e a segnalare la  presenza  sul  territorio
            dei servizi di assistenza pubblici e  del  privato  sociale  dedicati
            alla cura e al reinserimento  sociale  delle  persone  con  patologie
            correlate alla G.A.P.
              5-bis.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
            ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria  la
            valenza educativa del  tema  del  gioco  responsabile  affinche'  gli
            istituti, nell'ambito della propria  autonomia,  possano  predisporre
            iniziative didattiche volte a rappresentare agli  studenti  il  senso
            autentico del gioco ed  i  potenziali  rischi  connessi  all'abuso  o
            all'errata percezione del medesimo. ))
              6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma  4  e
            il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario
            e' diffuso sono  puniti  entrambi  con  una  sanzione  amministrativa
            pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza  delle
            disposizioni  di  cui  al  comma  5  e'  punita  con   una   sanzione
            amministrativa pecuniaria pari  a  cinquantamila  euro  irrogata  nei
            confronti del concessionario; per le violazioni di cui  al  comma  5,
            relative agli apparecchi di cui al  citato  articolo  110,  comma  6,
            lettere a) e b), la stessa  sanzione  si  applica  al  solo  soggetto
            titolare della sala o del  punto  di  raccolta  dei  giochi;  per  le
            violazioni nei punti di vendita in cui  si  esercita  come  attivita'
            principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare
            del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di
            contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione  delle  sanzioni
            e' competente l'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  e,
            successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della  legislazione
            vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che  vi  provvede  ai
            sensi  della  legge  24  novembre  1981,   n.   689,   e   successive
            modificazioni.
              7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal  1°
            gennaio 2013.
              8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui  all'articolo
            24, commi 20, 21 e 22,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
            convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111,  ((
            e' vietato ai minori  di  anni  diciotto  l'ingresso  ))  nelle  aree
            destinate al gioco con vincite in denaro  interne  alle  sale  bingo,
            nonche' nelle aree  ovvero  nelle  sale  in  cui  sono  installati  i
            videoterminali di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera  b),  del
            testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei  punti  di
            vendita in cui  si  esercita  come  attivita'  principale  quella  di
            scommesse su eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non  sportivi.  La
            violazione del divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi  21
            e 22, del predetto decreto-legge n.  98  del  2011,  convertito,  con
            modificazioni, dalla legge n.  111  del  2011.  Ai  fini  di  cui  al
            presente comma, il titolare dell'esercizio  commerciale,  del  locale
            ovvero  del  punto  di  offerta  del  gioco  con  vincite  in  denaro
            identifica i minori di eta' mediante richiesta di  esibizione  di  un
            documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore  eta'  sia
            manifesta. (( Il Ministero dell'economia e delle finanze,  entro  sei
            mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
            presente decreto, emana un decreto per  la  progressiva  introduzione
            obbligatoria  di  idonee  soluzioni   tecniche   volte   a   bloccare
            automaticamente l'accesso dei minori  ai  giochi,  nonche'  volte  ad
            avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal
            gioco. ))
              9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e,  a  seguito
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81