Page 76 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. (( Ai fini del
presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi
sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre,
all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo
predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i
rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio
dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati
alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate alla G.A.P.
5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la
valenza educativa del tema del gioco responsabile affinche' gli
istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre
iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso
autentico del gioco ed i potenziali rischi connessi all'abuso o
all'errata percezione del medesimo. ))
6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e
il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario
e' diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa
pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 5 e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei
confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5,
relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto
titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le
violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivita'
principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare
del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di
contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni
e' competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione
vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1°
gennaio 2013.
8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo
24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ((
e' vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso )) nelle aree
destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo,
nonche' nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i
videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di
vendita in cui si esercita come attivita' principale quella di
scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La
violazione del divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21
e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al
presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale
ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro
identifica i minori di eta' mediante richiesta di esibizione di un
documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia
manifesta. (( Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione
obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare
automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonche' volte ad
avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal
gioco. ))
9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito