Page 75 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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vincita  in  denaro,  e'  vietata  la  messa  a  disposizione  presso
            qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che,  attraverso  la
            connessione  telematica,  consentano  ai  clienti  di  giocare  sulle
            piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari  on-line,
            da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a  distanza,  ovvero
            da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio
            rilasciato dalle competenti autorita'. ))
              4. Sono vietati messaggi  pubblicitari  concernenti  il  gioco  con
            vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche
            e di rappresentazioni  teatrali  o  cinematografiche  ((  rivolte  ai
            minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla  trasmissione
            delle stesse. E' altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita'
            sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle  sale
            cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla
            visione dei minori )). Sono altresi'  vietati  messaggi  pubblicitari
            concernenti il gioco con vincite  in  denaro  su  giornali,  riviste,
            pubblicazioni,  durante  trasmissioni  televisive   e   radiofoniche,
            rappresentazioni cinematografiche e teatrali,  nonche'  via  internet
            nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
              a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
              b) presenza di minori;
              c) assenza di formule di avvertimento  sul  rischio  di  dipendenza
            dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della  possibilita'
            di consultazione di note informative sulle  probabilita'  di  vincita
            pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione  autonoma  dei
            monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi
            della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
            nonche' dei singoli concessionari ovvero disponibili presso  i  punti
            di raccolta dei giochi.
              (( 4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite in denaro
            deve  riportare  in  modo  chiaramente  visibile  la  percentuale  di
            probabilita'  di  vincita  che  il  soggetto  ha  nel  singolo  gioco
            pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia  definibile,  e'
            indicata la percentuale storica  per  giochi  similari.  In  caso  di
            violazione, il soggetto proponente e' obbligato a ripetere la  stessa
            pubblicita'  secondo  modalita',  mezzi  utilizzati  e  quantita'  di
            annunci identici alla campagna  pubblicitaria  originaria,  indicando
            nella stessa i requisiti previsti dal presente  articolo  nonche'  il
            fatto che la pubblicita' e' ripetuta per violazione  della  normativa
            di riferimento. ))
              5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla  pratica
            di giochi con vincite in denaro, nonche' le relative probabilita'  di
            vincita devono altresi' figurare sulle schedine ovvero sui  tagliandi
            di tali giochi. Qualora l'entita' dei dati da riportare ((  sia  tale
            )) da non potere essere contenuta  nelle  dimensioni  delle  schedine
            ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della
            possibilita' di consultazione di note informative sulle  probabilita'
            di vincita pubblicate  sui  siti  istituzionali  dell'Amministrazione
            autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,   successivamente   alla   sua
            incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, ((  dell'Agenzia
            delle dogane e dei monopoli )), nonche' dei singoli  concessionari  e
            disponibili presso i  punti  di  raccolta  dei  giochi.  Le  medesime
            formule di avvertimento devono essere applicate sugli  apparecchi  di
            cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo  unico  delle
            leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
            n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule  devono  essere
            riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale  in
            cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo  110,  comma
            6, lettera b), del predetto testo unico di cui al  regio  decreto  n.
            773 del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui  si  esercita  come
            attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche
            ippici, e non sportivi. Tali formule  devono  altresi'  comparire  ed
            essere chiaramente leggibili all'atto di  accesso  ai  siti  internet
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